Come è noto,
sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011 è stato pubblicato il Testo
del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, ”Attuazione dell’art. 23
della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino
della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”. Il decreto
legislativo è entrato in vigore l’11 agosto 2011.
Il suddetto
decreto apporta modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per
l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave.
In
particolare:
·
l’articolo 3 modifica l’articolo 33, comma 1, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al fine di chiarire che il diritto al
prolungamento del congedo, comunque entro il compimento dell’ottavo anno di
vita del bambino, spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre
lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità per un periodo
massimo non superiore a tre anni, comprendente i periodi di cui all’art.32 del
d.lgs.151/2001. Inoltre, si prevede che il prolungamento del congedo spetta
anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati se
i sanitari chiedono la presenza del genitore;
·
l’art. 4 interviene sull’art. 42, comma 2, del decreto
legislativo n. 151/2001 eliminando la condizione che imponeva la fruizione dei
permessi “successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con
handicap in situazione di gravità”. Inoltre il medesimo art. 4, sostituendo il
comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, ridefinisce la platea
dei beneficiari e prevede un ordine di priorità tra gli stessi, in ossequio ai
nuovi orientamenti assunti dalla Corte costituzionale in materia di soggetti
legittimati a fruire del congedo straordinario.
Viene
stabilito, altresì, che il congedo e i permessi di cui all’art. 33 della legge
n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per
l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (art. 42
sopracitato, comma 5-bis).
Si
chiarisce, inoltre, che l’indennità dovuta durante il periodo di congedo
straordinario deve essere calcolata con riferimento alle voci fisse e
continuative dell’ultima retribuzione (art. 42, comma 5-ter).
Nel comma
successivo, la nuova disposizione normativa precisa che i soggetti i quali
fruiscono dei congedi straordinari per un periodo continuativo non superiore a
sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari
al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso
arco di tempo lavorativo senza, però, il riconoscimento del diritto a
contribuzione figurativa (art. 42, comma 5-quater).
Infine, i
periodi di congedo straordinario non rilevano ai fini della maturazione di
ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto (art. 42, comma
5-quinquies).
·
l’art. 6 apporta modifiche all’art. 33, comma 3, della legge
n. 104/92 restringendo la platea dei lavoratori dipendenti che hanno diritto a
prestare assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di
gravità. Introduce, inoltre, il comma 3-bis, prevedendo l’obbligo, per il
dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona residente in un
comune situato a distanza superiore a150 Kmrispetto a quello di residenza del
lavoratore, di attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea,
il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
L’INPS, con
la circolare n. 32
del 6/3 u.s.,
fornisce istruzioni operative in merito alle disposizioni introdotte dagli
articoli 3, 4, e 6 del citato decreto legislativo n. 119/2011.