A
conclusione di un travagliato percorso che ha visto contrapporsi al tavolo del
MIUR OOSS e Parte Pubblica, l'Amministrazione ha scelto di concludere il
confronto sulla formazione dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2011/2012 con un
proprio Atto Datoriale
del 21 dicembre 2012 (versione
originale in acrobat).
Se
nel merito l'Atto Datoriale si caratterizza per l'estrema modestia delle
risorse finanziarie rese disponibili (400.000 euro), nel metodo rappresenta
l'ennesimo vulnus arrecato alle relazioni sindacali con una interpretazione
restrittiva del decreto Brunetta di modifica del D.Lgs. 165 del 2001.
Al
tavolo di confronto la nostra delegazione ha sempre sostenuto che la formazione
del personale non può rientrare nell’esclusiva competenza del datore di lavoro
perchè relativa all'organizzazione dei suoi uffici.
La
formazione ha come finalità
l'accrescimento e l'affinamento delle competenze tecnico professionali del
dipendente e come tale concorre alla definizione del sua prestazione
lavorativa, con ovvi riflessi sulla sua tutela anche di tipo sindacale.
Dopo
la sottoscrizione di due ipotesi di accordo nazionale non approvate dalla
Funzione Pubblica e dal MEF, l'Amministrazione ha scelto la soluzione dell'Atto
Datoriale dopo un’informativa data alle OOSS per mezzo posta elettronica. Ne
prendiamo atto.
Rimane
l'impegno dello SNALS-Confsal perché nel nuovo Parlamento venga riproposta una
legislazione più attenta alle relazioni sindacali, con l'obiettivo di coniugare
interesse pubblico e tutela del personale senza pregiudizi ideologici, da una
parte e dall'altra. Come è nella nostra cultura sindacale.
Per
quanto riguarda gli aspetti attuativi dell'Atto Datoriale vi rinviamo
all'articolo 6 ove vengono date indicazioni per l'attuazione della
contrattazione integrativa regionale.
In
questa sede le OOSS potranno portare al tavolo di confronto le esigenze dei
dirigenti scolastici con particolare riferimento alle attività di
autoaggiornamento, per le quali è previsto il rimborso delle spese documentate,
e ai criteri di accoglimento delle domande di congedi non retribuiti per la
formazione come previsto dall'art. 5 della legge 53/00.