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Autogoverno delle istituzioni scolastiche e stato giuridico dei docenti. Riprende l'iter parlamentare

Argomenti trattati: Stato giuridico,
La VII Commissione della Camera, nella seduta del 25 gennaio, ha ripreso l'iter parlamentare della proposta di legge 953 (Aprea) ed abbinate, sospeso nella seduta del 3 luglio 2008

Autogoverno delle istituzioni scolastiche e stato giuridico dei docenti

La VII Commissione della Camera, nella seduta del 25 gennaio, ha ripreso l’iter parlamentare della proposta di legge 953 (Aprea) ed abbinate, sospeso nella seduta del 3 luglio 2008.

La presidente della Commissione, on.le Valentina Aprea, ha comunicato di aver predisposto un testo unificato della propria proposta e di quelle abbinate (Angela Napoli, Frassinetti, De Torre, De Pasquale, Cota) invitando la Commissione a consideralo quale testo base per la prosecuzione dell’esame.

La Presidente ha svolto un’ampia relazione nel corso della quale ha dato conto del lavoro svolto sino alla seduta del 3 luglio 2008 e dell’esame proseguito successivamente dal Comitato ristretto, nonché delle audizioni di tutti i soggetti interessati svolte nel corso del 2009.

Ha illustrato i punti caratterizzanti la proposta di legge in esame evidenziandone gli aspetti fortemente innovativi relativamente ai nuovi organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche e alle norme sullo stato giuridico dei docenti.

Lo SNALS-Confsal, che a suo tempo è stato ricevuto in audizione dalla VII Commissione, nel corso della quale rappresentò le proprie valutazioni e proposte sul testo allora in esame, valuterà con la dovuta attenzione il nuovo testo proposto dal relatore e chiederà di essere ricevuta in una nuova audizione, considerato che nel frattempo sono state molte le novità intervenute nel confronto politico e sindacale sulle materie oggetto della proposta di legge (quali, ad esempio, quelle relative alla formazione, al reclutamento e alla valutazione).

 

Testo integrale della proposta di legge unificata del relatore:

 

ALLEGATO 1

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota.

 

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

 

Capo I
GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 1.
(Autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche).

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, finalizzate alla piena attuazione dell'autonomia scolastica.
2. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.
3. Al perseguimento delle finalità delle istituzioni scolastiche contribuiscono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, e, sulla base delle norme statutarie, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.
4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.
5. Restano ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti le funzioni dei dirigenti scolastici, salvo quanto previsto dall'articolo 4.
6. Gli organi di cui all'articolo 3, concorrono alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa. Nell'attuazione di esso, dovranno essere valorizzati la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori, il patto educativo tra famiglie e docenti e tra istituzione scolastica e territorio.
7. Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche secondo quanto previsto al successivo articolo 3.

 

Art. 2.
(Costituzione di fondazioni e consorzi a sostegno di istituzioni scolastiche autonome).

1. Le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, singolarmente o in rete, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono promuovere o partecipare alla costituzione di fondazioni e consorzi finalizzati al sostegno della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui agli articoli successivi della presente legge.

2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.

 

Art. 3.
(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Sono organi delle istituzioni scolastiche;
a) il dirigente, di cui all'articolo 4, con funzioni di gestione;
b) il consiglio, di cui agli articolo 5 e 6, con funzioni di indirizzo.
c) i consigli dei dipartimenti tecnici di cui all'articolo 7;
d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni di cui all'articolo 8;
e) il nucleo di valutazione di cui all'articolo 10.

2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione della comunità scolastica.

 

Art. 4.
(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente competenti.

 

Art. 5.
(Consiglio di indirizzo).

1. Il consiglio di indirizzo ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:
a) approva e modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri;
b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
c) delibera il piano dell'offerta formativa;
d) approva il programma annuale e - nei limiti consentiti dalla legge di bilancio - anche pluriennale (da denominare bilancio di previsione);
e) approva il conto consuntivo;
f) delibera il regolamento di istituto;
g) designa i componenti del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 10;
h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e la partecipazione a fondazioni e consorzi di cui all'articolo 2.

