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Parlamento Italiano
Legge 1 febbraio
2006, n. 43
"Disposizioni in materia di professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini
professionali"
testo in vigore dal:
4-3-2006
La
Camera dei deputati
ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Definizione).
1. Sono professioni
sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e
della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n.
251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza
di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione,
assistenza, cura o riabilitazione.
2. Resta ferma la
competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di
operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie
come definite dal comma 1.
3. Le norme della
presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi
statuti speciali e le relative norme di attuazione.
ART. 2.
(Requisiti).
1. L'esercizio delle
professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al
conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale
con valore abilitante all'esercizio della professione. Tale titolo
universitario è definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c),
è valido sull'intero territorio nazionale nel rispetto della normativa
europea in materia di libera circolazione delle professioni ed è rilasciato a
seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le
aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle
regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le
università, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Fermo
restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio
sanitario militare, nonché quello addetto al comparto sanitario del Corpo
della guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso le strutture
del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che
garantisce la completezza del percorso formativo. Per il personale addetto al
settore sanitario della Polizia di Stato, alle medesime condizioni, il
percorso formativo può essere svolto presso le stesse strutture della Polizia
di Stato, individuate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso
formativo.
2. Gli ordinamenti
didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono definiti con uno o più
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni. L'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante
all'esercizio della professione. Dall'applicazione delle disposizioni di cui
al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le università possono procedere alle eventuali
modificazioni dell'organizzazione didattica dei corsi di laurea già
esistenti, ovvero all'istituzione di nuovi corsi di laurea, nei limiti delle
risorse a tal fine disponibili nei rispettivi bilanci.
3. L'iscrizione
all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è
subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al
comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già
riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'aggiornamento
professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per
la professione medica.
5. All'articolo 3-bis,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero espletamento
del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di
consigliere regionale".
6. All'articolo 16-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2 è aggiunto
il seguente:
"2-bis.
I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni
sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e
2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di
espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica
nonché di consigliere regionale".
ART. 3.
(Istituzione degli ordini delle professioni
sanitarie).
1. In ossequio
all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo
delle professioni sanitarie avviato, in attuazione dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché delle riforme degli ordinamenti
didattici adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e
professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello
garantito negli Stati membri dell'Unione europea, la presente legge
regolamenta le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, nel rispetto dei
diversi iter formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi
ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni
sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione.
ART. 4.
(Delega al Governo per l'istituzione degli ordini ed
albi professionali).
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le
professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini
professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti
princípi e criteri direttivi:
a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini
professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma
restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto
del Ministro della sanità 29 marzo 2001, l'assegnazione della professione
dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione, prevedendo
l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni
previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di
professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della
professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione; area
delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della
prevenzione;
b) aggiornare la definizione delle figure professionali da
includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10
agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale
29 marzo 2001;
c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che
consentano l'iscrizione agli albi di cui al presente comma;
d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente
comma, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e
quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;
e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si
possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni
sanitarie individuate ai sensi della lettera a);
f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si
possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di
cui al presente comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo
albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle
attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli
altri albi dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della
costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;
g) prevedere, in relazione al numero degli operatori,
l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;
h) disciplinare i princípi cui si devono attenere gli statuti e i
regolamenti degli ordini neocostituiti;
i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli
ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano poste a totale
carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;
l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove
categorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle
gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Gli schemi dei
decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai
fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza
dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del
termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende automaticamente prorogato
di novanta giorni.
ART. 5.
(Individuazione di nuove professioni in ambito
sanitario).
1. L'individuazione
di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli
articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio
deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di
recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle
regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute
previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che
non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.
2. L'individuazione
è effettuata, nel rispetto dei princípi fondamentali stabiliti dalla presente
legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. L'individuazione
è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite
commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta
in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti
designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui all'articolo
1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, la
partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di
alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
4. Gli accordi di
cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l'ambito di attività di
ciascuna professione.
5. La definizione
delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando
parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con
le specializzazioni delle stesse.
ART. 6.
(Istituzione della funzione di coordinamento).
1. In conformità
all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie
di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come
segue:
a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo
universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o
di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26
febbraio 1999, n. 42;
b) professionisti coordinatori in possesso del master di
primo livello in management o per le funzioni di coordinamento
rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
c) professionisti specialisti in possesso del master di
primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai
sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270;
d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica
di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l'attività
professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni,
oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive
modificazioni.
2. Per i profili
delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la
funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. A tal fine, l'eventuale conferimento di incarichi di
coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7
della legge 10 agosto 2000, n. 251, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle
piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente
occupate ed equivalenti sul piano finanziario.
3. I criteri e le
modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le
organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
4. L'esercizio della
funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) master di primo livello in management o per
le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270;
b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
5. Il certificato di
abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso
quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio
della funzione di coordinatore.
6. Il coordinamento
viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli
ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.
7. Le organizzazioni
sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate
da una determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di
coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento allo specifico
profilo professionale.
ART. 7.
(Disposizioni finali).
1. Alle professioni
sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e
della prevenzione già riconosciute alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle
rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente
legge.
2. Con il medesimo
procedimento di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere degli ordini
professionali delle professioni interessate, si può procedere ad integrazioni
delle professioni riconosciute ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. La presente legge
non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
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