Il MIUR
- Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e per l'Autonomia Scolastica, con la nota prot. n.
3435 del 2/4 u.s. (pubblicata nell’area riservata del MIUR),
in risposta a quesiti pervenuti, ha precisato quanto segue in ordine alla
concessione del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.
Premesso che la frequenza scolastica nelle
istituzioni statali è gratuita, indistintamente per tutti gli alunni, fino al
terzo anno della scuola secondaria di II grado, il
pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli anni di corso successivi al
terzo è richiesto solo agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito
eccede i limiti stabiliti con circolare ministeriale n. 6 - prot.
527 del 21.01.2009.
Inoltre, limitatamente alla frequenza delle
classi di corso successive alla terza della scuola secondaria di II grado, gli studenti stranieri frequentanti gli istituti
e scuole statali sono anche dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche,
indipendentemente dal reddito familiare, ma solo in presenza
di condizioni di reciprocità (art. 200, co. 10 del
decreto legislativo 16.04.1994, n. 297).