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GPS: Incontro al MIM di Informativa del 27 maggio 2024

Argomenti trattati: GPS,
Procedura straordinaria art. 14, co. 1, lett. c) bis, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56

Si è svolto in data odierna l’incontro presso il MIM concernente:

- Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

All'inizio della seduta l'Amministrazione, rappresentata dal dott. Luca Volontè, ha presentato una bozza di decreto che riprende le disposizioni dell'anno precedente per regolamentare le immissioni in ruolo dei docenti di sostegno dalle GPS, nel caso in cui si esauriscano le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Per le assunzioni relative all'anno scolastico 2024/2025, i posti di sostegno vacanti e disponibili che rimangono dopo le immissioni in ruolo effettuate secondo la normativa vigente saranno assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno.

Per le assunzioni relative all'a.s. 2025/2026, la stessa procedura si applicherà ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi, in cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2025.

L'Amministrazione ha specificato che questa procedura non si applica a coloro che sono inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi.

I candidati manifesteranno la volontà di partecipare alla procedura tramite una domanda nella stessa provincia in cui risultano iscritti nella prima fascia delle GPS per il posto di sostegno, esclusivamente in modalità telematica indicando l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per tipologia di posto di sostegno; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti.

L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze annuali e temporanee dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto.

Completate le operazioni di immissione in ruolo effettuate secondo la normativa vigente, si procederà, prima dell'inizio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti di sostegno ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno.

Qualora, a seguito della procedura, rimangano ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, i docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno, che hanno partecipato alla procedura e non hanno rinunciato, ma non sono stati destinatari di una proposta di assunzione per la specifica tipologia di posto di sostegno, possono presentare domanda per partecipare all'assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS, tramite modalità telematiche. Per la presentazione delle domande è previsto un termine perentorio di 48 ore dal momento di apertura delle funzioni.

L'assegnazione di una provincia indicata nella domanda comporta l'accettazione della sede che verrà successivamente individuata nella provincia stessa e preclude il conferimento delle supplenze annuali e temporanee, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS, nonché la possibilità di partecipare agli avvisi in caso di esaurimento delle graduatorie d'Istituto.

Per permettere agli USR di gestire le procedure di assunzione in tempi compatibili con l'inizio dell'anno scolastico, in caso di rinuncia, non si procederà a rifare le assegnazioni già effettuate né a scorrere le posizioni dai rispettivi elenchi.

Lo Snals-Confsal ha evidenziato che il mancato scorrimento delle posizioni compromette l'obiettivo di coprire più posti di sostegno tramite queste procedure.

Inoltre, ha sottolineato che le sanzioni per la mancata accettazione sono troppo severe per i candidati, che a volte ricevono sedi disagevoli e difficili da raggiungere, e spesso devono fare domanda senza conoscere le disponibilità, che non vengono pubblicate.

L'Amministrazione rimane ferma sulle sanzioni e sul mancato scorrimento delle posizioni, ma accoglie l'osservazione riguardo alla mancata pubblicazione delle disponibilità, ritenendo opportuno che tali informazioni siano pubblicate all'inizio della procedura.

Lo Snals-Confsal e le altre OO.SS. hanno inoltre rilevato che nella bozza del decreto manca il riferimento alle riserve di legge e alla legge 104/92. L'Amministrazione ha risposto che si deve fare riferimento alla norma generale che prevede tali priorità.

Per quanto riguarda il termine perentorio di 48 ore, lo Snals-Confsal e le altre OO.SS. hanno osservato che è troppo ristretto, soprattutto se cade in un giorno non lavorativo. L'Amministrazione ha assicurato che tale situazione non si verificherà.

Scadenze di: settembre 2024