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Proroga smart working per lavoratori fragili fino al 31 dicembre 2023

Comunicato Ufficio Legale (Art. 8 D.L. del 29.09.2023, n. 132)

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella G.U. n. 228 del 29.09.2023, il D.L. del 29.09.2023, n. 132 entrato in vigore il 30.09.2023, con disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi.

Tra le varie disposizioni, di particolare interesse per i lavoratori, è presente la proroga al 31.12.2023 del diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) cd. fragili.

La norma, prevista all’interno dell’articolo 1, comma 306, della legge 29.12.2022, n. 197, (1), oltre a prevedere una proroga, inserisce anche un ulteriore periodo: «Per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa.».

Quindi, il secondo periodo del comma 1 dell’art.8 integra, l’utilizzo dei docenti specificando che la loro prestazione in modalità agile sarà relativa ad attività di supporto all’attuazione del PTOF. Infatti, all’art. 8 del decreto è stata inserita la proroga che permette ai lavoratori e alle lavoratrici fragili del pubblico impiego di beneficiare del lavoro agile fino al 31.12.2023, termine in precedenza fissato al 30 settembre.

Questo provvedimento rimuove una intollerabile discriminazione prevista dalla norma precedente, secondo cui il diritto di accesso allo smart working era garantito solo ai dipendenti privati.

Pertanto, sono definiti “fragili” i lavoratori dipendenti affetti da una patologia e/o condizione individuata dal D.I. del 04.02.2022 (Salute, Lavoro e Pubblica Amministrazione) (2).

 

 

UFFICIO LEGALE

Il Segretario Generale
Elvira Serafini

 

 

(Nota 1)

306. Fino al 31.12.2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del D.L.  24.12.2021, n.  221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n.  11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione   della   retribuzione   in   godimento.   Resta   ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi CCNL di lavoro, ove più favorevoli. Per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale   di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa.

 

(Nota 2)

1. Per quanto in premessa, ai fini dell’applicazione dell’art.  17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:

    a) indipendentemente dallo stato vaccinale:

      a.1)  pazienti con marcata compromissione della rispostaimmunitaria:

        trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

        trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due annidal trapianto o in terapia immunosoppressiva  per  malattia  deltrapianto contro l’ospite cronica);

        attesa di trapianto d’organo;

        terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore ChimericoAntigenico (cellule CAR-T);

        patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento confarmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a  meno  di  sei  mesidalla sospensione delle cure;

        immunodeficienze primitive (es.   Sindrome   di   DiGeorge,sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

        immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es:terapia corticosteroidea ad  alto dosaggio  protratta  nel  tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici  con  rilevante  impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

        dialisi e insufficienza renale cronica grave;

        pregressa splenectomia;

        sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con  conta  deilinfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;

      a.2)  pazienti che presentino  tre o più delle seguenti condizioni patologiche:

        cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale;scompenso cardiaco;ictus;diabete mellito;bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità;

   b) la contemporanea presenza di esenzione alla  vaccinazione  permotivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

       età >60 anni; (…).

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