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Università. Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori

Argomenti trattati: Università, Docenti universitari,
L'art. 3 del D.L. 147/07 incrementa l'F.F.O. delle Università. Il testo integrale

Università

L’art. 3 del D.L. 7 settembre 2007 n. 147 destina allo scopo 20 milioni di euro incrementando il Fondo per il finanziamento ordinario  delle Università.

Trascriviamo, di seguito, il testo integrale del suddetto articolo 3:

 

 

Art. 3.

Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori

 

1. Al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge  n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente,  destinate  per euro 20 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario  delle  università  di  cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni  ad  incremento  dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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