D. Ai sensi della nota MUR n. 17285 del 14 luglio 2022 la percentuale di assenze consentite per le ore di ciascun insegnamento era stata ampliata dal 20% al 25%. E tale flessibilità (25%) è applicata anche alle ore di assenza ai laboratori e tirocinio indiretto. Nel Decreto di quest’anno (Art. 3 comma 2) si parla di erogazione telematica limitata al 20% solo per gli insegnamenti. Si deve intendere che la nota dell’anno scorso non ha più valore?
R. La nota MUR del 14 luglio 2022 era motivata dalla persistenza di misure anti-contagio e lo scorso anno - in occasione delle risposte fornite alla S.V. con nota del 9 giugno 2023, prot. 10328 - il medesimo orientamento è stato confermato in relazione alle modifiche legislative intervenute in materia, che hanno determinato l’adozione posticipata rispetto al solito dei decreti di autorizzazione e di riserva dei posti. In riferimento all’a.a. 2023/2024, invece, occorre fare riferimento a quanto previsto dal comma 4, art. 3 del decreto ministeriale 92/2019.
D. In merito all’art. 2, comma 1 Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 - relativo all’accesso diretto al corso dei soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (i cosiddetti “riservatari 3 su 5”) – si chiedono i seguenti chiarimenti:
a) I “riservatari 3 su 5” pagano la quota di partecipazione per l’accesso alla selezione?
R. Sì, corretto.
b) Nel calcolare il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo bisogna escludere la quota di riserva? Es.: se ho 100 posti su un grado/ordine, con una conseguente riserva di 35 posti, il doppio dei posti è 130 (65+65)?
R. Sì, corretto.
c) Qualora su un grado/ordine di scuola ci sia un numero di domande di “riservatari 3 su 5” inferiore alla quota di riserva, i posti residui della quota di riserva vanno ad integrare la quota restante? E come si calcola in questo caso il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo?
R. Il numero residuo della quota di riserva si aggiunge al calcolo di cui alla lett. b).
D) Il secondo comma dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 dispone che i “riservatari 3 su 5” concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza: come va interpretata questa frase? Significa che il “riservatario 3 su 5” non
può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla selezione “ordinaria”?
R. I candidati possono concorrere per la quota di riserva di un solo Ateneo.
e) Se il “riservatario 3 su 5” può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla selezione “ordinaria”, ciò comporta che la graduatoria dei “riservatari” debba essere pubblicata necessariamente prima dello svolgimento delle prove selettive?
R. La graduatoria dei riservatari deve essere chiusa prima che i candidati esclusi dalla riserva accedano alle prove scritte (in quanto sono esonerati dalla prova preselettiva così come chiarito al punto 2).
f) Sia per i “riservatari 3 su 5” sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l’anno scolastico 2022/2023 o il 2023/2024?
R. Per quanto sia questione di prevalente competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, risulta che generalmente trovi applicazione quanto disposto dall’art.11, comma 14, della Legge 124 del 1999, inclusa
la corrente annualità. I requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione alla procedura