Com’è noto, l'art. 21, comma 9,
della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro,
che i limiti di reddito previsti dall'art.28, comma 4, della legge 28-2-1986,
n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in
ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione Generale Analisi Economica
e Finanziaria ha comunicato in data 14 gennaio 2011 che il tasso d'inflazione
programmato per il 2011 è pari all’1,5 per cento.
Il MIUR, Direzione Generale per
gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica - Ufficio Sesto - con
la circolare n. 9,
prot. 749, del 3/2/2011, ha reso noto che i limiti
massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto,
sono rivalutati, per l'anno scolastico
2011/2012, come dal seguente prospetto in euro:
per i nuclei familiari formati
dal seguente numero di persone
|
limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2010/2011riferito all'anno d'imposta 2009
|
rivalutazione in ragione
dell’1,5% con arrotondamento all’unità di euro superiore
|
limite massimo di reddito
espresso in euro per l'a.s. 2011/2012 riferito all'anno d'imposta 2010
|
1
|
4.945,00
|
75,00
|
5.020,00
|
2
|
8.203,00
|
124,00
|
8.327,00
|
3
|
10.544,00
|
159,00
|
10.703,00
|
4
|
12.593,00
|
189,00
|
12.782,00
|
5
|
14.640,00
|
220,00
|
14.860,00
|
6
|
16.593,00
|
249,00
|
16.842,00
|
7 e oltre
|
18.540,00
|
279,00
|
18.819,00
|
Inoltre, nella stessa disposizione
è precisato che:
§
gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno
dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali;
§
l’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296
(legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, che resta fermo il regime di
gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n.226;
§
l’art.1, comma 1 del D.M. 22 agosto 2007, n 139 -
regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione
– ha stabilito che l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni
e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006,n.296;
§
l’obbligo di istruzione, in base all’art. 64,comma 4 bis,
della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
§
con il conseguimento di un titolo di studio di istruzione
secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il 18° anno di età si assolve anche il diritto dovere di cui al
Decreto legislativo n.76/2005;
§
il versamento del contributo da parte di candidati esterni
nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è
dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche
di laboratorio.