2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) ad h) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.
3. Il consiglio di indirizzo dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettera b), sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore dalla legge. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio di indirizzo può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
5. Lo statuto deliberato dal consiglio di indirizzo non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna.
6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio di indirizzo, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

 

Art. 6.
(Composizione del consiglio di indirizzo).

1. Il Consiglio di indirizzo è composto da un numero di membri compreso fra sette ed undici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali ed amministrativi sono membri di diritto;
b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;
c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;
d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 3, in numero non superiore a due.

2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.
3. Il consiglio di indirizzo è presieduto da un genitore o da un componente esterno, eletto nel suo seno. Il presidente convoca l'organo e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi svolge le funzioni di segretario del consiglio.
5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio di indirizzo non hanno diritto di voto per quanto riguarda il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio di indirizzo si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello Statuto.

 

Art. 7.
(Consigli dei dipartimenti).

1. Per l'esercizio della libertà di insegnamento, sono istituiti in ciascuna istituzione scolastica i Consigli dei dipartimenti, quali organi tecnici, per aree disciplinari o interdisciplinari, con compiti di programmazione delle attività didattiche, educative e valutative, in attuazione del piano dell'offerta formativa deliberato dal Consiglio di indirizzo della scuola.
2. Fanno parte dei Consigli di ciascun dipartimento i docenti delle rispettive discipline.
3. Il regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) disciplina le modalità di costituzione e funzionamento dei Consigli dei dipartimenti ed il loro coordinamento.
4. I Consigli dei dipartimenti tecnici si riuniscono in seduta obbligatoria all'inizio di ogni anno scolastico e ogni qualvolta nel corso dell'anno scolastico se ne ravvisi la necessità per approvare collegialmente le attività didattiche, educative e valutative delle istituzioni scolastiche.

 

Art. 8.
(Organi di valutazione collegiale degli alunni).

1. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze in uscita, in coerenza con i profili formativi relativi ai singoli percorsi di studio, secondo modalità indicate dal regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

 

Art. 9.
(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione e di associazione.

 

Art. 10.
(Nuclei di valutazione del funzionamento dell'istituto).

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di valutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio di indirizzo sulla base di criteri di competenza.
2. Il Nucleo di valutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.

 

Capo II
STATO GIURIDICO E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI

Art. 11.
(Finalità).

1. La Repubblica assicura la libertà di insegnamento, riconosce e valorizza l'autonomia e la crescita professionale dei docenti, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e retributivo per merito.
2. Ai fini di cui al comma 2, la Repubblica riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti, nelle quali essi possono sviluppare la propria dimensione professionale.
3. La funzione docente è rivolta prioritariamente alla formazione integrale della persona e all'educazione dei giovani all'autonomia personale e alla responsabilità, nonché a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli di competenza, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L'assolvimento di tali compiti, in collaborazione con la famiglia di ciascun allievo, e i relativi risultati educativi costituiscono l'oggetto della specifica responsabilità professionale del docente.

 

Art. 12.
(Albo regionale).

1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di abilitazione, in un apposito albo regionale, distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

2. Gli iscritti agli albi regionali possono, a domanda, chiedere il passaggio all'albo di un'altra Regione solo al termine del primo quinquennio dall'iscrizione all'albo di appartenenza. Essi conservano i titoli acquisiti

 

Art. 13.
(Concorsi per il reclutamento dei docenti).

