Si riporta la sintesi dei Pareri che il CSPI ha espresso nella seduta del 22 dicembre 2023:
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante «Disposizioni concernenti le modalità di valutazione dei percorsi di formazione incentivata per il personale docente, di cui all’articolo 16-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»
Il decreto interministeriale oggetto del parere regola la valutazione dei percorsi di formazione incentivata per il personale docente, introdotti dal decreto-legge 36/2022, che ha modificato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Quest'ultimo riguarda il riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nel ruolo del personale docente di scuola secondaria. Il decreto-legge 36/2022 ha apportato modifiche sostanziali, ampliando la formazione incentivata a tutti i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Inoltre, ha istituito la Scuola di alta formazione dell'istruzione (SAFI), sotto il Ministero dell'istruzione e del merito, con compiti di promozione, coordinamento della formazione in servizio per i docenti di ruolo, direzione delle attività formative per dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi e personale ATA. Questo decreto interministeriale è un provvedimento attuativo del riordino del sistema di formazione stabilendo le caratteristiche della formazione in servizio incentivata e le modalità di valutazione dei percorsi.
Il CSPI sottolinea la difficoltà attuale nel comprendere appieno le connessioni tra tale decreto e altri provvedimenti attuativi, la cui definizione non è ancora completa né comunicata al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Secondo l'articolo 16-ter del decreto legislativo 59/2017, la formazione in servizio incentivata è legata all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), concentrandosi su metodologie didattiche innovative, competenze linguistiche e digitali. Tale formazione, della durata triennale, è rivolta a docenti di ruolo e alle "figure di sistema," termine non normato, indicante docenti con incarichi di supporto organizzativo e dirigenziale. Il decreto sembra introdurre un'innovazione nel profilo docente, formalizzando attività finora gestite autonomamente dai docenti e dal dirigente scolastico.
Il CSPI solleva preoccupazioni riguardo a un possibile vincolo tra l'accesso a incarichi legati al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e la partecipazione a formazione volontaria triennale. Questa condizione potrebbe subordinare gli incarichi all'adesione alla formazione, creando una priorità per i partecipanti e limitando le competenze del dirigente scolastico. Il decreto interviene su prerogative inderogabili del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e sulle competenze delle autonomie scolastiche nella progettazione della formazione nel PTOF, occupando un terreno riservato alla contrattazione collettiva.
In merito alla valutazione dei percorsi di formazione incentivata, il CSPI rileva che il decreto sembra valutare l'operato complessivo del docente anziché il percorso formativo rispetto agli obiettivi. Manca inoltre il riferimento alla definizione degli obiettivi formativi da parte della Scuola di alta formazione dell'istruzione (SAFI), e il ruolo del comitato di valutazione sembra estraneo ai compiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 297/1994. La valutazione finale manca di chiarezza nelle finalità e non prevede modalità di reclamo contro una valutazione negativa, escludendo il riconoscimento economico previsto. Il CSPI evidenzia la vaghezza degli obiettivi di valutazione, la mancanza di criteri specifici e indicazioni sulle diverse tipologie di formazione.
Il CSPI evidenzia ulteriori incongruenze nel decreto esaminato delineando un quadro non sempre chiaro e lineare.
In particolare sottolinea:
- Ambiguità riguardo alle "forme di supporto formativo" fornite in caso di valutazione negativa al termine di ogni annualità o del triennio. Non è chiaro se il percorso triennale si interrompa o se il raggiungimento degli standard nell'annualità successiva annulli il giudizio negativo dell'anno precedente.
- Il comitato di valutazione, nell’esprimere la valutazione finale mediante l’attribuzione di un punteggio sembra valutare l'operato complessivo del docente rispetto agli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), anziché il percorso formativo in sé. Si prevede altresì che il comitato di valutazione possa anche svolgere “specifici colloqui” per accertare non solo i contenuti della relazione presentata dal docente e le competenze acquisite, ma anche i “progressi di professionalità e dell’impatto delle azioni formative seguite”.
