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Prime istruzioni operative per le conciliazioni presso le direzioni provinciali del lavoro. - Art. 31 legge n. 183/2010

Argomenti trattati: Arbitrato e Conciliazione,
Circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali

Come è noto, con la legge 4 novembre 2010, n

Come è noto, con la legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato Lavoro), in vigore dal 24 novembre 2010, il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Direzioni provinciali del Lavoro, avviato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, torna ad essere facoltativo. Permane la sua obbligatorietà unicamente in relazione ai contratti certificati in base al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come espressamente previsto dal combinato disposto del secondo comma, dell’articolo 31, della legge 183/2010 e del quarto comma, dell’articolo 80, del decreto legislativo n. 80/98.

Il testo dell’art. 410 c.p.c. in vigore dal 24 novembre 2010 introduce per il nuovo tentativo facoltativo di conciliazione, valido sia per il settore privato che per quello pubblico, numerose innovazioni per il ruolo delle Direzioni provinciali del lavoro, presso le quali seguita a trovare sede la Commissione provinciale di conciliazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a riguardo ha emanato la circolare prot. n. 11, del 25/11/2010, con cui fornisce le prime indicazioni operative nella fase transitoria. Nel rinviare per completezza dell’argomento al testo di tale circolare, che provvediamo ad inserire in area riservata, si evidenziano, qui di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

·          Nuova procedura per attivare il tentativo

La richiesta di conciliazione debitamente compilata deve essere sottoscritta da chi la propone (lavoratore, datore di lavoro o committente) in originale, consegnata a mano o spedita con raccomandata A/R o inviata a mezzo e-mail certificata alla DPL. Inoltre, essa deve essere, in copia, consegnata a mano ovvero spedita con raccomandata A/R o inviata a mezzo e-mail certificata alla controparte. Resta escluso l’invio a mezzo fax.

Con riferimento alla rappresentanza (del ricorrente e del convenuto) nulla cambia per la delega a conciliare e transigere che seguiterà ad essere rilasciata davanti ad un notaio o ad un funzionario della Direzione provinciale del lavoro con piena validità, mentre risulterà non ammissibile la autentica rilasciata dall’addetto del Comune o dall’Avvocato che rappresenta e assiste il proprio cliente.

La richiesta di conciliazione interrompe il decorso della prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.

La richiesta di conciliazione deve contenere: le generalità di entrambe le parti; l’indicazione del luogo della conciliazione; l’indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni; l’esposizione dei fatti e delle ragioni che li sostengono.

La legge n. 183/2010 impone ai funzionari della Direzione provinciale del lavoro di verificare che la richiesta possegga i contenuti essenziali richiesti, affinché gli stessi vengano eventualmente integrati, qualora siano parzialmente omessi, mentre la totale mancanza degli elementi indicati rende la richiesta improcedibile, salvo che la controparte si costituisca, presentando le proprie memorie. In tal caso l’Ufficio territoriale informerà il ricorrente affinchè proceda ad integrare la propria richiesta.

 

·          Svolgimento del tentativo

A seguito della richiesta di conciliazione regolarmente inviata o presentata a far data dal 24 novembre 2010, la procedura è così cadenzata:

·          entro 20 giorni dalla richiesta può aversi l’eventuale deposito della memoria di controparte contenente le rispettive controdeduzioni;

·          entro 10 giorni dal deposito della memoria di controparte i funzionari addetti della Direzione provinciale devono procedere a convocare le parti per la loro comparizione dinanzi alla Commissione o sottocommissione;

·          entro 30 giorni dalla convocazione delle parti deve svolgersi il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione o sottocommissione.

 

Espletato il tentativo, se la conciliazione riesce, anche parzialmente, si redige processo verbale sottoscritto dalle parti e dalla Commissione (o sottocommissione) nel suo complesso.

