Il Senato, nella
seduta di venerdì 28 novembre u.s., ha approvato la legge di conversione con modifiche del decreto
legge 10 novembre 2008 n. 180.
Lo SNALS e la
CONFSAL Federazione Snals Università Cisapuni hanno visto accolte nel testo
approvato, alcune delle modifiche richieste in sede di audizione al Senato.
Continueremo alla Camera dei Deputati nel nostro sforzo per migliorare
ulteriormente un provvedimento che purtroppo presenta ancora forti elementi
di penalizzazione per il mondo universitario.
Abbiamo predisposto
il testo coordinato del decreto legge
n.180 con le modifiche approvate dal Senato con il ddl di conversione, che trascriviamo di seguito.
Alleghiamo, altresì,
il testo originale
del Decreto-Legge 10 novembre 2008, n. 180 (il disegno di legge A.S. 1197) prima delle modifiche approvate lo scorso 28 novembre.
XVI SENATO DELLA
REPUBBLICA 1197
bozza
provvisoria
Attesto che il Senato della
Repubblica, il 28 novembre 2008, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa del Governo:
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante
disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito
e la qualità del sistema universitario e della ricerca
Art. 1.
1. Il
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per
il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema
universitario e della ricerca, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Testo del
Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180 “Disposizioni urgenti per il diritto
allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema
universitario e della ricerca”, coordinato con le modifiche apportate con la
legge di conversione approvata dal Senato il 28 novembre 2008 (DDL 1197).
Le parti
modificate sono evidenziate in grassetto.
Art. 1.
Disposizioni per il reclutamento nelle
università e per gli enti di ricerca
1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il
limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere
all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne'
all'assunzione di personale.
Alle
stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori
vincitori dei concorsi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176, e all’articolo 4-bis, comma 17, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
1-bis.
Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell’articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31
dicembre 2009.
2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla
ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 - 2009, di cui all'articolo 1,
comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: «Per il triennio
2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo
1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per
ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente
corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al
personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota
non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di
contrattisti ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005,
n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di
professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i
concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma
650.». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento
ordinario delle università, e' integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009,
di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere
dall'anno 2012.
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della
seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un
professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da
quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra
i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare
oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari
complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo e' costituito
dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del
bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i
professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il
settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore
al necessario, la lista e' costituita da tutti gli appartenenti al settore ed
e' eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero
necessario, da appartenenti a settori affini. Nell’ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori
ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero
dei commissari necessari nella sessione, si procede direttamente al
sorteggio. Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare, ove
possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore
disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile,
partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna
sessione.
5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei
ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni
per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della
legge 3 luglio 1998, n. 210 sono composte da un professore ordinario o da un
professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da
due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i
professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando,
in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari
nella sessione. L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e
straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal
sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono
all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio e' effettuato in modo
da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati
appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni di cui al comma 4.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità
di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e
del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non
regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117.
6-bis. Per
sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio
di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca è nominata una commissione a livello
nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio
universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono
pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla
certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti
nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all’attività
della commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese.
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, la valutazione comparativa e' effettuata sulla
base dei titoli, illustrati e discussi
davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi
compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in
ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non
regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì,
alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla
medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo
restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei
bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive
di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la
costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non
conformi alle disposizioni del presente decreto.
8-bis. I professori
universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in
servizio di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, conservano l’elettorato attivo e passivo ai fini della
costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di
professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1º novembre
successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.
8-ter. Per le
procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative
al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione
delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta
data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio
2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di
partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati,
rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i
termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da
parte dei candidati».
9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale»
sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di
ricerca,».
Art. 1 bis
Disposizioni in materia di chiamata
diretta e per chiara fama nelle università
1.
Il comma 9 dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2005,
n. 230, è sostituito dai seguenti:
“9.
Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono
procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati
all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da
almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in
istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata
diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di
almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e
conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne
viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche
proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il
quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio
universitario nazionale. Nell’ambito delle relative disponibilità di
bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di
professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A
tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta
il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal
Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari
appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è
proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina
determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale
anzianità di servizio e di valutazioni di merito.
9-bis.
Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico
della finanza pubblica.”
Art. 2
Misure per la qualità del sistema universitario
1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere
l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di
migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota
non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni
successivi, e' ripartita prendendo in considerazione:
a) la qualità dell'offerta formativa e
i risultati dei processi formativi;
b) la qualità della ricerca
scientifica;
c) la qualità, l'efficacia e
l'efficienza delle sedi didattiche.
2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono
definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione,
entro il 31 marzo 2009, sentiti il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui
al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c)
del medesimo comma.
Art. 3
Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei
meritevoli
1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo
l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei
progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge
14 novembre 2000, n. 338, e' integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e
meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui
all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' incrementato per
l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni
di euro relativamente al comma 2, si fa fronte con le risorse del fondo
per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a
tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di
competenza dello stesso Ministero.
3-bis. All’articolo 3-bis, comma 1, quinto
periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: “due anni”
sono sostituite dalle seguenti: “tre anni”.
Art. 3-bis
Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei
ricercatori
1. A decorrere dall’anno
2009, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una
Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei
ricercatori, contenente per ciascun soggetto l’elenco delle pubblicazioni
scientifiche prodotte. L’Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale.
Art. 3-ter
Valutazione dell’attività di ricerca
1.
Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a
maturare a partire dal 1º gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da
parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di
pubblicazioni scientifiche.
2.
I criteri identificanti il carattere scientifico delle
pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio
universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione
della ricerca.
3.
La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel
biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.
4.
I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel
precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche
individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla
partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il
reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.
Art. 3-quater
Pubblicità delle attività di ricerca delle università
1. Con periodicità annuale,
in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio
precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato
accademico un’apposita relazione concernente i risultati delle attività di
ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti
ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito internet
dell’ateneo e trasmessa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini
della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di
finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 3-quinquies
Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica
1.
Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in
attuazione dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi
formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle
istituzioni individua gli insegnamenti da attivare».
Art. 4
Norma di copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24
milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a
141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni
di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato
al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate
nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché
quelle connesse all'istruzione ed all'università.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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