L’Agenzia delle Entrate -
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, con la risoluzione n.
77/E del 4/3 u.s., ha chiarito che le spese per la frequenza
della SSIS (scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario) sono
detraibili dall’imposta lorda dovuta in quanto è da considerare “un corso di
istruzione secondaria”. Tale risoluzione scaturisce a seguito di quesito posto
da un contribuente ed in proposito, inoltre, l’Agenzia ha precisato che:
- l’Amministrazione
finanziaria è già intervenuta su casi analoghi, riconoscendo la detrazione per
i corsi universitari di specializzazione presso atenei statali (circolare n. 7
del 10/6/1993), per i corsi di perfezionamento tenuti presso le università (circolare n.
122/E dell’1/6/1999) e per i master universitari qualora per
la durata e struttura dell'insegnamento, “siano assimilabili a corsi
universitari o di specializzazione, sempre che siano gestiti da istituti
universitari, pubblici e privati" (circolare n.
101/E del 19/5/2000);
- sussistono
tutti i requisiti per considerare le SSIS “corsi di istruzione universitaria”.