Il 12 settembre la VII Commissione della Camera ha ripreso
l’esame, in sede legislativa, del testo unificato 953 Aprea e abbinati.
In
apertura dei lavori la Commissione ha deliberato l’ulteriore abbinamento al
testo unificato 953 della proposta di legge 5061 dell’on. Centenero.
La Commissione è passata quindi all’esame degli emendamenti
presentati.
Il relatore Emerenzio Barbieri (PDL) ha espresso parere
favorevole sulle proposte emendative da lui sottoscritte, invitando al ritiro
delle restanti proposte emendative, chiarendo che altrimenti il suo parere è
contrario.
Anche il sottosegretario Marco Rossi Doria ha espresso
parere conforme a quello del relatore.
L’avvio dell’esame degli emendamenti presentati ha subito
messo in evidenza che gli emendamenti non presentati dal relatore non avranno
possibilità di essere accolti, stante una apparente chiara convergenza dei
gruppi di maggioranza sulle proposte del relatore.
Nel corso dei lavori sono stati approvati i primi tre
emendamenti all’art. 1 presentati dal relatore che concorrono ad una migliore
esplicitazione del testo, anche sotto il profilo della correttezza
legislativa.
Dalla lettura dell’allegato è possibile evidenziare
immediatamente i primi tre emendamenti approvati.
I
lavori sono stati aggiornati ad una prossima seduta.
Nelle sedute del 19 e del 26
settembre u.s. sono stati approvati gli emendamenti fino all’art. 13.
Norme per l'autogoverno
delle istituzioni scolastiche statali (C. 953 Aprea e abbinate, C. 806, C.
808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De
Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini).
TESTO UNIFICATO APPROVATO
DALLA COMMISSIONE, RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI
Capo I.
AUTONOMIA STATUTARIA DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
Art. 1.
(L'autonomia scolastica e
le autonomie territoriali).
1.
L'autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall'articolo 117 della
Costituzione, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte
del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di
competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità
locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita,
di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della
vita. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al
perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche
esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e successive modificazioni. Vi contribuiscono, altresì, le realtà
culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo
i propri compiti e le proprie attribuzioni.
3.
Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel
rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.
4.
Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione
e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di
partecipazione della comunità scolastica.
5.
Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto
educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:
a)
il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita
della scuola;
b)
il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la
libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;
c)
le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani
formativi territoriali.
Art. 2.
(Organi delle istituzioni
scolastiche).
1.
Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio
della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni
tecniche secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle
istituzioni scolastiche:
a)
il consiglio dell'autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;
b)
il dirigente, di cui all'articolo 5, con funzioni di gestione;
c)
il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe,
commissioni e dipartimenti di cui all'articolo 6;
d)
il nucleo di autovalutazione di cui all'articolo 8.
2.
Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo
Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti
della comunità scolastica.
Art. 3.
(Consiglio dell'autonomia).
1.
Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività
scolastica. In particolare:
a)
adotta lo statuto;
b)
delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
c)
adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del
1999;
d)
approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in
materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;
e)
approva il conto consuntivo;
f)
delibera il regolamento di istituto;
g)
designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;
h)
approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la
partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10.
i)
modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto
dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e
designazione dei propri membri.
2.
Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la
proposta del dirigente scolastico.
3.
Il consiglio dell'autonomia dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato
entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
4.
In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento
di cui al comma 1, lettera a), sono deliberati dal consiglio di circolo o di
istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Decorsi
sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia può modificare lo
Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
5.
Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia non è soggetto ad
approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il
controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.
6.
Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di
funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia,
l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento,
nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla
costituzione del nuovo consiglio.
Art. 4.
(Composizione del Consiglio
dell'autonomia).
1.
Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra
nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a)
il dirigente scolastico è membro di diritto;
b)
la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;
c)
nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli
studenti;
d)
del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui
all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due;
e)
un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può
partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza,
senza diritto di voto.
2.
Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e
degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità
stabilite dal suddetto regolamento.
3.
Il consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno.
Il presidente lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si
riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
4.
Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio
dell'autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del
consiglio.
5.
Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell'autonomia non hanno
diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto
consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso
consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.
6.
In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell'autonomia si
svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo
all'approvazione dello Statuto.
Art. 5.
(Dirigente scolastico).
1.
Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto
la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali
e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e
statutariamente competenti.
Art. 6.
(Consiglio dei docenti e
sue articolazioni).
1.
Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale
degli alunni, lo Statuto disciplina l'attività del Consiglio dei docenti e
delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del
presente articolo.
2.
La programmazione dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti,
presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il
Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di
classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa,
mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni
degli alunni, dei genitori e della comunità locale.
3. L'attività didattica di ogni classe è
programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena
responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e
culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il
curricolo.
4.
Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria
partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento
degli obiettivi educativi di ogni singola classe.
5.
I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede
collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i
livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno
scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili
formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e
con il Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, presentato
alle famiglie, e sulla base delle linee didattiche, educative e valutative
definite dal consiglio dei docenti.
Art. 7.
(Partecipazione e diritti
degli studenti e delle famiglie).
1.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e
didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle
attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono
l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.
Art. 8.
(Nuclei di autovalutazione
del funzionamento dell'istituto).
1.
Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286,
e successive modificazioni, un nucleo di autovalutazione dell'efficienza,
dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il
regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo
di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un
minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso
la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio
dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un
rappresentante delle famiglie.
2.
Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli
studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione,
anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri
strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come
parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa
e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna
della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo
del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo
modalità definite dal regolamento della scuola.
Art. 9.
(Conferenza di
rendicontazione).
1.
Sulle materie devolute alla sua competenza e, in particolare, sulle procedure
e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, di
cui all'articolo 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione,
aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti
locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio ed invia
una relazione all'Ufficio scolastico regionale.
Art. 10.
(Costituzione di Reti e
Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica).
1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel
rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, articolo 7, possono
promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni
di scuole autonome che si costituiscono per esercitare un migliore
coordinamento delle stesse. Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere
contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro
attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano
dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei
singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica,
ferme restando le competenze degli organi di cui all'articolo 11 della
presente legge.
2. I partner previsti dal comma 1 possono
essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di
cittadini, organizzazioni non profit.
3.
