Come è noto, con la legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd.
Collegato Lavoro), in vigore dal 24 novembre 2010, il tentativo obbligatorio di
conciliazione presso le Direzioni provinciali del Lavoro, avviato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, torna ad essere facoltativo. Permane la sua
obbligatorietà unicamente in relazione ai contratti certificati in base al
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come espressamente previsto dal
combinato disposto del secondo comma, dell’articolo 31, della legge 183/2010 e
del quarto comma, dell’articolo 80, del decreto legislativo n. 80/98.
Il testo dell’art. 410 c.p.c. in vigore dal 24 novembre 2010
introduce per il nuovo tentativo facoltativo di conciliazione, valido sia per
il settore privato che per quello pubblico, numerose innovazioni per il ruolo
delle Direzioni provinciali del lavoro, presso le quali seguita a trovare sede
la Commissione provinciale di conciliazione.
Il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, a riguardo ha emanato la circolare prot. n. 11, del
25/11/2010, con cui fornisce le prime indicazioni operative
nella fase transitoria. Nel rinviare per completezza dell’argomento al testo di
tale circolare, che provvediamo ad inserire in area riservata, si evidenziano,
qui di seguito, gli aspetti salienti della stessa.
·
Nuova procedura per attivare il tentativo
La richiesta di conciliazione debitamente compilata deve
essere sottoscritta da chi la propone (lavoratore, datore di lavoro o
committente) in originale, consegnata a mano o spedita con raccomandata A/R o
inviata a mezzo e-mail certificata alla DPL. Inoltre, essa deve essere, in
copia, consegnata a mano ovvero spedita con raccomandata A/R o inviata a mezzo
e-mail certificata alla controparte. Resta escluso l’invio a mezzo fax.
Con riferimento alla rappresentanza (del ricorrente e del
convenuto) nulla cambia per la delega a conciliare e transigere che seguiterà
ad essere rilasciata davanti ad un notaio o ad un funzionario della Direzione
provinciale del lavoro con piena validità, mentre risulterà non ammissibile la
autentica rilasciata dall’addetto del Comune o dall’Avvocato che rappresenta e
assiste il proprio cliente.
La richiesta di conciliazione interrompe il decorso della
prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata
del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua
conclusione.
La richiesta di conciliazione deve contenere: le generalità
di entrambe le parti; l’indicazione del luogo della conciliazione;
l’indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni;
l’esposizione dei fatti e delle ragioni che li sostengono.
La legge n. 183/2010 impone ai funzionari della Direzione
provinciale del lavoro di verificare che la richiesta possegga i contenuti
essenziali richiesti, affinché gli stessi vengano eventualmente integrati,
qualora siano parzialmente omessi, mentre la totale mancanza degli elementi
indicati rende la richiesta improcedibile, salvo che la controparte si
costituisca, presentando le proprie memorie. In tal caso l’Ufficio territoriale
informerà il ricorrente affinchè proceda ad integrare la propria richiesta.
·
Svolgimento del tentativo
A seguito della richiesta di conciliazione regolarmente
inviata o presentata a far data dal 24 novembre 2010, la procedura è così
cadenzata:
·
entro 20 giorni dalla richiesta può aversi l’eventuale
deposito della memoria di controparte contenente le rispettive controdeduzioni;
·
entro 10 giorni dal deposito della memoria di controparte i
funzionari addetti della Direzione provinciale devono procedere a convocare le
parti per la loro comparizione dinanzi alla Commissione o sottocommissione;
·
entro 30 giorni dalla convocazione delle parti deve
svolgersi il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione o
sottocommissione.
Espletato il tentativo, se la conciliazione riesce, anche
parzialmente, si redige processo verbale sottoscritto dalle parti e dalla
Commissione (o sottocommissione) nel suo complesso.
