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Sintesi DPCM del 26 aprile 2020

Argomenti trattati: DPCM, misure urgenti,
Sintesi del DPCM 26/4/2020 elaborata dalla Segreteria Generale

SINTESI DPCM del 26 aprile 2020

Il Dpcm 26/04/2020 contiene misure urgenti di contenimento alla diffusione del contagio da COVID-19  su tutto il territorio nazionale con validità dal 04/05/2020 e fino al 17/05/2020, pur rimanendo in vigore le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni.

Si riepilogano in sintesi le principali misure vigenti.

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERO IL TERRITORIO NAZIONALE

·       Consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, nonché per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

·       Obbligo di rimanere presso il proprio domicilio dei soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°C;

·       Divieto di mobilità per i soggetti sottoposti alla quarantena o risultati positivi al virus;

·       Divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati;

·       Divieto di assembramento e rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro per l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici;

·       Divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

·       Sospesi eventi, competizioni ed allenamenti sportivi; le sessioni di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse;

·       Chiusi gli impianti nei comprensori scolastici;

·       Sospese manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo pubblico e privato;

·       L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, garantendo ai frequentatori il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

·       Sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura;

·       Sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore comprese le Università, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e le attività formative presso enti pubblici e soggetti privati, salva la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono sospesi i viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

I dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Stessa modalità viene prevista presso le Università

·       Sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

·       Divieto agli accompagnatori di pazienti di permanere nella sale di attesa di dipartimenti di emergenze e accettazione e dei pronto soccorso; accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura nel rispetto delle misure di prevenzione.

E’ fatto obbligo, su tutto il territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.

 

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

·       Sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, salvo quelle espressamente elencate;

·       Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, e ogni altra attività funzionale a fronteggiare l’emergenza;

·       Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, eccetto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità comprese nell’Allegato 1 nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione. Chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. In tali esercizi deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

·       Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

·       È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. 

·       Chiusi gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande posti all’interno di stazioni ferroviarie e lacustri, nelle aree di servizio e rifornimento carburante, ad esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto; aperti quelli collocati negli ospedali e negli aeroporti, purché nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;

·       Sospensione attività inerenti servizi alla persona (quali parrucchieri, barbieri, estetisti), ad esclusione di quelle espressamente elencate nell’Allegato 2

Gli esercizi commerciali, la cui attività non è sospesa, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo scaglionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, nonché il rispetto delle norme di prevenzione.

·       Garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi;

·       Ammesse le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che forniscono beni e servizi;

·       L’erogazione del trasporto pubblico locale deve essere organizzata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

·       La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti, assolvendo agli obblighi di informativa in materia di sicurezza;

·       I datori di lavoro pubblici e privati devono promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

·       In riferimento alle attività professionali, si raccomanda che:

1.     sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile;

2.     siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti;

3.     siano applicati protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile assicurare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale;

4.     siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Le attività produttive sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Lo svolgimento delle attività non sospese deve avvenire nel rispetto dei protocolli sanitari di regolamentazione per il contrasto e la diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le imprese, le cui attività sono sospese per effetto delle modifiche apportate all’elenco delle attività ammesse, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza, entro il termine di 3 giorni dall’adozione del decreto di modifica o del provvedimento che ne determina la sospensione.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Consentita, previa comunicazione al prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Le imprese che riprendono l’attività a partire dal 04/05/2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27/04/2020.

Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale; qualora da tale monitoraggio, emerga un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione propone al Ministero della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificatamente interessate dall’aggravamento.

Scadenze di: novembre 2024