A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le
istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell'ambito della
propria autonomia, gli obbiettivi di intervento e i capitoli di spesa
relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo
economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni
e organizzazioni non profit di cui al precedente comma. Contributi superiori
a 5000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto
hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.
Capo II.
RAPPRESENTANZA
ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME
Art. 11.
(Consiglio delle autonomie
scolastiche).
1.
Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad
istituire il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da
rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai
presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le
modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal
Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di
rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI.
2.
Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di
partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed
Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È
altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della
scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero
sistema formativo a tutti i suoi livelli.
3.
Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed
in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge,
definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le
autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti
imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa
regionale, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la
formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche
scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri
sistemi scolastici regionali.
4.
Le Regioni istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo,
scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La
Conferenza esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di
programmazione in materia di:
a)
autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
b)
attuazione delle innovazioni ordinamentali;
c)
piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta
formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e
formazione professionale;
d)
educazione permanente;
e)
criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e
formative regionali.
f)
piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione,
fusione soppressione di istituzioni scolastiche.
5.
La conferenza svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di
competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui
disegni di legge attinenti il sistema regionale.
6.
Le Regioni istituiscono Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo
del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i
rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un
determinato territorio.
7.
Le Regioni, d'intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche
definiscono gli ambiti territoriali e stabiliscono la composizione delle
Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o
associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le
istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà
professionali, culturali e dell'impresa.
8.
Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete
scolastica, esprimono, altresí, proposte e pareri sulla programmazione
dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di
scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione,
sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento
dell'obbligo di istruzione e formazione.
Art. 12.
(Abrogazioni).
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del decreto
legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano
di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di
costituzione degli organi di cui all'articolo 2 della presente legge. Resta
in ogni caso in vigore il comma 1-bis dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 297 del 1994.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da
16 a 22 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla
data di costituzione degli organi di cui all'articolo 11, commi da 3 a 6
della presente legge.
3. Le disposizioni di cui agli articoli da
12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e
successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione
scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui
all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
4.
Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e
successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di
insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui
all'articolo 11 della presente legge.
Art. 13.
(Norma transitoria).
1.
Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l'Ufficio
scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui
all'articolo 3, commi 5 e 6.
Art. 14.
(Clausola di neutralità
finanziaria).
1.
Le amministrazioni competenti provvedono
all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
* * *
ALLEGATO
Norme
per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C.
953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262
De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896
Capitanio Santolini e C. 5075 Di Pietro.
EMENDAMENTI
ART.
1.
Sopprimerlo.
1.
1. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 1, sopprimere le parole: , sancita dall'articolo 117 della Costituzione,.
1.
2. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 1, sostituire le parole: sancita dall'articolo 117 della Costituzione
con le seguenti: costituzionalmente sancita.
1.
15. Il Relatore.
(Approvato)
Al
comma 1, sostituire le parole: dall'articolo con le seguenti: dagli articoli
3, 5, 33,.
1.
19. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: Ogni istituzione
scolastica autonoma è parte del sistema nazionale di Istruzione e concorre a
promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti
dalla Costituzione; promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo
sviluppo della personalità, opera per la crescita delle capacità autonome di
studio, per lo sviluppo delle capacità critiche e per il rafforzamento delle
attitudini all'interazione sociale e al rispetto della diversità. Ogni
istituzione scolastica costituisce per il territorio di riferimento un luogo
aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza
e di apprendimento.
1.
3. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
1.
4. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I progetti che investono
le relazioni con le realtà culturali, sociali e professionali del territorio
sono definite dal consiglio dell'autonomia su proposta del consiglio dei
docenti.
1.
5. Zazzera, Di Giuseppe.
Dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis.
Nel rispetto delle funzioni delle Regioni in materia di determinazione del
calendario scolastico, compresa quella dell'articolazione delle lezioni in
cinque o sei giorni lavorativi settimanali, le istituzioni scolastiche
organizzano, nell'ambito della propria autonomia didattica, le lezioni o gli
insegnamenti; il conseguimento dell'obiettivo dell'articolazione delle
lezioni in cinque giorni lavorativi settimanali costituisce elemento di
valutazione della virtuosità delle istituzioni scolastiche ai fini delle norme
sul finanziamento delle scuole
Pag.
95e del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di
stabilità interno.
1.
13. Zeller, Brugger.
Sopprimere
i commi 3 e 4.
1.
6. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 3, sostituire le parole: di cui alla presente legge con le seguenti:
sull'istruzione.
1.
16. Il relatore.
(Approvato)
Sostituire
il comma 4, con il seguente:
4.
Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione e la
composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di
partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene il funzionamento
degli organi interni le istituzioni scolastiche adottano i regolamenti.
1.
17. Il relatore.
(Approvato)
Sostituire
il comma 4 con il seguente:
Gli
statuti delle istituzioni scolastiche regolano, sulla base di criteri
nazionali che garantiscono la rappresentanza e definiscono le funzioni,
l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni con
esclusione del consiglio dei docenti e assicurano la partecipazione di tutte
le componenti della comunità scolastica. Gli statuti non possono in ogni caso
avere ad oggetto le materie che attengono la didattica, la libertà di
insegnamento, la gestione del personale, le relazioni sindacali.
1.
20. Zazzera, Di Giuseppe.
Sostituire
il comma 4 con il seguente:
4.
Lo statuto delle istituzioni scolastiche regola in particolare:
a)
i principi e i criteri di organizzazione dell'istituzione scolastica;
b)
i contenuti vincolanti e le modalità di approvazione del piano dell'offerta
formativa;
c)
le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi di
indirizzo e di controllo, di gestione e di coordinamento dell'istituzione
scolastica;
d)
le modalità per l'istituzione e il funzionamento di consulte e di altri
organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
e)
i contenuti e le modalità di approvazione del regolamento interno che, in
attuazione dello statuto, definisce, tra l'altro, le modalità del sistema di
valutazione degli aspetti organizzativi attinenti al funzionamento
dell'istituzione e dei relativi organi;
f)
le modalità di formazione e di approvazione del bilancio e del conto
consuntivo;
g)
la predisposizione della carta dei servizi, quale strumento che definisce i
diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione del
servizio, e informa gli studenti e le famiglie sui principi fondamentali, sui
contenuti specifici e sull'organizzazione dell'offerta formativa di ciascuna
istituzione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3 e 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, e delle disposizioni della presente legge;
h)
la partecipazione dell'istituzione e della comunità scolastica a progetti o a
iniziative d'integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in
ambito nazionale, europeo e internazionale;
i)
i rapporti con gli enti locali e con le realtà culturali, sociali,
produttive, professionali e dei servizi socio-territoriali, maggiormente
rappresentative a livello locale.
