Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

  • Home > Detraibilità ai fini fiscali delle spese per la frequenza della SSIS

Detraibilità ai fini fiscali delle spese per la frequenza della SSIS

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, con la risoluzione n

L’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, con la risoluzione n. 77/E del 4/3 u.s., ha chiarito che le spese per la frequenza della SSIS (scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario) sono detraibili dall’imposta lorda dovuta in quanto è da considerare “un corso di istruzione secondaria”. Tale risoluzione scaturisce a seguito di quesito posto da un contribuente ed in proposito, inoltre, l’Agenzia ha precisato che:

-       l’Amministrazione finanziaria è già intervenuta su casi analoghi, riconoscendo la detrazione per i corsi universitari di specializzazione presso atenei statali (circolare n. 7 del 10/6/1993), per i corsi di perfezionamento tenuti presso le università (circolare n. 122/E dell’1/6/1999) e per i master universitari qualora per la durata e struttura dell'insegnamento, “siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici e privati" (circolare n. 101/E del 19/5/2000);

-       sussistono tutti i requisiti per considerare le SSIS “corsi di istruzione universitaria”.

Scadenze di: dicembre 2024