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Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2009-2010

Argomenti trattati: Tasse scolastiche,
Circolare ministeriale

Il MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica - Ufficio Se

Il MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica - Ufficio Sesto - con la C.M. n. 6, del 21 gennaio 2009, ha reso noto che:

·            il Ministero dell’Economia e delle Finanze –dipartimento del Tesoro – ha comunicato in data 14 gennaio 2009 che il tasso d'inflazione programmato per il 2009 è pari  all’1,5%;

·            i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2009-2010, come dal seguente prospetto in euro:

 

per i nuclei

familiari formati

dal seguente

numero di

persone

limite massimo di reddito

per l'anno

scolastico 2008-2009

riferito all'anno

d'imposta 2007

rivalutazione in ragione

dell’1,5%, con

arrotondamento all’unità di

euro superiore

limite massimo di

reddito espresso in euro

per l'a.s. 2009-2010

riferito all'anno

d'imposta 2008

1

4.799,00

72,00

4.871

2

7.961,00

120,00

8.081

3

10.234,00

154,00

10.388

4

12.222,00

184,00

12.406

5

14.209,00

214,00

14.423

6

16.105,00

242,00

16.347

7 e oltre

17.996,00

270,00

18.266

 

·            la misura delle tasse scolastiche, determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990), è pari a € 6,04 (tassa di iscrizione) e a € 15,13 (tassa di frequenza);

·            con la C.M. n. 2 del 4-1-2006  e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali;

·            l’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226;

·            l’art.1 del D.M. 22 agosto 2007, n 139 - regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione – ha stabilito che l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre  2006,n.296;

·            l’obbligo di istruzione, in base all’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, in via transitoria, mediante iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;

·            resta confermato l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

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