1.
14. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.
Pag.
96
Al
comma 5, sopprimere le parole: e comunità locale.
1.
7. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il dialogo tra i docenti e le famiglie, nel rispetto della libertà di
insegnamento e delle esigenze educative e formative dello studente.
1.
10. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 5, lettera b), sopprimere la parola: costante.
1.
8. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 5, lettera b) sostituire le parole: la professionalità con le seguenti:
l'espressione della libertà di insegnamento.
1.
18. Il relatore.
Al
comma 5, lettera b), sopprimere le parole: libertà e.
1.
9. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 5, sopprimere la lettera c).
1.
11. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 5, lettera c) sopprimere le parole: , quali piani formativi
territoriali.
1.
12. Zazzera, Di Giuseppe.
ART.
2.
Sopprimerlo.
2.
1. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 1, sostituire le parole: funzioni tecniche con le seguenti: funzioni
didattico educative.
2.
2. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 1, lettera b) dopo le parole: dirigente aggiungere le seguenti: scolastico,.
2.
4. Il relatore.
Sopprimere
il comma 2.
2.
3. Zazzera, Di Giuseppe.
ART.
3.
Sopprimerlo.
3.
1. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 1, sopprimere le lettere a), g), h) ed i).
3.
2. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti.
3.
12. Il Relatore.
Al
comma 1, lettera c) sostituire la parola: elaborato con le seguenti: proposto
ed approvato.
3.
9. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.
Al
comma 1, lettera f), dopo la parola: istituto aggiungere le seguenti: sentito
il parere del consiglio dei docenti.
3.
3. Zazzera, Di Giuseppe.
Pag.
97
Al
comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:
h)
definisce accordi e convenzioni con soggetti esterni, sentito il parere del
consiglio dei docenti.
3.
4. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 1, aggiungere la seguente lettera:
l)
promuove la conferenza di rendicontazione di cui all'articolo 9.
3.
13. Il Relatore.
Sostituire
il comma 3 con il seguente:
3.
Il consiglio dell'autonomia dura in carica per tre anni scolastici ed è
rinnovato entro il 30 novembre successivo alla scadenza. Coloro che nel corso
del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono
sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza
studentesca viene rinnovata annualmente.
3.
11. Il Relatore.
Sostituire
i commi 4 e 5 con il seguente:
4.
Lo statuto è adottato dal consiglio dell'istituzione scolastica a maggioranza
dei due terzi dei componenti ed è inviato al Ministro dell'istruzione che,
entro sessanta giorni, ne verifica la legittimità. Decorso tale termine il
consiglio dell'istituzione scolastica autonoma approva in via definitiva lo
statuto.
3.
10. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.
Al
comma 4, sopprimere le parole: lo statuto e, dove esse ricorrano, e
sostituire il numero: 90 con il seguente: 180.
3.
5. Zazzera, Di Giuseppe.
Sopprimere
il comma 5.
3.
6. Zazzera, Di Giuseppe.
Sostituire
il comma 5 con il seguente:
Lo
statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia è soggetto all'approvazione
del consiglio dei docenti.
3.
7. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 5, sostituire le parole da: non è soggetto ad approvazione a: salvo il
controllo con le seguenti: è sottoposto al controllo.
3.
14. Il Relatore.
Sostituire
il comma 6 con il seguente:
6.
Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di
funzionamento del consiglio dell'autonomia, il dirigente scolastico provvede
al suo scioglimento e alla sua immediata rielezione.
3.
8. Zazzera, Di Giuseppe.
ART.
4.
Sopprimerlo.
4.
1. Zazzera, Di Giuseppe.
Sostituire
il comma 1 con il seguente:
1.
Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra
nove e tredici.
La
sua composizione è fissata dallo statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
il dirigente scolastico quale membro di diritto;
b)
la rappresentanza dei docenti in forma maggioritaria rispetto alle componenti
di genitori e studenti, di cui alla lettera c);
c)
i genitori e gli studenti;
Pag.
98
d)
un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può
partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza,
senza diritto di voto.
4.
14. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.
Sostituire
il comma 1 con il seguente:
Il
consiglio dell'autonomia, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500
alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale
docente, 1 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori
degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione
scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8
rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli
alunni, il dirigente scolastico.
4.
2. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 1 sostituire le lettere b), c), d) ed e), con le seguenti:
b)
la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella dei docenti
eletti;
c)
nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza è costituita per
metà da genitori eletti dagli stessi e per metà da studenti eletti dagli
stessi;
d)
del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo,
tecnico e ausiliare;
e)
il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei
componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le
realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non
hanno diritto di voto.
4.
15. Il Relatore.
Al
comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
la rappresentanza dei docenti è in rapporto maggioritario rispetto alla
rappresentanza dei genitori.
4.
12. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.
Al
comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
nelle scuole di ogni ordine e grado è assicurata la rappresentanza dei
genitori.
4.
3. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis)
È assicurata la rappresentanza di almeno un membro del personale ATA.
4.
6. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 1, sopprimere la lettera d).
4.
4. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 1, alla lettera d) aggiungere in fine il seguente periodo:
senza
diritto di voto».
4.
13. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.
Al
comma 1, sopprimere la lettera e).
4.
5. Zazzera, Di Giuseppe.
Sostituire
il comma 2 con il seguente:
Il
Ministro dell'istruzione stabilisce con decreto ministeriale le date e le
procedure per lo svolgimento delle elezioni.
4.
18. Zazzera, Di Giuseppe.
Pag.
99
Sostituire
il comma 2 con il seguente:
I
rappresentanti del personale docente sono eletti dal consiglio dei docenti
nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio
nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori
stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove
previsti, dagli studenti dell'istituto.
4.
7. Zazzera, Di Giuseppe.
Sostituire
il comma 3 con il seguente:
3.
Il Consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno.
Il presidente convoca il Consiglio dell'autonomia e ne fissa l'ordine del
giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente
scolastico o di almeno i due terzi dei suoi componenti.
4.
16. Il Relatore.
Al
comma 3, sopprimere il secondo periodo.
4.
8. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 3, sopprimere le parole: e ne fissa l'ordine del giorno e sostituire le
parole: due terzi con le seguenti: un terzo.
4.
9. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 3, dopo le parole: dei suoi componenti aggiungere le seguenti: o dal
dirigente scolastico.
4.
17. Il Relatore.
Dopo
il comma 3, inserire il seguente:
3-bis.
Il consiglio dell'autonomia elegge nel suo seno una giunta esecutiva,
composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario
e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il dirigente
scolastico che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il capo
dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della
giunta stessa. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la
rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a
far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
4.
10. Zazzera, Di Giuseppe.
Sostituire
il comma 4 con il seguente:
4.
Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio
dell'autonomia e svolge le finzioni di segretario del Consiglio supportando
l'attività dirigenziale di vigilanza sulla legittimità dell'azione
amministrativa, in particolare sulle delibere.
4.
20. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 4, sostituire la parola: senza con la seguente: con e aggiungere il
seguente periodo: Del Consiglio fa parte un altro componente del personale
ATA.
4.
19. Zazzera, Di Giuseppe.
Dopo
l'articolo 4, inserire i seguenti:
Art.
4-bis.
1.
Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione
di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola
e della società in finzione della formazione culturale e civile degli
studenti.
2.
Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3.
In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali
l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
Pag.
100
4.
I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato
studentesco di istituto.
5.
Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte
direttamente al consiglio di istituto.
6.
È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al
mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la
seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo
stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea
mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla
disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario
delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la
partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e
scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire
nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal
consiglio dell'autonomia.
7.
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere
utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per
lavori di gruppo.
8.
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al dirigente
scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
Art.
4-ter.
1.
L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio
funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
2.
L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato
studentesco di istituto o su richiesta del 10 per cento degli studenti.
3.
La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere
preventivamente presentati al preside.
4.
Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto
dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei
partecipanti.
5.
Il dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del
regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
Art.
4-quater.
1.
Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o
di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o
dell'istituto.
3.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali di istituto, la data e l'orario
di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in
volta con il dirigente scolastico.
4.
Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata
su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse
o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente
dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei
genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con
popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione
scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5.
Il dirigente scolastico, sentita il consiglio dell'autonomia, autorizza la
convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante
affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.
L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6.
L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio
funzionamento che viene inviato in visione al consiglio dell'autonomia.
7.
In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali,
l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
Pag.
101
8.
All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con
diritto di parola il dirigente scolastico e i docenti rispettivamente della
sezione, della classe o dell'istituto.
4.
11. Zazzera, Di Giuseppe.
ART.
5.
Sostituirlo
con il seguente:
Art.
5.
Il
dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la
propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali
e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente
competenti relazionando agli organismi statutariamente competenti.
5.
4. Zazzera, Di Giuseppe.
Sostituirlo
con il seguente:
Art.
5.
1.
Il dirigente scolastico è l'organo che assolve ai compiti di natura
amministrativo-didattica che gli sono conferiti dall'ordinamento scolastico.
2.
Nel rispetto dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione
scolastica, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione
delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio,
organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative. Adotta i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale in
attuazione degli indirizzi generali di organizzazione didattica deliberati
dal Consiglio dei docenti ed è responsabile dei risultati per gli atti di sua
competenza. Nell'espletamento dei suoi compiti, al servizio della comunità
scolastica, mantiene i rapporti con le altre istituzioni scolastiche a
livello centrale e periferico, con le istituzioni locali e con le altre
realtà territoriali, con il mondo dell'impresa e del lavoro.
3.
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il
dirigente scolastico, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio dei
docenti, può avvalersi di docenti da lui individuati ed è coadiuvato dal
direttore dei servizi amministrativi.
4.
Per eventuali provvedimenti che afferiscono alla sfera della didattica
promossi dal dirigente scolastico nei confronti dei singoli docenti, lo
stesso è tenuto ad acquisire in merito il parere del Consiglio dei docenti.
5.
2. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.
Sopprimere
le parole: e statutariamente.
5.
1. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 1, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti:
nell'ambito delle proprie funzioni di cui all'articolo 25-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Conseguentemente,
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
Al comma 2, dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono sostituite le parole: «Nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici,» con le seguenti: «Nel rispetto delle competenze del
Consiglio dell'autonomia e del Consiglio dei docenti».
5.
3. Il Relatore.
ART.
6.
Sopprimerlo.
6.
1. Zazzera, Di Giuseppe.
Pag.
102
Sostituirlo
con il seguente:
Art.
6.
1.
Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di
ruolo in servizio nell'istituto, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2.
Ogni delibera in materia di funzionamento didattico compete al consiglio dei
docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti.
Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli
di classe, elabora il piano dell'offerta formativa e mantiene un collegamento
con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni e dei genitori.
3.
L'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che
ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di insegnamento e
nel quadro delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo.
6.
2. Zazzera, Di Giuseppe.
Sostituire
il comma 1 con il seguente:
Al
fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli
alunni, il consiglio dei docenti si dota di un proprio regolamento, secondo
quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
6.
7. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 1, sostituire la parola: programmare con la seguente: progettare.
Conseguentemente,
al comma 2, sostituire le parole: la programmazione con le seguenti: la
progettazione e al comma 3, sostituire la parola: programmata con la
seguente: progettata.
6.
4. Il Relatore.
Al
comma 1, dopo la parola: Statuto aggiungere le seguenti: e il regolamento e
sostituire la parola: disciplina con la seguente: disciplinano.
6.
5. Il Relatore.
Al
comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il consiglio dei
docenti opera per consigli di classe e anche per commissioni e dipartimenti.
6.
8. Zazzera, Di Giuseppe.
Sopprimere
il comma 4.
6.
3. Zazzera, Di Giuseppe.
Dopo
il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis.
Il consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, dai
rappresentanti dei genitori e nella scuola secondaria di secondo grado dai
rappresentanti di classe degli studenti.
6.
6. Il Relatore.
ART.
7.
Sostituirlo
con il seguente:
Art.
7.
(Consulta
dei genitori e degli studenti).
1.
Lo statuto dell'istituzione scolastica prevede l'istituzione e il
funzionamento della «consulta dei genitori e degli studenti», alla quale
compete la designazione dei loro rappresentanti all'interno del Consiglio
dell'autonomia.
2.
Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) disciplina le
relazioni con gli organi di programmazione, indirizzo e gestione
dell'istituzione scolastica autonoma, nonché le modalità della partecipazione
dei genitori e degli studenti alle attività delle reti di scuole, prevedendo
i necessari coordinamenti con le istituzioni scolastiche riunite in rete.
7.
1. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.
Pag.
103
Dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
A tal fine ciascuna istituzione scolastica costituisce specifici organismi di
genitori e, per la scuola secondaria di secondo grado, di alunni con il
compito di esprimere proposte e pareri su tutte le attività inerenti alla
vita della scuola secondo le competenze attribuite dallo Statuto.
7.
2. Zazzera, Di Giuseppe.
Dopo
l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art.
7-bis.
(Rapporto
tra le istituzioni scolastiche e la realtà territoriale).
1.
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado concorrono allo sviluppo
del territorio in cui operano attraverso la programmazione di un'offerta
formativa coerente con i bisogni del territorio delle comunità e operano per
l'integrazione e per la collaborazione tra le stesse istituzioni scolastiche
e gli altri soggetti istituzionali.
2.
Nell'ambito della propria autonomia le istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado utilizzano una parte del curricolo obbligatorio per la costruzione di
percorsi interdisciplinari dedicati alla conoscenza del territorio di
appartenenza, dal punto di vista storico, culturale, ambientale, urbanistico,
economico e sportivo.
3.
I percorsi di cui al comma 2 sono volti altresì a fornire le conoscenze
necessarie a esercitare consapevolmente i diritti di cittadinanza attiva, di
legalità e di partecipazione democratica a livello locale, in un'ottica di
mantenimento delle diversità e delle specificità territoriali aperte e
inserite nella comunità nazionale, europea e internazionale.
4.
Nell'ambito del piano dell'offerta formativa è definita la quota curricolare
da dedicare ai percorsi di cui ai commi 2 e 3.
7.
01. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.
Dopo
l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art.
7-bis.
(Dotazione
e autonomia finanziarie delle istituzioni scolastiche).
1.
L'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche è
finalizzata alla migliore gestione delle risorse definite dal relativo
bilancio.
2.
L'esercizio finanziario delle istituzioni scolastiche ha durata annuale e
coincide con l'anno solare.
3.
La dotazione finanziaria per spese di funzionamento e di investimento è
attribuita secondo criteri e modalità diretti a garantire la qualificazione e
la razionalizzazione della spesa nonché il riequilibrio di situazioni di
svantaggio, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione
per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie di ciascuna tipologia, di ciascun indirizzo e di ciascun
percorso. Le istituzioni scolastiche possono prevedere il versamento da parte
degli studenti e delle famiglie di contributi per il rimborso delle spese
relative alla realizzazione di attività facoltative, integrative o di
laboratorio con forme di esonero totale o parziale, in base al merito e alla
capacità economica della famiglia.
4.
Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono:
a)
le assegnazioni per spese di funzionamento e di investimento;
b)
il contributo e le assegnazioni di altri enti pubblici;
c)
i contributi di istituzioni, imprese o privati, compresi i versamenti degli
studenti o delle famiglie;
d)
i proventi derivanti da convenzioni o da contratti con soggetti esterni;
e)
qualsiasi altra oblazione, provento o erogazione liberale.
5.
Le assegnazioni ordinarie per il finanziamento dell'attività scolastica sono
Pag.
104distinte in assegnazioni ordinarie e straordinarie. Le assegnazioni sono disposte
sulla base di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni,
tenendo conto dell'entità e della complessità della singola scuola.
6.
Le assegnazioni straordinarie sono finalizzate alla copertura di spese
imprevedibili o alla realizzazione di progetti di particolare complessità.
7.
A tutte le istituzioni scolastiche è garantita una dotazione di base
finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento didattico-amministrativo
dell'attività scolastica.
8.
Con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca
provvede alla riqualificazione della spesa complessiva, previo controllo di
regolarità amministrativa e contabile.
7.
02. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.
ART.
8.
Sopprimerlo.
8.
1. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La composizione del
nucleo di valutazione è la seguente: 5 docenti sorteggiati all'interno del
consiglio dei docenti dell'istituto e 5 docenti sorteggiati tra gli
appartenenti ai consigli dei docenti di altre istituzioni scolastiche
autonome della stessa tipologia di scuola presenti nella provincia; ne fanno
parte altresì un rappresentante dei genitori dell'istituzione scolastica e un
ispettore ministeriale.
8.
2. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 1, sostituire le parole: da un minimo di tre con le seguenti: da un
minimo di cinque e dopo le parole: e almeno un rappresentante delle famiglie
aggiungere le seguenti: , un rappresentante degli studenti iscritto alla
scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti.
8.
3. Il relatore.
Al
comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , con potere
consultivo.
8.
4. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.
ART.
9.
Sopprimerlo.
9.
1. Zazzera, Di Giuseppe.
Dopo
la parola: rendicontazione aggiungere le seguenti: anche del bilancio
sociale.
9.
2. Il relatore.
Dopo
il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis.
Ciascun Ufficio scolastico regionale redige e pubblica la graduatoria delle istituzioni
scolastiche articolata in tre fasce, coerentemente con gli standard di cui
all'articolo 8, nelle quali sono elencate:
a)
le istituzioni scolastiche che hanno conseguito le più elevate valutazioni;
b)
le istituzioni scolastiche che hanno conseguito valutazioni intermedie;
c)
le istituzioni scolastiche che hanno conseguito le valutazioni più basse.
1-ter.
Alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1-bis, lettere a) e b) sono
riconosciuti contributi premiali di importo pari, rispettivamente, al 50 per
cento e al 30 per cento delle risorse trasferite dallo Stato a valere sul
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-quater.
I contributi premiali di cui al comma 1-ter, nei limiti delle risorse
disponibili
Pag.
105ai sensi dell'articolo 7, comma 1, sono ripartiti dalle istituzioni
scolastiche tra i docenti degli studenti sottoposti a valutazione.
1-quinquies.
Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1-bis, lettera c) intraprendono,
con il supporto delle università, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale
territorialmente competente, un percorso di riqualificazione dell'offerta
formativa di durata triennale. Se al termine del triennio l'istituzione
coinvolta nel percorso di riqualificazione non consegue miglioramenti sul
piano della qualità dell'offerta formativa, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca promuove l'adozione degli opportuni
provvedimenti, fino allo scioglimento del consiglio di istituto ai sensi
dell'articolo 28, comma 7 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
1-sexies.
