Il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico ad un quesito del Ministero della Giustizia ha risposto:
"la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”.
“Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.
Il chiarimento vale anche per i dipendenti scuola. Quindi: la retribuzione per i primi 10 giorni non viene decurtata.
Si allega la nota del Ministero della Giustizia n.164521 del 05/07/2022.