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Pace contributiva

Argomenti trattati: riscatto, pace contributiva,
E’ possibile riscattare i periodi non lavorati, non coperti da contribuzione figurativa decorrenti dall'1.1.1996 e fino al 29.1.2019

I dipendenti scuola, che si trovano in regime pensionistico “Contributivo Puro”, quindi con il primo contributo dall’1.01.1996, possono chiedere entro il 31.12.2021 la “Pace Contributiva” per coprire i vuoti contributivi dei periodi non lavorati tra una supplenza e l’altra fino ad un massimo di 5 anni.

Quindi, volendo, è possibile riscattare 5 anni di Pace Contributiva e 4 anni di riscatto laurea a costo ridotto, fino ad un totale di 9 anni.

La Pace contributiva è sperimentale e deve essere richiesta entro il 31.12.2021, come precisato nel messaggio Inps n.1921 del 13 maggio 2021.

E’ possibile riscattare i periodi non lavorati, non coperti da contribuzione figurativa decorrenti dall’1.1.1996 e fino al 29.1.2019 data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019, ai sensi dell’articolo 20 commi da 1 a 5.

L’anzianità contributiva, per effetto del riscatto, è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per il calcolo della pensione. L’importo dovuto si può pagare in 120 rate senza interessi. Il costo della Pace Contributiva si detrae dall’imposta lorda Irpef al 50% in 5 anni.

Nelle istruzioni del 730 appena approvato l’Agenzia delle Entrate precisa:

Detrazioni per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. ”pace contributiva”):l’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione di 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

Vi invitiamo a contattare le nostre Segreterie provinciali, reperibili al link https://www.snals.it/struttura-territoriale.snals,  per conoscere le possibilità di “potenziare” la propria posizione assicurativa, utilizzando la Pace Contributiva, da attivare, quanto prima, anche per avere chiarimenti sui dubbi più ricorrenti.

Scadenze di: ottobre 2024