Le istituzioni scolastiche, con proprio regolamento, sentito il Consiglio dei
docenti, disciplinano le modalità di ripartizione delle maggiori risorse di
cui al comma 1-ter tra i docenti interessati, modulando l'assegnazione dei
contributi premiali in base ai seguenti criteri:
a)
il numero degli studenti sottoposti alle verifiche che hanno superato
positivamente le prove;
b)
il punteggio complessivo conseguito dagli studenti sottoposti alle verifiche;
c)
la tipologia delle funzioni svolte dall'insegnante e il suo inquadramento
nell'organico d'istituto.
Conseguentemente,
al comma 2 dell'articolo 8 sopprimere l'ultimo periodo.
9.
3. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.
ART.
10.
Sopprimerlo.
10.
1. Zazzera, Di Giuseppe.
Sostituirlo
con il seguente:
Art.
10.
1.
Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle
modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, articolo 7, possono promuovere o
partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole
autonome che si costituiscono per esercitare un migliore coordinamento delle
stesse.
10.
3. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 1, sostituire le parole da: possono promuovere fino a: coordinamento
delle stesse con le seguenti: possono promuovere o partecipare alla
costituzione di reti, associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e
associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico professionali e agli
istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2
aprile 2007, n. 40.
10.
4. Il relatore.
Al
comma 1, sopprimere il secondo periodo.
10.
2. Zazzera, Di Giuseppe.
Sopprimere
il comma 2.
10.
5. Il relatore.
ART.
11.
Sopprimerlo.
11.
1. Zazzera, Di Giuseppe.
Pag.
106
Sostituirlo
con i seguenti:
Art.
11.
(Collegio
Nazionale dei Docenti e Collegi Regionali dei Docenti).
1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine
di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione
dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione, sono
istituiti i seguenti organismi rappresentativi della funzione docente: un
organismo nazionale denominato «Collegio Nazionale dei Docenti» e organismi
regionali denominati «Collegi Regionali dei Docenti».
2.
Il Collegio Nazionale dei Docenti e i Collegi Regionali dei Docenti
deliberano a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Con la
stessa maggioranza sono eletti i rispettivi presidenti, che ne sono anche
rappresentanti legali.
3.
Il Collegio Nazionale dei Docenti è composto da insegnanti in rappresentanza
delle diverse aree disciplinari dei diversi ordini e gradi di scuola, in modo
tale che ogni area risulti al suo interno rappresentata. Per quanto riguarda il
sistema di istruzione secondario di primo e secondo grado è stabilita la
presenza di un numero di rappresentanti per ogni classe di concorso che sia
proporzionale al numero complessivo di insegnanti sul territorio nazionale e
comunque non inferiore ad una unità e non superiore a cinque unità per ogni
classe di concorso; per il sistema di istruzione primaria è prevista la
presenza di cinque insegnanti della scuola dell'infanzia e quindici
insegnanti della scuola primaria (ovvero cinque per l'area linguistico-artistico-espressiva,
storico-geografica e matematico-scientifica).
4.
I membri del Collegio Nazionale dei Docenti possono avvalersi della
consulenza di cinque esperti indicati dal Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e dalle Università. Il Collegio Nazionale dei
Docenti opera in collaborazione con il Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione.
5.
I Collegi Regionali dei Docenti sono composti da insegnanti in rappresentanza
delle diverse aree disciplinari dei diversi ordini e gradi di scuola presenti
nella regione, in modo tale che ogni area risulti al suo interno
rappresentata. Per quanto riguarda il sistema di istruzione secondario di
primo e secondo grado è stabilita la presenza di un numero di rappresentanti
per ogni classe di concorso che sia proporzionale al numero complessivo di
insegnanti sul territorio regionale e comunque non inferiore ad una unità e
non superiore a due unità per ogni classe di concorso; per il sistema di
istruzione primaria è prevista la presenza di due insegnanti della scuola
dell'infanzia e sei insegnanti della scuola primaria (ovvero due per l'area
linguistico-artistico-espressiva, storico-geografica e
matematico-scientifica).
6.
I membri effettivi del Collegio Nazionale e dei Collegi Regionali dei Docenti
durano in carica cinque anni, sono individuati attraverso procedura
concorsuale per titoli ed esami e sono esonerati dal servizio per l'intera
durata del rispettivo incarico. All'atto del conferimento dell'incarico i
membri del Collegio Nazionale e dei Collegi Regionali dei Docenti
sottoscrivono un contratto che indica, oltre al trattamento economico per il
quinquennio di nomina, anche le specifiche indennità maturate per la
progressione di carriera.
7.
Il bando del concorso per l'individuazione dei membri del Collegio Nazionale
e dei Collegi Regionali dei Docenti è emanato con apposito decreto dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge. Sono ammessi a partecipare al
concorso tutti gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato e
determinato con almeno cinque anni di servizio. Il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca con apposito decreto individua attraverso
sorteggio le commissioni giudicatrici, formate da insegnanti con almeno
cinque anni di servizio, dirigenti scolastici e docenti universitari. Le
prove concorsuali hanno luogo in date e sedi indicate con apposito decreto
ministeriale.
Pag.
107
Conseguentemente,
dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art.
11-bis.
(Attribuzioni
del Collegio Nazionale dei Docenti e dei Collegi Regionali dei Docenti).
1.
