L’art. 3 del D.L. 7 settembre
2007 n. 147 destina allo scopo 20 milioni di euro
incrementando il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università.
Trascriviamo, di seguito,
il testo integrale del suddetto articolo 3:
Art. 3.
Disposizioni urgenti per
l'assunzione di ricercatori
1. Al fine di garantire una più ampia assunzione di
ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si
applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le
risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto
anno sono, rispettivamente,
destinate per euro 20 milioni ad
incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento
ordinario delle università
di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad
incremento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, come determinate dalla tabella C della citata
legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.