Il giudice, su istanza di parte, dichiara esecutivo il verbale. Se non si raggiunge l’accordo, la Commissione (o sottocommissione) formula una proposta conciliativa per la definizione della controversia da inserire obbligatoriamente nel verbale, con espressa indicazione delle posizioni manifestate da ambo le parti. Il giudice nel successivo giudizio terrà conto del comportamento tenuto dalle parti qualora la proposta formulata sia stata rifiutata senza una adeguata motivazione.

 

·          Fase transitoria

Per quanto attiene alle istanze già presentate presso le Direzioni provinciali del lavoro e giacenti alla data di entrata in vigore del “Collegato Lavoro”, alle stesse si applicano le procedure previste dalla disciplina vigente prima del 24 novembre.

Invece, per le istanze che siano state proposte prima del 24 novembre le commissioni, sia nel caso in cui abbiano già convocato le parti prima del 24 novembre, sia nell’ipotesi in cui non abbiano ancora fissato la data di convocazione, dovranno informare le parti sulla intervenuta non obbligatorietà del tentativo di conciliazione e sulla possibilità di portare a termine la conciliazione avanti la sede adita al fine di pervenire ad una transazione che avrà, in ogni caso, l’efficacia di cui all’ultimo comma dell’art. 2113 c.c..

Per i tentativi di conciliazione del settore pubblico, in considerazione dell’abrogazione degli artt. 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le soluzioni in relazione alle differenti fattispecie sono:

a)       per quanto riguarda i collegi già costituiti operanti alla data del 24 novembre, il presidente dovrà comunicare agli altri arbitri ed alle parti che abbiano esposto il tentativo di conciliazione in base alla previdente normativa che, per effetto dell’abrogazione dell’art. 66 del d.lgs n. 165/2001, il collegio cessa la propria attività e di conseguenza, se le parti intendono continuare l’esame della controversia (il tentativo è facoltativo), la stessa è trasferita avanti alla Commissione provinciale di conciliazione (ovvero alla sottocommissione), previa acquisizione del consenso di entrambi i soggetti interessati;

b)       per le controversie non ancora portate all’esame del collegio, pur se il tentativo è stato richiesto con il vecchio rito e gli arbitri sono stati nominati (o in corso di nomina) alla data del 24 novembre va comunicato che non è possibile attuare la vecchia procedura e che il tentativo facoltativo sarà svolto avanti alla commissione provinciale di conciliazione, ove ciascuna parte manifesti espressa volontà di procedere;

c)       per le controversie richieste, ma per le quali non è determinata la fase prodromica alla costituzione del collegio (perché, ad esempio, manca la nomina dell’arbitro di parte pubblica) alla data del 24 novembre, occorrerà scrivere agli interessati che la procedura è cambiata e che, qualora le parti manifestino la volontà di procedere, il tentativo sarà svolto avanti alla commissione provinciale di conciliazione;

d)       per le richieste di costituzione del collegio arbitrale ex artt. 65 e 66, del d.lgs n. 165/2001, relative alle controversie presentate dopo il 24 novembre 2010, esse saranno necessariamente archiviate, avvertendo l’istante della necessità, ove voglia avvalersi della procedura facoltativa di conciliazione, di presentare la domanda seguendo il nuovo rito.

Nel periodo transitorio, per le eventuali controversie proposte in sede giudiziale prima del 24 novembre e per le quali il Giudice del lavoro, abbia sospeso il giudizio di conciliazione si dovrà procedere, indipendentemente dalla composizione della commissione o della sottocommissione, con le modalità previste dall’art. 410 c.p.c. come vigente al momento della proposizione del ricorso giudiziale. Pertanto, la Commissione non dovrà ritenere improcedibile il tentativo di conciliazione promosso e dovrà applicare la disciplina previgente.

Fino all’8 gennaio 2011, la Commissione e le sottocommissioni di conciliazione seguiteranno ad operare nella trattazione delle istanze già presentate alla data del 24 novembre 2010 secondo le modalità sopra riportate.

 

 

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