Il MPI con la C.M. n. 13 del
30/1/2007, ha reso noto che il Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data
4 gennaio 2007 che il tasso d'inflazione programmato per il 2007 è pari al
2,0%. Pertanto, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle
tasse scolastiche, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2007-2008, come dal
seguente prospetto in euro:
I nuclei familiari formati dal seguente numero di persone
|
Massimo di reddito per l'anno scolastico 2006-2007 riferito
all'anno d'imposta 2005
|
Rivalutazione in ragione del 2,0%, con arrotondamento
all’unità di euro superiore
|
Massimo di reddito espresso in euro per l' a.s. 2007-2008
riferito all'anno d'imposta 2006
|
1
|
euro 4.625,00
|
euro 93,00
|
euro 4.718,00
|
2
|
euro 7.673,00
|
euro 154,00
|
euro 7.827,00
|
3
|
euro 9.864,00
|
euro 198,00
|
euro 10.062,00
|
4
|
euro 11.781,00
|
euro 236,00
|
euro 12.017,00
|
5
|
euro 13.697,00
|
euro 274,00
|
euro 13.971,00
|
6
|
euro 15.524,00
|
euro 311,00
|
euro 15.835,00
|
7 e oltre
|
euro 17.348,00
|
euro 347,00
|
euro 17.695,00
|
Nella stessa
disposizione, inoltre, viene evidenziato che:
·
la misura delle tasse scolastiche è stata
determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del
23-5-1990);
·
nel decorso anno, con la C.M. n. 2 del
4-1-2006 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al I, II e III
anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore
sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali. L'articolo 1,
co. 622, della legge 296/06 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra
l'altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'art 28, co.1 del
DLGS 17.10.2005, n.226.
Pertanto, viene confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche
erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
·
come già precisato con la OM n.22/06,
all’art.22, il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella
misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto
esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di
laboratorio. Conseguentemente, la misura del contributo, pur nel rispetto
delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni
scolastiche statali che di quelle paritarie, deve, comunque, essere stabilita
con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di
laboratorio. Il pagamento della tassa erariale, nonchè dell'eventuale
contributo, deve essere effettuato e documentato in uno con la presentazione
della domanda presso l'istituto prescelto.
|