Il Collegio Nazionale dei Docenti ha la rappresentanza della professione
docente sul piano nazionale. Esso esercita, oltre a quelle eventualmente
demandate a esso da altre norme, le seguenti funzioni:
a)
dà pareri, obbligatori e vincolanti, al Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca sui progetti di legge e di regolamento che
riguardano l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema di
istruzione;
b)
adotta il codice deontologico della funzione docente e ne cura periodicamente
l'aggiornamento;
c)
sovrintende allo stato giuridico e alla valutazione professionale del corpo
docente e decide in materia disciplinare avvalendosi della collaborazione,
ove necessario, dei Collegi Regionali dei Docenti;
d)
individuare criteri e metodi per la valutazione dei docenti, al fine di
valorizzare le esperienze più meritevoli, sanzionare e, laddove si renda
necessario, allontanare dall'esercizio del proprio incarico coloro che
abbiano dimostrato inadeguatezza e incapacità nell'assolvimento del proprio
ruolo;
e)
individuare criteri e metodi per la verifica del raggiungimento dei livelli
essenziali di apprendimento degli studenti di ogni ordine e grado di scuola,
al fine di elaborare strategie di risanamento delle realtà più disagiate
anche nell'ottica di un programma di contrasto alla dispersione scolastica;
f)
coordina e promuove le attività dei Collegi Regionali dei Docenti volte alla
formazione iniziale e all'aggiornamento del personale docente, anche al fine
di garantirne l'uniformità sul territorio nazionale;
g)
predispone il piano annuale nazionale delle attività di aggiornamento del corpo
docente avvalendosi della collaborazione dei Collegi Regionali dei Docenti e
delle Università. I docenti hanno diritto all'aspettativa retribuita per le
attività di aggiornamento;
h)
intraprende iniziative a livello nazionale a tutela della reputazione, della
dignità e della libertà dei docenti, nonché della libertà di insegnamento;
i)
adotta il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua
competenza. Il regolamento è sottoposto all'approvazione del Ministro della
giustizia;
l)
determina, con deliberazione sottoposta al visto del Ministro della
giustizia, e con aggiornamento biennale, la misura delle quote annuali dovute
per le spese del funzionamento proprio e dei Collegi Regionali dei Docenti
che non possono comunque superare lo 0,30 per cento dello stipendio medio
netto dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Lo stesso Collegio
Nazionale e i Collegi Regionali dei Docenti redigono annualmente e rendono
pubblico il rispettivo bilancio. Le quote sono prelevate dalle buste paga e
sono versate al medesimo Collegio Nazionale che provvede a ripartire una
quota pari ad almeno il 50 per cento del totale ai Collegi Regionali;
m)
delibera sull'utilizzazione e sull'investimento delle quote di cui alla
lettera i) prevedendo in particolare che una parte sia destinata ai fini
della tutela e della previdenza dei docenti;
n)
delibera sull'utilizzazione e sull'investimento dei finanziamenti ad esso
destinati da parte dello Stato e dell'Unione europea. Lo Stato destina al medesimo
Collegio Nazionale dei Docenti una quota pari allo 0,1 per cento del bilancio
annuale a carico dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca;
o)
stabilisce, su base oraria, la retribuzione minima tabellare della funzione
Pag.
108relativa ai docenti dei diversi ordini e gradi nel sistema di istruzione
pubblico e privato, in misura comunque non inferiore alla retribuzione media
oraria dei docenti rilevata negli Stati dell'Unione europea;
p)
fissa l'orario frontale di insegnamento;
q)
emana norme regolamentari per la disciplina delle attività dei Collegi
Regionali dei Docenti;
r)
emana i regolamenti istitutivi dei nuovi organi collegiali: il Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione, i Consigli scolastici Provinciali e
Distrettuali.
Art.
11-ter.
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233, è abrogato e sono conseguentemente
ripristinati il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e i Consigli
scolastici Provinciali e Distrettuali la cui disciplina e le cui elezioni
sono rimandate alle delibere del Collegio Nazionale dei Docenti.
11.
2. Zazzera, Di Giuseppe.
Sostituirlo
con il seguente:
Art.
11.
1.
Le regioni definiscono piani e modalità per reperire risorse da associazioni
operanti nel territorio al fine di migliorare la qualità complessiva
dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica autonoma, con particolare
riguardo per le realtà più colpite dal fenomeno della dispersione scolastica,
sulla base delle proposte dei collegi docenti.
11.
3. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 2, aggiungere il seguente periodo: In seno al consiglio delle autonomie
scolastiche è costituita una commissione a garanzia dei profili legati alla
tutela della libertà di insegnamento dei docenti e dell'autonomia
professionale dei dirigenti scolastici incluse eventuali sanzioni
disciplinari che hanno stretta attinenza con i suddetti profili. Tali
organismi sono composti da docenti e dirigenti scolastici componenti del
consiglio stesso.
11.
5. Zazzera, Di Giuseppe.
Sostituire
il comma 3 con il seguente: Le regioni in attuazione degli articoli 118 e 119
della Costituzione costituiscono rappresentanze delle scuole autonome
regionali composte dagli eletti delle componenti scolastiche dei consigli
delle autonomie con elezioni di secondo livello con gli stessi criteri con
cui è costituito il consiglio nazionale dell'autonomie scolastiche. Le
regioni definiscono altresì strumenti, modalità e ambiti delle relazioni con
le autonomie scolastiche.
11.
6. Zazzera, Di Giuseppe.
Al
comma 3, dopo le parole: dell'offerta formativa regionale aggiungere le
seguenti: con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli
studenti.
11.
8. Il relatore.
Al
comma 4, sopprimere la lettera e).
11.
4. Zazzera, Di Giuseppe.
Al comma 7, dopo le parole:
singoli o associati inserire le seguenti: sindacati rappresentativi del comparto
scuola.
11.
7. Zazzera, Di Giuseppe.
Dopo
l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art.
11-bis.
(Commissione
di monitoraggio).
1.
Con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della
Pag.
109ricerca, è costituita una commissione con lo scopo di monitorare per due
anni il processo attuativo delle disposizioni di cui alla presente legge
presentando alle commissioni parlamentari di merito una relazione sullo stato
di attuazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso né
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
11.
01. Il relatore.
ART.
12.
Dopo
l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art.
12-bis.
(Disposizioni
particolari per la Regione autonoma Valle d'Aosta).
1.
Sono fatte salve le competenze della Regione autonoma Valle d'Aosta che
provvede alle finalità della presente legge in conformità al proprio Statuto
speciale e alle relative norme di attuazione.
12.
01. Nicco.
ART.
13.
Dopo
il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis.
In sede di prima attuazione della presente legge, con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo
4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la
proclamazione degli eletti e per l'insediamento del consiglio dell'autonomia,
di cui all'articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.
1-ter.
Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia adotta lo
Statuto e delibera il regolamento.
Conseguentemente,
all'articolo 3 sopprimere il comma 4.
13.
1. Il relatore.
* * *
CAMERA
DEI DEPUTATI
Mercoledì 19
settembre 2012
706.
XVI
LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE
GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura,
scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
ALLEGATO
Norme
per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (Testo unificato C.
953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262
De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896
Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro).
EMENDAMENTI
APPROVATI E NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE
ART.
1.
Al
comma 5, lettera b) sostituire le parole: la professionalità con le seguenti:
l'espressione della libertà di insegnamento.
1.
18. Il Relatore.
(Approvato)
ART.
