Vi
comunichiamo che mercoledì 10 novembre 2010, la VII Commissione permanente
della Camera dei Deputati ha espresso il parere sullo schema di decreto del
presidente della Repubblica recante “Norme generali per la ridefinizione e
l’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti,
ivi compresi i corsi serali” (Atto n. 194).
Il
parere espresso, pur essendo favorevole, è condizionato
all’accoglimento di alcune proposte e rivolge al MIUR l’invito a valutare,
anche attraverso i CCNI del personale della scuola, l’assegnazione ai centri
territoriali di personale fornito di specifici titoli culturali ed esperienza
nella istruzione per gli adulti, cosa che lo SNALS-Confsal aveva richiesto,
tra le altre, in sede di audizione.
ALLEGATO 3
Schema di
decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la
ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione
per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (atto n. 194).
PARERE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La
Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica «Norme
generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, adottato ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
considerato che la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per
l'educazione degli adulti e dei corsi serali, era stata avviata con la legge
27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007 e con il successivo
decreto del Ministro della pubblica istruzione del 25 ottobre 2007;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di
rappresentanti delle associazioni di categoria, rappresentanti sindacali,
dirigenti scolastici ed esperti, svolte dalla Commissione Cultura, scienza e
istruzione, nelle sedute del 28 aprile 2010, 4 e 11 maggio 2010 e 21
settembre 2010;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 6 maggio
2010, pervenuto il 18 maggio 2010, e di quello del Consiglio di Stato
espresso il 22 luglio 2010, trasmesso dal Governo il 27 luglio 2010;
rilevata la necessità di dare attuazione al citato articolo 64, comma 4,
lettera f), della legge n. 133 del 2008 attraverso una ridefinizione
dell'assetto organizzativo e didattico dei centri per l'istruzione degli
adulti, compresi i corsi serali, idonea a superare le criticità emerse nel
previgente sistema, in modo da garantire, tra l'altro, l'acquisizione e lo sviluppo
delle competenze connesse all'assolvimento dell'obbligo di istruzione,
comprese le competenze chiave di cittadinanza, al fine di innalzare i livelli
di istruzione della popolazione adulta, anche immigrata, in coerenza con le
Raccomandazioni dell'Unione Europea in materia;
rilevato che appare condivisibile il complessivo assetto organizzativo e
didattico articolato in percorsi di primo e secondo livello, finalizzati i
primi al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e
della certificazione dei saperi e delle competenze connesse all'assolvimento
dell'obbligo di istruzione, i secondi al conseguimento del titolo di studio
conclusivo del secondo ciclo;
ritenuto che risulta altresì condivisibile la previsione di strumenti
specifici per la sostenibilità dei carichi orario delle lezioni, soprattutto
ai fini del riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dall'adulto in
contesti formali, informali e non formali, da considerare nella definizione
del patto formativo individuale per la personalizzazione del percorso e della
sua fruizione anche a distanza nei limiti previsti;
considerato opportuno valorizzare, comunque, i positivi risultati conseguiti
dai progetti di innovazione destinati alle fasce deboli della popolazione,
ivi compresa quella immigrata, realizzati dai Centri territoriali e dagli
Istituti scolastici impegnati nell'attuazione dei corsi serali;
precisato che, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in
materia di programmazione dell'offerta formativa, i Centri erogano i percorsi
di secondo livello soltanto attraverso accordi con le istituzioni scolastiche
sedi dei percorsi di istruzione tecnica, professionale, artistica e,
nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, anche liceale, come
richiesto nel parere espresso dalla Conferenza unificata sullo schema in
esame. I Centri si configurano pertanto quale punto di riferimento per tutti
gli adulti che intendono conseguire titoli di studio, ferma restando ogni
altra opportunità di ampliamento dell'offerta formativa nel quadro di accordi
con le Regioni e gli Enti locali;
ritenuto necessario ottimizzare le risorse umane e strumentali disponibili
attraverso la previsione di modelli organizzativi «a rete» sul territorio,
idonei a sviluppare rapporti stabili e organici tra i centri provinciali per
l'istruzione degli adulti, dotati di una propria autonomia a norma
dell'articolo 1, comma 632, della citata legge n. 296 del 2006, e le altre
sedi nelle quali si attuano i percorsi del secondo ciclo, in modo da
assicurare all'utenza la più ampia e diversificata offerta di istruzione e
formazione nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e
contenimento della spesa pubblica;
tenuto conto che, allo stato degli atti, il provvedimento in esame potrà
essere perfezionato e reso efficace soltanto a partire dall'anno scolastico
2011/ 2012;
esprime
PARERE
FAVOREVOLE
con le
seguenti condizioni:
1) ferma restando l'impostazione organizzativa e didattica, che consente di
riconoscere i crediti acquisiti dagli adulti e di personalizzare i percorsi
sulla base del patto formativo individuale e che prevede un'articolazione
organizzativa per gruppi di livello, si ritiene necessario coordinare lo
schema di regolamento in esame con la disciplina introdotta dai decreti del
Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 2010, riguardanti
rispettivamente gli istituti professionali, gli istituti tecnici e i licei,
in modo da renderlo coerente, nell'impianto e nei termini utilizzati, con il
nuovo assetto della scuola secondaria superiore quale risulta dagli indicati
regolamenti;
2) al fine di innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta,
anche immigrata, per rispondere ai nuovi fabbisogni di istruzione indotti
dalle rapide trasformazioni in atto della struttura demografica della
popolazione, appare necessario modificare il provvedimento in esame in modo
da assicurare centralità, nell'offerta formativa dei centri, all'acquisizione
delle competenze di base connesse all'adempimento dell'obbligo di istruzione
e all'esercizio della cittadinanza attiva, anche per sostenere meglio gli
adulti nei percorsi di secondo livello per il conseguimento di un titolo di
studio di istruzione secondaria superiore;
3) in considerazione del fatto che ai Centri territoriali compete, nella loro
autonomia organizzativa e didattica, la gestione degli strumenti di
flessibilità di cui all'articolo 4, comma 7, anche ai fini dell'orientamento
e dell'accoglienza necessari alla definizione del patto formativo
individuale, funzionale alla personalizzazione dei percorsi, si ritiene
necessario, inoltre, all'articolo 4, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. I percorsi di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati dai
Centri attraverso gli accordi di rete di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 275 del 1999, con particolare riferimento all'articolo 7,
stipulati con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i
percorsi di istruzione tecnica, professionale ei artistica»;
4) appare necessario, inoltre, che le materie di cui all'articolo 4, comma 7
siano disciplinate con uno strumento flessibile, come le linee guida, per
sostenere gradualmente il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi per
l'istruzione degli adulti, nel rispetto dell'autonomia dei centri;
5) si considera necessario altresì prevedere misure nazionali di
accompagnamento per l'introduzione del nuovo assetto organizzativo e
didattico dei Centri, che comprendano prioritariamente l'aggiornamento del
personale scolastico;
6) è necessario ridefinire i tempi previsti all'articolo 11, comma 1,
stabilendo che il termine del 31 agosto 2011 fissato per la cessazione del
previgente ordinamento sia sostituito quello del 31 agosto 2013;
e con la
seguente osservazione:
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca valuti
l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie, anche nell'ambito
dei contratti collettivi di lavoro del personale della scuola, per assicurare
ai Centri territoriali personale in possesso di specifici titoli culturali e
di esperienze maturate nel settore dell'istruzione degli adulti.
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