- Il decreto indica gli ulteriori elementi di valutazione in caso di parità di punteggio tra cui l’apprezzamento dell’esperienza professionale maturata, senza indicazioni rispetto agli elementi effettivamente misurabili che possano concorrere a tale valutazione, e la valutazione dei titoli di studio posseduti, in riferimento ai voti con cui sono stati conseguiti, senza alcuna indicazione rispetto alla tipologia dei titoli stessi e al periodo in cui sono stati conseguiti.
- Le indicazioni trasformano la valutazione del percorso formativo triennale in una valutazione dell'attività del docente rispetto agli obiettivi del piano di miglioramento dell'istituzione scolastica, stravolgendo il significato del percorso di formazione volontaria.
- L'uso del termine "indicatori di performance" in relazione al piano di miglioramento delle istituzioni scolastiche è ritenuto fuorviante, poiché non previsto dalle norme di riferimento e non attribuibile alle istituzioni scolastiche.
- L'incentivazione prevista alla fine del percorso non riguarderà tutti i docenti positivamente valutati, ma solo un contingente limitato alle risorse assegnate, creando una disparità di trattamento.
Il CSPI, pur consapevole che le criticità rilevate siano in gran parte derivate dall'art. 16-ter del decreto legislativo 59/2017, ritiene che le modalità attuative del decreto in esame, sia per la scelta dello strumento che degli stessi contenuti, non siano proficue al raggiungimento delle finalità previste dalla stessa norma di “sostenere i processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale”.
Stanti le criticità e le problematicità evidenziate, il CSPI esprime parere negativo.
Parere sullo schema di direttiva del Ministro dell’istruzione e del merito concernente i «Requisiti di accreditamento degli Enti che erogano la formazione in attuazione dell’articolo 16-ter, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso il parere sulla Direttiva relativa all'accreditamento degli Enti per la formazione incentivata, in ottemperanza all'articolo 44 del decreto-legge 36/2022, che ha introdotto l'articolo 16-ter al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 concernente il riordino, adeguamento esemplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli del personale docente di scuola secondaria. La Direttiva, rientrante nella Missione-4 del PNRR - Componente 1, mira a istituire un organismo qualificato per guidare la formazione del personale scolastico, collegando le iniziative formative alle progressioni di carriera.
Il CSPI ha evidenziato alcune criticità, proponendo modifiche. In primo luogo, ha suggerito di chiarire i destinatari della direttiva, eliminando i riferimenti a soggetti non pertinenti. Inoltre, ha rilevato la necessità di definire meglio i concetti di accreditamento, qualificazione e riconoscimento in relazione ai diversi soggetti coinvolti. Considerato inoltre che la direttiva riguarda la formazione incentivata del personale docente, non appare congruente il richiamo in diverse parti del testo alla formazione del personale scolastico.
Il Consiglio ha espresso preoccupazione per la possibile sovrapposizione con la Direttiva 170/2016, non citata nelle premesse, e ha richiesto un'esplicitazione dei soggetti a cui si rivolge la procedura di accreditamento. Ha sottolineato la necessità di una fase transitoria, per rispettare le scadenze previste dal PNRR, per consentire agli Enti già accreditati di partecipare alla progettazione dei percorsi triennali, programmati per febbraio/marzo 2024.
Il CSPI ha proposto ulteriori chiarimenti riguardo al ruolo della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, del Comitato Scientifico Internazionale, delle modalità di verifica dei requisiti e della revoca dell'accreditamento, nonché del monitoraggio e controllo della formazione. Ha evidenziato la mancanza di riferimenti agli obiettivi e ai contenuti della formazione continua e incentivata, come previsto dall'articolo 16-ter.
Infine, il CSPI ha sollevato dubbi sulla mancanza di specifiche sulle ore di formazione incentivata e sulla richiesta di dichiarazione di capacità di progettare percorsi triennali, ritenendo quest'ultima incoerente con lo scopo dell'accreditamento.
Il parere favorevole del CSPI è subordinato all'accoglimento delle osservazioni e delle richieste di modifica presentate.