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Esonero dalle tasse scolastiche - Precisazioni

Argomenti trattati: Tasse scolastiche,
Il MIUR - Dip. per l'Istruzione - Dir. Gen. Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica, con la nota prot. n. 3435 del 2/4 u.s., in ordine alla concessione dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche

Esonero dalle tasse scolastiche - Precisazioni

Il MIUR - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica, con la nota prot. n. 3435 del 2/4 u.s. (pubblicata nell’area riservata del MIUR), in risposta a quesiti pervenuti, ha precisato quanto segue in ordine alla concessione del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.

Premesso che la frequenza scolastica nelle istituzioni statali è gratuita, indistintamente per tutti gli alunni, fino al terzo anno della scuola secondaria di II grado, il pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli anni di corso successivi al terzo è richiesto solo agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito eccede i limiti stabiliti con circolare ministeriale n. 6 - prot. 527 del 21.01.2009.

Inoltre, limitatamente alla frequenza delle classi di corso successive alla terza della scuola secondaria di II grado, gli studenti stranieri frequentanti gli istituti e scuole statali sono anche dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche, indipendentemente dal reddito familiare, ma solo in presenza di condizioni di reciprocità (art. 200, co. 10 del decreto legislativo 16.04.1994, n. 297).

Scadenze di: ottobre 2024