Il MPI -
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - con la nota prot. n.
7919 del 24/7 u.s., con riferimento al contenuto
della CM 39 del 23/4/07 e del disposto del comma 628, dell’art. 1 della legge
n. 296/06, in tema di noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro
genitori, da parte di istituzioni scolastiche, reti di scuole e associazioni
dei genitori, da realizzare, comunque, nel rispetto della normativa sul diritto
d’autore, ha fornito le seguenti precisazioni:
·
i dirigenti scolastici che intendano
utilizzare tale opportunità offerta dalla legge, debbono assicurare il puntuale
rispetto della normativa sul diritto d’autore e, in particolare, di quanto
previsto dall’art. 18bis della Legge 22.04.1941, n. 633, introdotto dal Decreto
legislativo 16 novembre 1994, n. 685, emanato in attuazione della direttiva
92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni
diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale;
·
per ogni singola opera noleggiata deve
essere rilasciata apposita autorizzazione al noleggio dall’autore ovvero
dall’editore, qualora l’autore abbia ceduto i relativi diritti a quest’ultimo;
·
non possono avere validità eventuali
generiche autorizzazioni da parte di organizzazioni sindacali degli autori o di
associazioni di noleggiatori, in quanto il rapporto autorizzativo, concernente
il diritto d’autore, deve necessariamente intervenire tra il titolare del
diritto stesso (autore o editore) e la controparte beneficiaria (istituzioni
scolastiche, reti di scuole e associazioni dei genitori);
- i dirigenti scolastici, prima di procedere al noleggio
di testi scolastici, dovranno acquisire la relativa autorizzazione, ovvero
accertarsi, nel caso in cui l’attività di noleggio venga svolta da
associazioni di genitori, che sia stata concessa dai titolari del diritto
d’autore la prescritta autorizzazione.