Il giudice, su istanza di parte, dichiara esecutivo il
verbale. Se non si raggiunge l’accordo, la Commissione (o sottocommissione)
formula una proposta conciliativa per la definizione della controversia da
inserire obbligatoriamente nel verbale, con espressa indicazione delle
posizioni manifestate da ambo le parti. Il giudice nel successivo giudizio
terrà conto del comportamento tenuto dalle parti qualora la proposta formulata
sia stata rifiutata senza una adeguata motivazione.
·
Fase transitoria
Per quanto attiene alle istanze già presentate presso le
Direzioni provinciali del lavoro e giacenti alla data di entrata in vigore del
“Collegato Lavoro”, alle stesse si applicano le procedure previste dalla
disciplina vigente prima del 24 novembre.
Invece, per le istanze che siano state proposte prima del 24
novembre le commissioni, sia nel caso in cui abbiano già convocato le parti
prima del 24 novembre, sia nell’ipotesi in cui non abbiano ancora fissato la
data di convocazione, dovranno informare le parti sulla intervenuta non
obbligatorietà del tentativo di conciliazione e sulla possibilità di portare a
termine la conciliazione avanti la sede adita al fine di pervenire ad una
transazione che avrà, in ogni caso, l’efficacia di cui all’ultimo comma
dell’art. 2113 c.c..
Per i tentativi di conciliazione del settore pubblico, in
considerazione dell’abrogazione degli artt. 65 e 66 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le soluzioni in relazione alle differenti fattispecie sono:
a) per quanto
riguarda i collegi già costituiti operanti alla data del 24 novembre, il
presidente dovrà comunicare agli altri arbitri ed alle parti che abbiano
esposto il tentativo di conciliazione in base alla previdente normativa che,
per effetto dell’abrogazione dell’art. 66 del d.lgs n. 165/2001, il collegio
cessa la propria attività e di conseguenza, se le parti intendono continuare
l’esame della controversia (il tentativo è facoltativo), la stessa è trasferita
avanti alla Commissione provinciale di conciliazione (ovvero alla
sottocommissione), previa acquisizione del consenso di entrambi i soggetti
interessati;
b) per le controversie
non ancora portate all’esame del collegio, pur se il tentativo è stato
richiesto con il vecchio rito e gli arbitri sono stati nominati (o in corso di
nomina) alla data del 24 novembre va comunicato che non è possibile attuare la
vecchia procedura e che il tentativo facoltativo sarà svolto avanti alla
commissione provinciale di conciliazione, ove ciascuna parte manifesti espressa
volontà di procedere;
c) per le controversie
richieste, ma per le quali non è determinata la fase prodromica alla
costituzione del collegio (perché, ad esempio, manca la nomina dell’arbitro di
parte pubblica) alla data del 24 novembre, occorrerà scrivere agli interessati
che la procedura è cambiata e che, qualora le parti manifestino la volontà di
procedere, il tentativo sarà svolto avanti alla commissione provinciale di
conciliazione;
d) per le richieste
di costituzione del collegio arbitrale ex artt. 65 e 66, del d.lgs n. 165/2001,
relative alle controversie presentate dopo il 24 novembre 2010, esse saranno
necessariamente archiviate, avvertendo l’istante della necessità, ove voglia
avvalersi della procedura facoltativa di conciliazione, di presentare la
domanda seguendo il nuovo rito.
Nel periodo transitorio, per le eventuali controversie
proposte in sede giudiziale prima del 24 novembre e per le quali il Giudice del
lavoro, abbia sospeso il giudizio di conciliazione si dovrà procedere,
indipendentemente dalla composizione della commissione o della sottocommissione,
con le modalità previste dall’art. 410 c.p.c. come vigente al momento della
proposizione del ricorso giudiziale. Pertanto, la Commissione non dovrà
ritenere improcedibile il tentativo di conciliazione promosso e dovrà applicare
la disciplina previgente.
Fino all’8 gennaio 2011, la Commissione e le
sottocommissioni di conciliazione seguiteranno ad operare nella trattazione
delle istanze già presentate alla data del 24 novembre 2010 secondo le modalità
sopra riportate.