2.
Al
comma 1, sostituire le parole: funzioni tecniche con le seguenti: funzioni
didattico educative.
2.
2. Zazzera, Di Giuseppe.
(Approvato)
Al
comma 1, lettera b) dopo le parole: dirigente aggiungere le seguenti:
scolastico,.
2.
4. Il Relatore.
(Approvato)
ART.
3.
Al
comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti.
3.
12. Il Relatore.
(Approvato)
Al
comma 1, aggiungere la seguente lettera:
l)
promuove la conferenza di rendicontazione di cui all'articolo 9.
3.
13. Il Relatore.
(Approvato)
Sostituire
il comma 3 con il seguente:
3.
Il consiglio dell'autonomia dura in carica per tre anni scolastici ed è
rinnovato entro il 30 novembre successivo alla scadenza. Coloro che nel corso
del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono
sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza
studentesca viene rinnovata annualmente.
3.
11. Il Relatore.
(Approvato)
Al
comma 5, sostituire le parole da: non è soggetto ad approvazione a: salvo il
controllo con le seguenti: è sottoposto al controllo.
3.
14. Il Relatore.
(Approvato)
Al
comma 1 sostituire le lettere b), c), d) ed e), con le seguenti:
b)
nelle scuole del primo ciclo la rappresentanza eletta dai genitori è
paritetica con quella eletta dai docenti;
Pag.
122
c)
nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza eletta dai genitori
e dagli studenti – in numero pari per ciascuna delle due componenti – è
complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti;
d)
del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo,
tecnico e ausiliare;
e)
il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei
componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le
realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non
hanno diritto di voto.
4.
15. (Nuova formulazione). Il Relatore.
(Approvato)
Sostituire
il comma 3 con il seguente:
3.
Il Consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno.
Il presidente convoca il Consiglio dell'autonomia e ne fissa l'ordine del
giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente
scolastico o di almeno la metà dei suoi componenti.
4.
16. (Nuova formulazione). Il Relatore.
Al
comma 4, dopo le parole: senza diritto di voto aggiungere le seguenti: con
funzioni di supporto tecnico-amministrativo.
4.
21. Il Relatore.
ART.
7.
Al
comma 1, sostituire le parole: valorizzano la con le parole: prevedono forme
di.
7.
3. Il Relatore.
CAMERA
DEI DEPUTATI
Mercoledì
26 settembre 2012
709.
XVI
LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE
GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura,
scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
ALLEGATO
Norme
per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C.
953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262
De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896
Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro.
EMENDAMENTI
APPROVATI
ART.
4.
Sostituire
il comma 3 con il seguente:
3.
Il Consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno.
Il presidente convoca il Consiglio dell'autonomia e ne fissa l'ordine del
giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente
scolastico o di almeno la metà dei suoi componenti.
4.
16. Il relatore (nuova formulazione)
Al
comma 4, dopo le parole: senza diritto di voto aggiungere le seguenti: con
funzioni di supporto tecnico-amministrativo.
4.
21. Il relatore.
ART.
5.
Al
comma 1, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti:
nell'ambito delle proprie funzioni di cui all'articolo 25-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Conseguentemente,
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
Al comma 2, dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono sostituite le parole: «Nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici,» con le seguenti: «Nel rispetto delle
competenze del Consiglio dell'autonomia e del Consiglio dei docenti».
5.
3. Il relatore.
ART.
6.
Al
comma 1, sostituire la parola: programmare con la seguente: progettare.
Conseguentemente,
al comma 2, sostituire le parole: la programmazione con le seguenti: la
progettazione e al comma 3, sostituire la parola: programmata con la
seguente: progettata.
6.
4. Il relatore.
Al
comma 1, dopo la parola: Statuto aggiungere le seguenti: e il regolamento
relativo al Consiglio dei docenti e sue articolazioni e sostituire la parola:
disciplina con la seguente: disciplinano.
6.
5. Il relatore (Nuova formulazione).
Dopo
il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis.
Il consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, dai
rappresentanti dei genitori e nella scuola secondaria di secondo grado dai
rappresentanti di classe degli studenti.
6.
6. Il relatore.
Pag.
98
ART.
7.
Al
comma 1, sostituire le parole: valorizzano la con le parole: prevedono forme
di.
7.
3. Il relatore.
ART.
8.
Al
comma 1, sostituire le parole: da un minimo di tre con le seguenti: da un
minimo di cinque e dopo le parole: e almeno un rappresentante delle famiglie
aggiungere le seguenti: , un rappresentante degli studenti iscritto alla
scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti.
8.
3. Il relatore.
ART.
9.
Al
comma 1, sostituire le parole da: materie devolute a: in particolare con le
parole: attività realizzate nell'ambito del piano dell'offerta formativa, in
relazione anche alle finalità di cui all'articolo 1 comma 2, nonché».
9.
4. Il relatore.
ART.
10.
Al
comma 1, sostituire le parole da: possono promuovere fino a: coordinamento delle
stesse con le seguenti: possono promuovere o partecipare alla costituzione di
reti, associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e associazioni di
scuole autonome, nonché ai poli tecnico professionali e agli istituti tecnici
superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40.
10.
4. Il relatore.
Sopprimere
il comma 2.
10.
5. Il relatore.
ART.
11.
Al
comma 3, dopo le parole: dell'offerta formativa regionale aggiungere le
seguenti: con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli
studenti.
11.
8. Il relatore.
Dopo
l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art.
11-bis.
(Commissione
di monitoraggio).
1.
Con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è costituita una
commissione con lo scopo di monitorare per due anni il processo attuativo
delle disposizioni di cui alla presente legge presentando alle commissioni
parlamentari di merito una relazione sullo stato di attuazione. Ai componenti
della commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi
titolo dovuto.
11.
01. Il relatore.
ART.
12.
Dopo
l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art.
12-bis.
1.
Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della
presente legge in conformità ai propri Statuti speciali e alle relative norme
di attuazione.
12.
02. Il relatore.
Pag.
99
ART.
13.
Dopo
il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis.
In sede di prima attuazione della presente legge, con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per
la proclamazione degli eletti e per l'insediamento del consiglio
dell'autonomia, di cui all'articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.
1-ter.
Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia adotta lo
Statuto e delibera il regolamento.
Conseguentemente,
all'articolo 3 sopprimere il comma 4.
13.
1. Il relatore.
|