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Dimissioni fuori termine per cessazione dall'1.09.2021

Tentativo "domanda cartacea" fuori termine per cessare dal servizio dall'1.09.2021

In questi giorni, viste anche le ultime possibilità di cessazione con Opzione donna o Ape Sociale di prossima scadenza, alcuni dipendenti scuola, sia docenti che A.T.A., rimpiangono di non aver inviato on line, entro il termine del 7.12.2020, la domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 1.09.2021.

Molti dipendenti del comparto scuola si sono rivolti al sindacato per sapere se fosse possibile presentare una “domanda cartacea” fuori termine per cessare dal servizio dall’1.09.2021.

Nel cercare di chiarire, di seguito, la possibile situazione che si potrebbe presentare, vi invitiamo a contattare la struttura provinciale SNALS-Confsal della vostra residenza, al link https://www.snals.it/struttura-territoriale.snals, per assistenza nelle pratiche.

 

Normativa sulle dimissioni

Annualmente il M.I. stabilisce il termine entro il quale il personale scolastico può presentare la domanda di dimissioni e solo su Istanze on line, secondo quanto stabilito dall’art.1, co. 1, del DPR 28.04.1998, n. 351.

Per cessare dall’1.09.2021 la scadenza delle dimissioni è stata fissata al 7.12.2020; le dimissioni presentate dopo tale data dovrebbero aver effetto al termine dell’anno scolastico successivo (1.09.2022).

 

Ultimi “Orientamenti”

Alcuni U.S.P., su parere favorevole del competente U.S.R., facendo riferimento al D.Lgs n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni, che di fatto ha privatizzato il rapporto di pubblico impiego, autorizzano il Dirigente Scolastico ad accettare le dimissioni “fuori termine” se è stato rispettato il “termine del preavviso”.

Il suddetto preavviso, nel C.C.N.L. 29.11.2007 comparto scuola, all’art. 23 è secondo i seguenti termini:

-          2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;

-          3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;

-          4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

All’eventuale quesito del Dirigente Scolastico, si riporta una ipotetica risposta da parte dell’U.S.P. e U.S.R. competenti:

“si ritiene che la domanda, pur se tardiva rispetto al termine fissato dal M.I., possa essere comunque accolta in quanto viene rispettato il termine di preavviso, collegato all’anzianità di servizio, previsto dall’art.23 del CCNL 29.11.2007”.

Quindi, coloro che vogliano presentare le dimissioni, consapevoli che sono fuori termine, alla luce di quanto sopra possono tentare di presentarle rispettando i termini di preavviso.

 

Eventuale svolgimento della procedura e conseguenze

Per coloro che avendo presentato domanda di dimissioni cartacea dall’1.09.2021 alla scuola oltre i termini del 7.12 2020, comunque rispettando i termini del preavviso e sia stata accolta dal Dirigente Scolastico, dopo “autorizzazione dell’U.S.P. e U.S.R.”, si possono sintetizzare le seguenti evoluzioni del procedimento:

a)   non essendo stato comunicato il nominativo del dipendente dal M.I. all’Inps, non si può avere dall’Ente Previdenziale la certificazione del raggiungimento del diritto a pensione;

b)   avendo l’interessato presentato domanda di pagamento della pensione all’Inps, dopo l’accettazione del Dirigente Scolastico, il conteggio dei requisiti pensionistici dovrà essere calcolato al 31.08.2021, non potendosi applicare la deroga per il personale scolastico prevista dall’art.59, co. 9 della legge 449/97 che prevede il raggiungimento al 31.12.

Quindi, poiché l’interessato verrà trattato come un “normale” dipendente pubblico, dovrà rispettare le “finestre di 3 o 6 mesi” prima di ottenere il pagamento della pensione e “senza arretrati”.

Nel caso che alla data del 31.08.2021, per errore di calcolo o altri motivi, l’interessato non dovesse aver maturato i requisiti richiesti, si potrà ovviare a tale mancanza:

a)   se trattasi di periodi di contribuzione, chiedendo l’autorizzazione per provvedere ai versamenti volontari per il periodo mancante;

b)   se trattasi del raggiungimento del requisito anagrafico richiesto, non potendo usufruire della maturazione entro il 31.12, una volta maturata l’età anagrafica richiesta, andrà rispettata la finestra dei 6 mesi prevista per gli altri dipendenti pubblici.

 

Vista la numerosa e diversificata casistica che potrebbe presentarsi, oltre – come detto sopra – ad invitarvi, per ulteriori informazioni o assistenza, a rivolgervi alle nostre Segreterie provinciali al link https://www.snals.it/struttura-territoriale.snals,  alleghiamo la scheda inviataci dal Prof. Boninsegna dello SNALS-Confsal di Verona, dove sono riportati e descritti alcuni casi concreti e evidenziate le conseguenze relative al ritardato pagamento della pensione in caso di accoglimento delle dimissioni “Fuori Termine”.

Scadenze di: ottobre 2024