Il MIUR - Dipartimento per la
programmazione - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica ed i Sistemi
Informativi - Ufficio III, con la nota n. 5644 dell’8 novembre 2011, inviata ai
ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai Dirigenti
delle sedi territoriali degli Uffici Scolastici Regionali e p.c. ai Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali, ha comunicato che dal giorno 8
novembre sono disponibili, nell’area SIDI “Gestione Giuridica”, le nuove
funzioni, condivise con la Direzione del Personale Scolastico, per la
produzione del decreto di definizione della progressione di carriera del
personale docente (compresi gli insegnanti di religione), educativo ed ATA già
destinatario di ricostruzione, per la trattazione delle seguenti situazioni:
·
decreti per variazioni di stato giuridico (assenze e
aspettative che interrompono la carriera; collocamento fuori ruolo con
destinazione all’estero; riammissione in servizio; servizio in zone di confine)
intervenute in date a partire dal 1.9.1997; la nuova procedura sarà limitata
dall’ultima data utile di variazione stipendiale prevista dalla normativa
vigente (1° luglio 2010)
·
pratiche di sviluppo della progressione di carriera
successive ad un precedente provvedimento, manuale o gestito da SIDI; anche in
questo caso, la data di primo inquadramento sarà compresa tra il 1.9.1997 e
l’ultima prevista dalla normativa vigente.
Le pratiche di inquadramento
possono essere aperte con le nuove funzioni sia dalla scuola in cui il
dipendente è titolare (o in servizio di fatto, nei casi previsti), sia
dall’ufficio territoriale di titolarità; le stesse possono essere completate,
modificate o cancellate solo dall’ufficio che le ha aperte, e solo fintanto che
il dipendente resta in carico al suddetto ufficio; dopo che il dipendente è
stato trasferito, il fascicolo passa in carico al nuovo ufficio (vale sia a
livello scuola che a livello provincia); se il nuovo ufficio competente prende
in carico un fascicolo con una pratica incompleta, per definire la carriera del
dipendente dovrà cancellare detta pratica ed aprirne una nuova.
Pertanto, la ripartizione corrente
delle procedure di ricostruzione della carriera tra le diverse aree, è la
seguente:
area “Gestione giuridica” (nuove
funzioni)
·
riconoscimento dei servizi e dei benefici per il personale
docente, educativo e ATA immesso in ruolo per la prima volta negli anni
scolastici 1997/98 e successivi
·
definizione della progressione di carriera per il personale
docente, educativo e ATA che ha conseguito un passaggio di ruolo o di qualifica
funzionale negli anni scolastici 1997/98 e successivi
·
definizione della progressione di carriera per il personale
docente, educativo e ATA con precedente provvedimento e/o per variazione di
stato giuridico con inquadramento in data compresa tra il 1-9-1997 e il
30-6-2010
·
definizione della progressione di carriera per il personale
insegnante di religione cattolica con precedente provvedimento e/o per
variazione di stato giuridico con inquadramento in data compresa tra il 2-9-2995
e il 30-6-2010
·
definizione della progressione di carriera per il personale
docente, educativo e ATA riammesso in servizio negli anni scolastici 1997/98 –
2009/10.
·
definizione della progressione di carriera per il personale
insegnante di religione cattolica riammesso in servizio negli anni scolastici
2006/07 – 2009/10.
·
definizione della progressione di carriera in applicazione
del CCNL 23-01-2009 per il personale docente, insegnante di religione
cattolica, educativo e ATA con precedente provvedimento applicativo del CCNL
29-11-2007
area “Personale scuola” (vecchie
funzioni)
·
ricostruzione carriera e/o inquadramento fino al 31-12-1985
·
riconoscimento dei servizi e dei benefici per il personale
docente, educativo e ATA immesso in ruolo per la prima volta negli anni
scolastici 1986/87 – 1996/97
·
riconoscimento dei servizi e dei benefici per il personale
insegnante di religione cattolica immesso in ruolo per la prima volta negli
anni scolastici 2005/06 e successivi
·
definizione della progressione di carriera per il personale
docente, educativo e ATA che ha conseguito un passaggio di ruolo o di qualifica
funzionale negli anni scolastici 1986/87 – 1996/97
·
definizione della progressione di carriera per il personale
docente che ha conseguito un passaggio al ruolo direttivo o dirigente
scolastico negli anni scolastici 1986/87 – 2000/01
·
ricostruzione carriera del personale docente già di ruolo
che ha conseguito una seconda nomina nello stesso ruolo negli anni scolastici
dal 1988/89 al 1993/94, finalizzata esclusivamente alla retrodatazione degli
effetti giuridici dell’immissione in ruolo
·
definizione della progressione di carriera per il profilo
professionale “Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi” da inquadrare
in applicazione dell’art. 8 del CCNL 15/3/2001 e dell’art. 87 del CCNL
24.7.2003
·
definizione della progressione di carriera per il profilo
professionale “Guardarobiere”, da inquadrare in applicazione dell’art. 46 c. 3
del CCNL 24.7.2003.
·
definizione della progressione di carriera per il personale
docente, educativo e ATA con precedente provvedimento e/o per variazione di
stato giuridico con inquadramento in data compresa tra il 1-1-1986 e il
31-8-1997
·
definizione della progressione di carriera per il personale
direttivo con precedente provvedimento e/o per variazione di stato giuridico
con inquadramento in data compresa tra il 1-7-1988 e il 1-7-2000
·
definizione della progressione di carriera per il personale
docente, educativo e ATA riammesso in servizio negli anni scolastici 1986/87 –
1996/97
·
decreto di definizione della progressione di carriera per il
personale ATA e I.T.P. trasferito da Ente locale in applicazione dell’art. 8
Legge 124/99
·
definizione della progressione di carriera in applicazione
dell’art. 4 comma 5 della L. 498/92.
Nelle guide riportate nella
sezione “Procedimenti Amministrativi – Personale Scuola”, sono riportate le
modalità operative.