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Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'a. s. 2007/2008

Argomenti trattati: Tasse scolastiche,
Il MPI con la C.M. n. 13 del 30/1/2007, ha reso noto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il tasso d'inflazione programmato ...

Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2007 – 2008

 

Il MPI con la C.M. n. 13 del 30/1/2007, ha reso noto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 4 gennaio 2007 che il tasso d'inflazione programmato per il 2007 è pari al 2,0%. Pertanto, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2007-2008, come dal seguente prospetto in euro:

 

 

I nuclei familiari formati dal seguente numero di persone

Massimo di reddito per l'anno scolastico 2006-2007 riferito all'anno d'imposta 2005

Rivalutazione in ragione del 2,0%, con arrotondamento all’unità di euro superiore

Massimo di reddito espresso in euro per l' a.s. 2007-2008 riferito all'anno d'imposta 2006

1

euro 4.625,00

euro 93,00

euro 4.718,00

2

euro 7.673,00

euro 154,00

euro 7.827,00

3

euro 9.864,00

euro 198,00

euro 10.062,00

4

euro 11.781,00

euro 236,00

euro 12.017,00

5

euro 13.697,00

euro 274,00

euro 13.971,00

6

euro 15.524,00

euro 311,00

euro 15.835,00

7 e oltre

euro 17.348,00

euro 347,00

euro 17.695,00

 

Nella stessa disposizione, inoltre, viene evidenziato che:

 

·         la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990);

·         nel decorso anno, con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al I, II e III anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali. L'articolo 1, co. 622, della legge 296/06 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l'altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'art 28, co.1 del DLGS 17.10.2005, n.226.
Pertanto, viene confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

·         come già precisato con la OM n.22/06, all’art.22, il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. Conseguentemente, la misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. Il pagamento della tassa erariale, nonchè dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato in uno con la presentazione della domanda presso l'istituto prescelto.

 

 

 

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