Di seguito la sintesi del Parere sullo Schema di decreto del Ministro dell’istruzione recante le "Modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare, ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e ss.mm.ii.”, approvato nella seduta plenaria n. 69 del 21/12/2021:
Lo Schema di decreto in esame definisce le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per garantire il diritto all'istruzione agli allievi con disabilità certificata per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, per cause patologiche ulteriori rispetto alla certificazione della L. 104/92, in base alla quale l’alunno ha maturato il diritto al sostegno didattico.
Tale opportunità è garantita anche dall’art. 8 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63, oltre che pianificata dalle Linee Guida sull’istruzione in ospedale e domiciliare, promulgate con il DM 6 giugno 2019, n. 461.
Secondo il CSPI l’attribuzione al solo docente di sostegno del compito di effettuare l’istruzione domiciliare, prevista nello Schema di decreto in esame e introdotta dalla modifica all’art. 16 del d.lgs. 66/17, risulta un passaggio poco coerente e addirittura sbagliato da un punto di vista contrattuale e normativo.
Infatti, negli altri testi citati, è previsto che il progetto di istruzione domiciliare sia effettuato dai docenti dell’organico dell’autonomia su base volontaria e con un riconoscimento economico aggiuntivo per le ore eventualmente prestate oltre l’orario ordinario.
L’istruzione domiciliare, ha rimarcato il CSPI, è da considerarsi come una delle azioni che le Istituzioni Scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le Aziende sanitarie locali, possono individuare «al fine di garantire il diritto all'istruzione alle alunne e agli alunni per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate.» Inoltre, come rilevato dalle Linee Guida «Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita dall’insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale ed il piano educativo individualizzato (PEI).».
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha ritenuto che il comma 2-bis dell’art. 16 del d.lgs. 66/17 debba essere interpretato in modo da non far ricadere solo sul docente di sostegno il progetto di istruzione domiciliare: infatti, sia nel comma sopra citato sia nello Schema di decreto in esame si legge “docente per il sostegno didattico” e non docente di sostegno.
L’inclusione è compito di tutti i docenti della classe e della comunità scolastica e il docente di sostegno è un insegnante della classe e non del solo allievo con disabilità.
Un progetto di istruzione domiciliare efficace deve essere gestito con flessibilità nella gestione, prevedendo, oltre agli interventi individuali e a domicilio, l’utilizzo di didattica a distanza e di collegamenti con la classe.
Il CSPI ha evidenziato, per la scuola secondaria, un‘ulteriore problematica: il diritto all’istruzione, con esiti coerenti con il percorso e gli obiettivi previsti dal PEI, può essere garantito solo con il coinvolgimento dei docenti delle specifiche discipline di indirizzo.
Il CSPI ha rilevato che, nonostante sia previsto lo stanziamento di specifiche risorse per l’istruzione domiciliare, inspiegabilmente queste non sono richiamate dallo Schema di decreto in esame, in cui al contrario si sottolinea il divieto di prevedere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ribadendo implicitamente la scelta di far rientrare tale prestazione nell’obbligo di servizio, senza considerare la ricaduta negativa sia per l’allievo con disabilità e per la sua classe sia per l’organizzazione scolastica (frammentarietà e rimodulazione delle attività progettate spesso su più classi e su più scuole).
Il CSPI ha ritenuto, inoltre, che nello Schema di decreto in esame non siano esplicitate indicazioni concrete sulle modalità di svolgimento del servizio, mentre si modificano con modalità inappropriate il profilo e gli obblighi del solo docente di sostegno, intervenendo sulla prestazione ordinaria di lavoro che rientra nelle materie di competenza contrattuale e aprendo la strada a possibili contenziosi.
Considerato che l’attuale stato di emergenza pandemica ha modificato il contesto in cui si inserisce anche la domanda di istruzione domiciliare, il CSPI ha suggerito all’Amministrazione di porre la dovuta attenzione alle richieste di chi, confondendo la Didattica a Distanza con un servizio individuale a domicilio, rischia di limitare la presenza a scuola dell’allievo con disabilità, laddove possibile, e di eliminare quelle occasioni di socialità e di relazione con i pari e con gli adulti che sono gli elementi basilari per una vera inclusione.
La problematica è certamente molto complessa e la soluzione non può essere trovata ricorrendo alla presenza a domicilio del docente di sostegno che ha il compito precipuo di intervenire sugli aspetti didattici nel contesto della classe.
Secondo il CSPI situazioni così delicate possono essere affrontate solo con un ampio intervento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e di tutte le figure che possono dare diversi sostegni e supporti per realizzare l’obiettivo principale dell’inclusione scolastica, in modo uniforme a livello nazionale, per tutti i gradi di scuola e a partire dalla scuola dell’infanzia
Il CSPI, in considerazione di quanto sopra esplicitato, ha espresso parere negativo.