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Adozione del modello nazionale PEI e sull'assegnazione di misure di sostegno agli alunni con disabilità - Parere CSPI

Il CSPI ha evidenziato che tutto il decreto risulta particolarmente puntuale nelle sue articolazioni (anche molto nelle sue regolamentazioni) e pertanto sarebbe opportuno prevedere una fase di prima attuazione con contestuale monitoraggio.

Di seguito, una sintesi di illustrazione del Parere del CSPI sulla "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66":

Nella seduta plenaria n. 46 del 7.9.2020 è stato approvato il parere sul decreto 66/2017, “novellato” dalle modifiche del Dlgs 96/2019, e dei suoi allegati che ha senz’altro una portata innovativa per le indicazioni ivi contenute.

Considerata la fase incerta e complessa che la scuola si trova ad affrontare all'inizio dell’a.s. 2020/21, dal punto di vista organizzativo, didattico e amministrativo, il CSPI ha evidenziato che la prossima emanazione del provvedimento e degli strumenti di lavoro proposti - che necessitano di attenta analisi ed approfondite riflessioni - debba essere supportata da adeguate azioni e misure di accompagnamento che rispondano ai bisogni delle scuole affinché possano operare nelle migliori condizioni.

L’impianto complessivo del decreto legislativo 66/2017 novellato valorizza l’apporto “interistituzionale” alla definizione del progetto di vita della persona con disabilità, di cui il PEI è solo un aspetto.

L’accertamento della disabilità (da parte dell’INPS), infatti, è propedeutico al Profilo di Funzionamento (UMV-ASL) che, a sua volta, è propedeutico al PEI (GLO) e al Progetto Individuale (Ente Locale). È pertanto necessaria, secondo il CSPI, omogeneità e coerenza dei criteri di elaborazione di tutte quante le certificazioni e documentazioni.

Alle scuole è richiesto di elaborare i PEI secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento della disabilità e della salute (ICF), anche in assenza di un Profilo di Funzionamento che tenga conto degli stessi criteri.

Il CSPI ha evidenziato questa contraddizione e ha suggerito che il nuovo modello di PEI sia vincolante solo dopo l’adeguamento dei Profili di Funzionamento, secondo il modello ICF.

Al momento, inoltre, non sono state emanate le Linee Guida contenenti i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto dell'ICD e dell'ICF, e del Profilo di Funzionamento, di cui all'art. 5, comma 6, lettere a) e b) del decreto legislativo 96/2019 da parte del Ministero della salute, di concerto con gli altri Ministeri coinvolti. Considerato che il Profilo di Funzionamento è propedeutico al PEI, secondo il CSPI, è possibile iniziare a ragionare secondo un approccio bio-psico-sociale, ma resta il fatto che l'analisi delle aree di funzionamento è ricavabile dalle indicazioni dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione.

L'art. 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 66/2017 (comma introdotto dal decreto legislativo 96/2019) prevede l’emanazione di un decreto ministeriale che, tra l’altro, definisca l’adozione del modello di PEI; deve essere considerato, comunque, che molte scuole-polo per l'inclusione, CTS e CTI, anche in reti interistituzionali, lavorano da parecchi anni all’elaborazione di modelli che siano via via più rispondenti alla necessità di garantire un'inclusione scolastica coerente con le raccomandazioni internazionali e i risultati delle ricerche scientifiche.

Per questo sarebbe rispettoso degli sforzi fatti dai docenti e dai dirigenti, che come spesso accade diventano parti riconosciute nella normativa, a parere del CSPI prevedere oltre a una prima attuazione del modello (come indicato nell’art. 21 del decreto in esame) anche la possibilità che il modello sia esemplificativo di quanto indicato nel decreto medesimo.

Secondo il CSPI, peraltro, i modelli - che dovrebbero poter essere adeguati anche nello schema proposto, pur mantenendo i punti indicati nel decreto - funzionano se possono essere adattati alle diverse realtà, scolastiche e individuali: dovrebbero, quindi, essere considerati come un riferimento nazionale, vincolante per alcuni aspetti amministrativi e non per quelli progettuali e didattici.

Ciò dovrebbe valere, a parere del CSPI, in prima attuazione per i motivi indicati, ma è ancor di più indispensabile nell'attuale fase di emergenza e di carico di lavoro concernente l’inizio dell’a.s. 2020/21: non solo in relazione al PEI, che come detto si potrebbe affrontare in ottica di promozione della riflessione, ma soprattutto per le attività del GLO.

In considerazione del fatto che il decreto già presenta in termini analitici i contenuti del PEI (vedere articoli dall’11 in poi), il CSPI ha ritenuto che si possa prevedere, in particolar modo in questa prima fase, l'utilizzo flessibile del modello da parte delle scuole al fine di trarne gli elementi per rispondere in modo adeguato alle differenze individuali e alle esigenze ambientali.

Inoltre il CSPI, ha puntualizzato che si richiamano norme che non sono ancora state emanate:

-    Decreto interministeriale del ministero della Salute applicativo dell’art. 5 del D.lgs. 66/2017 novellato;

-    Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regione, come precisato dall’art. 3 comma 5-bis del D.lgs. 66/2017 novellato.

Questi due documenti secondo il CSPI sono determinanti per la stesura del PEI, nella nuova logica funzionale dell’approccio bio-psico-sociale, così come indicato all’art. 7 del D.lgs. 66/2017 novellato.

Il CSPI ha evidenziato che tutto il decreto risulta particolarmente puntuale nelle sue articolazioni (anche molto nelle sue regolamentazioni) e pertanto sarebbe opportuno prevedere una fase di prima attuazione con contestuale monitoraggio.

 

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