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Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2011/2012

Argomenti trattati: Tasse scolastiche,
Circolare del MIUR

Com’è noto, l'art

Com’è noto, l'art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28, comma 4, della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione Generale Analisi Economica e Finanziaria ha comunicato in data 14 gennaio 2011 che il tasso d'inflazione programmato per il 2011 è pari all’1,5 per cento.

Il MIUR, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica - Ufficio Sesto - con la circolare n. 9, prot. 749, del 3/2/2011, ha reso noto che i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico  2011/2012, come dal seguente prospetto in euro:

 

 

 

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone

limite massimo di reddito  per l'anno scolastico  2010/2011riferito all'anno d'imposta 2009

rivalutazione in ragione dell’1,5% con arrotondamento all’unità di euro superiore

limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2011/2012 riferito all'anno d'imposta 2010

1

4.945,00

75,00

5.020,00

2

8.203,00

124,00

8.327,00

3

10.544,00

159,00

10.703,00

4

12.593,00

189,00

12.782,00

5

14.640,00

220,00

14.860,00

6

16.593,00

249,00

16.842,00

7 e oltre

18.540,00

279,00

18.819,00

 

Inoltre, nella stessa disposizione è precisato che:

 

§          gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali;

§          l’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226;

§          l’art.1, comma 1 del D.M. 22 agosto 2007, n 139 - regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione – ha stabilito che l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,n.296;

§          l’obbligo di istruzione, in base all’art. 64,comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

§          con il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età si assolve anche il diritto dovere di cui al Decreto legislativo n.76/2005;

§          il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

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