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Part-time - Incidenza ai fini pensionistici

Argomenti trattati: Pensioni - pensionati, Part-time,
Ipotesi pensionistiche con part-time, secondo le situazioni personali dei singoli pensionandi

Molti colleghi che intendono presentare, entro il 15 marzo p.v., domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, chiedono informazioni per sapere come tale decisione possa influire in seguito sul loro assegno pensionistico.

Va ricordato che esistono varie tipologie di questa prestazione lavorativa:

Part time di tipo orizzontale, di tipo verticale e misto(art. 39 e 58 del c.c.n.l. 2008).

  • Part time orizzontale prevede la prestazione lavorativa ridotta in tutti i giorni lavorativi;
  • Part time verticale prevede la prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno;
  • Part time misto prevede la prestazione lavorativa risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità.

Contrariamente a quanto si crede, il lavoro part-time non allontana la data del pensionamento in quanto il periodo di tale servizio ai fini del diritto (anzianità contributiva) viene considerato per intero (full-time).

Per il part-time di tipo verticale, per il quale in alcuni casi, nel settore privato, non era riconosciuto pienamente il periodo, la legge di bilancio 2021 ha stabilito che tali periodi siano pienamente riconosciuti ai fini del diritto come avviene per gli altri tipi di part-time.

Per i dipendenti pubblici le regole erano già più favorevoli in applicazione dell’art. 8, comma 2, della legge n.554 del 1988 e successiva circolare Inpdap n. 61/1997.

Si ricorda che per usufruire del totale riconoscimento del periodo ai fini del diritto, la percentuale del part-time non può essere inferiore al 50% dell’orario di servizio completo, in quanto va rispettato un minimo contributivo.

I periodi di servizio “ad orario ridotto” per part-time, invece influiscono in senso negativo sulla misura, per il calcolo dell’importo pensionistico, del T.F.S. eT.F.R..

Il lavoratore, percependo una retribuzione inferiore, verserà una minore contribuzione che penalizzerà il montante contributivo accumulato alla cessazione.

Vedasi l’esempio seguente:

 

Soggetto donna che chiederà di cessare dall’1.09.2026 per raggiunti limiti di servizio (requisito richiesto 41 anni 10 mesi al 31.12.2026) e che negli ultimi anni ha prestato servizio part-time

Servizio prestato

Servizio full - time

Servizio Part-Time al 50% (1/2)

Servizio Part-Time al 66,66% (2/3)

Anzianità alla cessazione per raggiunti limite di servizio

dal 10.09.1984

al 31.08.2015

dal 01.09.2015

al 31.08.2020

dal 01.09.2020

al 31.08.2026

Diritto

30 anni 11 mesi e 21 giorni

5 anni

6 anni

41 anni 11 mesi e 21 giorni

(requisito diritto OK)

Calcolo

(pensione TFS/TFR)

30 anni 11 mesi e 21 giorni

2 anni e 6 mesi

4 anni

37 anni 5 mesi e 21 giorni

*

* Questo effetto negativo è “totale” nella quota con calcolo contributivo della pensione. L’eventuale quota della pensione calcolata in regime retributivo non viene penalizzata “totalmente” dal part-time. Questo perché, in breve, nel calcolo della quota retributiva si usa la base pensionabile che tiene conto dello stipendio finale spettante per il rapporto a tempo pieno anche se gli ultimi anni sono prestati ad orario ridotto.

 

 

Chi, già in servizio prima del 1996, usufruisce del part-time dopo il 2011, data dalla quale la legge Fornero/Monti ha esteso a tutti i lavoratori il calcolo contributivo, subirà gli effetti negativi legati alla diminuzione della retribuzione esclusivamente sulle quote contributive dell’assegno.

La pensione contributiva si ottiene moltiplicando il montante contributivo accantonato alla cessazione per il coefficiente di trasformazione legato all’età del pensionando.

All’utilizzo del part-time debbono far particolare attenzione coloro che sono nel sistema contributivo puro, ossia entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996.

Costoro potrebbero sfruttare la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 67 anni di età e 20 anni di contribuzione a condizione che l’importo pensionistico sia di almeno 1,5 volte l’assegno sociale.

I periodi in part-time, diminuendo il montante contributivo, potrebbero incidere sul mancato raggiungimento della condizione dell’importo pensionistico, già di per sé “impegnativo”, e quindi costringere l’interessato a dover posticipare la data della cessazione, che potrebbe essere raggiunta solo al compimento dei 71 anni di età, quando l’unica condizione sarà quella di avere almeno 5 anni di contribuzione a prescindere dall’importo della pensione spettante.

A coloro che non volessero “subire” la riduzione del calcolo ricordiamo che i periodi di part-time possono essere riscattati, dopo averne valutata la convenienza, per allineare i periodi interessati al servizio a tempo pieno.

Quanto esposto sono solo indicazioni tecniche e suggerimenti di carattere economico; ognuno, consapevole della propria situazione personale, deve valutare i pro e i contro prima di chiedere il part-time.

Vi invitiamo a contattare le nostre Segreterie Provinciali, reperibili al link https://www.snals.it/struttura-territoriale.snals, dove i nostri consulenti, utilizzando il nostro Programma Pensioni, potranno elaborare le ipotesi pensionistiche con part-time, secondo le situazioni personali dei singoli pensionandi, ottenendo il risultato finale dell’ipotesi pensionistica per la verifica del raggiungimento del diritto e la quantificazione dell’anzianità contributiva.

Scadenze di: novembre 2024