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L’art. 19 del D.L. 98/11 prevede ai commi 4 e 5
innovazioni riguardo alla organizzazione scolastica, prevedendo, a decorrere
dall’a.s. 2011/2012, la generalizzazione sul territorio nazionale della
verticalizzazione delle scuole del 1° ciclo (infanzia, primaria e scuola
media di I grado), con il loro accorpamento in istituti comprensivi con
almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole
isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da
specificità linguistiche.
La stessa
norma prevede che “alle istituzioni scolastiche costituite con un numero
di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle
piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da
specificità linguistiche” non potranno più essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato.
Il MIUR,
con la nota 7 luglio 2011, prot. 5648, a firma del dott.
Chiappetta, dà indicazioni ai Direttori generali degli UU.SS.RR. perché
nell’emanazione dei provvedimenti, relativi ai conferimenti e mutamenti di
incarico per il prossimo a.s., tengano conto di quanto disposto nei commi 4 e
5 dell’art. 19, dando priorità, nell’individuazione delle sedi disponibili
per le predette operazioni, “alle istituzioni scolastiche secondarie di II
grado e agli istituti comprensivi”.
Tale indicazione
discende dalla constatazione che i piani di dimensionamento sono di
competenza regionale e necessitano di tempi tecnici per la loro approvazione.
Nella
stessa nota è chiarito che le istituzioni con meno di 500 alunni e quelle con
meno di 300, in riferimento alle previsioni della legge, non possono essere
destinatarie di incarichi di dirigenza scolastica, ma devono essere assegnate
in reggenza.
Garantita la continuità direttiva nelle scuole fino a
500 o 300 alunni – Nota di chiarimento MIUR
Pubblichiamo la nota prot. 5686, pervenuta
successivamente alla nota prot. 5648, in cui si chiarisce che, per motivi di
continuità, i dirigenti in servizio nelle scuole sino a 500 o 300 alunni,
secondo le indicazioni della legge finanziaria, manterranno la sede sino a
scadenza del contratto.
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della
Ricerca
Dipartimento
per l’Istruzione
Direzione
Generale per il Personale scolastico
- Ufficio II
Prot. n. AOODGPER.5686
Roma, 8
luglio 2011
Ai
DIRETTORI GENERALI
degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: Operazioni di conferimento e mutamento di
incarico - Dirigenti scolastici - A.S. 2011/2012.
Facendo seguito alla nota prot. n. AOODGPER.5648 del 7
luglio u.s. pari oggetto, si precisa che i dirigenti scolastici in servizio
presso le istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore
a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole,
nei comuni montani e nelle aree geografiche con specificità linguistiche, per
ragioni di continuità direttiva, permangono in servizio sulle predette
istituzioni scolastiche fino alla scadenza dell’incarico dirigenziale e
annesso contratto.
IL
DIRETTORE GENERALE
F.to
Luciano Chiappetta
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