Nel corso dei lavori parlamentari del 6 marzo le
commissioni competenti hanno approvato due emendamenti relativi alla scuola:
- emendamento 50.10 a firma dell’on.
Ghizzoni ed altri che ripropone l’emendamento bocciato in sede di conversione
del milleproroghe sull’autonomia responsabile con la previsione di ulteriori
10.000 posti per l’organico dell’autonomia destinati al supporto dell’autonomia
scolastica, per il potenziamento dell’offerta didattica e per gli interventi
perequativi. Successivamente alla sua approvazione, il governo ha ritirato
l’appoggio all’emendamento che è ritornato all’esame della commissione X
Attività produttive, commercio e turismo. La Segreteria Generale è impegnata in
queste ore in una forte attività di sensibilizzazione sulle forze di governo e
parlamentari perché l’emendamento venga approvato, in coerenza con la nostra
posizione che, da sempre e per prima, rivendica l’istituzione
dell’organico funzionale, e il suo
potenziamento, quale condizione per garantire un ottimale funzionamento della
scuola ed assicurare nel contempo la stabilizzazione del personale precario.
- emendamento
50.01 a firma dell’on. Pelino che introduce un articolo 50-bis che
prevede una sanatoria per l’accesso al ruolo dei dirigenti scolastici per le
seguenti categorie:
-
candidati risultati idonei in precedenti concorsi che non
hanno partecipato alla formazione per mancanza di posti;
-
incaricati di presidenza del triennio 2008/2009 - 2010/2011.
Per i
candidati per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione a
concorsi a dirigente scolastico è previsto un temporaneo incarico provvisorio
di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura
dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario.
ART. 50.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 50.
(Autonomia responsabile).
1. Al fine di consolidare e sviluppare l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri
di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del
personale della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 si applicano
le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. È attivato, nel rispetto della vigente normativa
contabile, un Fondo unico d'istituto che comprende il Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale di
ciascuno dei quattro Programmi relativi ai vari gradi di istruzione del
Bilancio del MIUR. In tale Fondo, oltre alle risorse attualmente destinate al
finanziamento delle competenze vigenti, confluiscono tutte le risorse destinate
alle diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica, offerta
formativa ed interventi perequativi, interventi vari a favore dell'istruzione,
stanziamento per il Piano programmatico degli interventi per la scuola, risorse
contrattuali destinate alla valorizzazione del personale della scuola, al fine
di rinforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche mediante una
programmazione autonoma delle finalità di spesa e di gestione.
3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:
a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico
dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica,
educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alla sperimentazione e allo
sviluppo di nuove metodologie per l'innovazione dell'attività didattica, al
recupero, all'integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e alla
programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
b) b) un organico di rete con
particolare riferimento alle esigenze di integrazione degli alunni con bisogni
educativi speciali nonché alla prevenzione dell'abbandono e al contrasto
dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima
corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.
4. L'organico dell'autonomia di cui al comma 3 è costituito
da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per
almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti
provinciali, anche per i posti di sostegno.
5. È abrogato il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12
novembre 2011 n. 183;
6. L'organico dell'autonomia rimane determinato ai sensi
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al
successivo comma 7. In sede di prima applicazione l'organico dell'autonomia è
determinato in misura uguale a quello dell'anno scolastico 2011/2012 pari a 724
mila posti docenti e 233.100 posti Ata, fermo restando anche per gli anni 2012
e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per
i posti Ata.
7. L'organico dell'autonomia comprende ulteriori diecimila
posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza
contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche,
destinati al supporto dell'autonomia scolastica, per la flessibilità e il
potenziamento dell'offerta didattica e per gli interventi perequativi.
8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonomie, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organici di cui
ai commi 4 e 6.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede ai
sensi dei commi 10 e 11.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali
adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di
giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, adotta nuove
modalità di gioco del Lotto, variando l'assegnazione della percentuale della
posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo
erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione
ovvero per quella dei punti vendita. L'attuazione delle disposizioni del
presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal
presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e
all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale complessivo
pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall'applicazione della
norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di
competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
50. 10. (ulteriore nuova
formulazione). Ghizzoni, Coscia, Pes, De Pasquale, Bachelet, Russo, Rossa,
Siragusa, De Torre, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli
Dopo l'articolo 50 inserire il seguente:
Art. 50-bis.
(Dirigenti scolastici).
1. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento
di un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di
formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono immessi in
ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi
e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto
del corso di formazione.
2. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009-2010/2011 sono
ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio,
ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto
le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.
3. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema
scolastico e dare provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili,
attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto
espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti
scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la
partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico alla data di entrata in
vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio
di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura
dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di
direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione
di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così
ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente
riduzione, per l'anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che
conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di
assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico.
50. 01. Pelino.