1. Il reclutamento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado avviene mediante concorsi per titoli banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati dagli organismi competenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite con regolamento nazionale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono accedere esclusivamente gli insegnanti iscritti agli albi regionali. Il reclutamento avviene per un triennio con vincolo di permanenza nella istituzione scolastica di assegnazione. Al termine del triennio, l'istituzione scolastica conferma il docente in ruolo, sulla base della valutazione dell'attività didattica svolta, secondo i criteri indicati dal regolamento di cui al precedente comma.
3. Il docente confermato ha diritto di partecipare ai bandi delle reti scolastiche per il trasferimento ad altra istituzione scolastica, informandone preventivamente l'istituzione scolastica di appartenenza, almeno sei mesi prima dell'anno scolastico del previsto trasferimento.

 

Art. 14.
(Articolazione della professione docente).

1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente senior, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.
2. Ai docenti esperti e senior possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, per esigenze connesse con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Ai soli docenti senior possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Gli incarichi aggiuntivi di cui al presente comma sono remunerati con specifiche retribuzioni, a carattere temporaneo, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.
3. La retribuzione iniziale di ciascun livello professionale di cui al comma 1 è fissata dalla contrattazione collettiva, ma non può essere inferiore a quella iniziale del livello immediatamente precedente, maggiorata del 30 per cento. All'interno di ciascun livello è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti da quantificare in sede di contrattazione collettiva. Tali aumenti non sono riassorbiti nel passaggio ai livelli professionali successivi.
4. L'attività del personale appartenente ai livelli professionali di docente ordinario e di docente esperto è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un'apposita commissione di valutazione, in ordine a:
a) l'efficacia dell'azione didattica e formativa;
b) l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa;
c) il contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;
d) i titoli professionali acquisiti in servizio.

5. La valutazione di cui al comma 4 non comporta effetti sanzionatori, salvo il caso di giudizio gravemente negativo e adeguatamente documentato in ordine a quanto previsto dalle lettere a) e b) del medesimo comma, che dà luogo alla sospensione temporanea della progressione economica automatica per anzianità del docente. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel portfolio personale del docente.
6. La commissione di valutazione di cui al comma 4 è presieduta dal dirigente dell'istituzione scolastica, ed è composta da due docenti senior, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica dai soli docenti esperti e senior. La commissione è rinnovata, di norma, ogni cinque anni.
7. L'avanzamento dal livello professionale di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
8. L'avanzamento dal livello professionale di docente esperto a quello di docente senior avviene, a domanda, mediante superamento di concorso e di corso di formazione, volti a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante. Il concorso e il corso di formazione sono svolti a livello di rete di scuole.
9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli professionali di docente esperto e di docente senior e le modalità di ripartizione del contingente presso le singole scuole. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche.
10. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a stabilire le modalità di composizione delle commissioni per l'avanzamento di livello previste ai commi 7 e 8 del presente articolo, i requisiti per la partecipazione alle procedure selettive e a quelle di concorso, le modalità di valutazione e i tempi per l'espletamento delle procedure nonché le eventuali competenze amministrative delegate alle commissioni. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive e di concorso. Alle procedure selettive per l'accesso al livello professionale di docente esperto possono comunque partecipare sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni scolastiche, a condizione, per questi ultimi, che si impegnino preventivamente a trasferirsi nella scuola che ha svolto la selezione in caso di superamento della stessa.

 

Art. 15.
(Associazionismo professionale).

1. L'associazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità docente e può svolgersi anche all'interno delle istituzioni scolastiche, che ne favoriscono la presenza e l'attività e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche attraverso appositi spazi.
2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche e formative, le associazioni professionali accreditate ai sensi della normativa vigente in materia sono consultate in merito alla didattica e alla formazione iniziale e permanente dei docenti e valorizzate nelle loro funzioni propositive.

 

Art. 16.
(Area contrattuale autonoma).

1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita una specifica area di contrattazione dei docenti.

 

Capo III
RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME

Art. 17.
(Consigli delle autonomie scolastiche).

1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire a livello regionale e nazionale i Consigli delle autonomie scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti e dai presidenti dei consigli di indirizzo delle istituzioni scolastiche autonome e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento.

 

 

 

Scadenze di: ottobre 2024