Fonte normativa
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Contratto Collettivo Integrativo Regionale
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La data di scadenza per la domanda
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La domanda per l’anno solare 2020 va presentata entro venerdì 15 novembre 2019 al Dirigente Scolastico della scuola di servizio.
Il termine del 15 novembre va rispettato anche da parte di coloro che non hanno ancora sostenuto le eventuali prove di accesso ai corsi di studio per i quali intendono chiedere i permessi. In tal caso saranno ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi. La riserva deve essere sciolta entro il 31 dicembre.
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Destinatari
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Oltre al personale con contratto a tempo indeterminato, può fruire dei permessi anche il personale con contratto a tempo determinato assunto:
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fino al termine dell’anno scolastico;
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fino al termine delle attività didattiche.
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Corsi di studio la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi
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I corsi di studio, specializzazione e qualificazione professionale, la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi retribuiti, sono indicati nell’art. 4 del CIR.
Sono compresi anche i corsi per il conseguimento dei 24 CFU necessari per l’accesso al concorso di docente nella scuola secondaria.
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Calcolo del contingente
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Il numero dei beneficiari dei permessi non può superare complessivamente il 3% del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, calcolato a livello provinciale.
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Pubblicazione delle graduatorie provvisorie
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Gli Uffici Ambiti Territoriali provvederanno alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di norma entro il 15 dicembre, assegnando 5 giorni per gli eventuali reclami.
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Pubblicazione delle graduatorie definitive
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Le graduatorie definitive andranno pubblicate entro il 31 dicembre sempre a cura degli Uffici Ambiti Territoriali.
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Durata massima dei permessi
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I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di:
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150 ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31 agosto a orario intero;
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125 ore annue individuali al personale a tempo determinato fino al 30 giugno a orario intero;
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75 ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31 agosto o in proporzione con nomina fino al 30 giugno iscritto a corsi di laurea in regime di part-time;
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75 ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31 agosto o in proporzione con nomina fino al 30 giugno iscritto ai corsi per il conseguimento dei 24 CFU;
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15 ore annuali individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno a orario intero per sostenere esami singoli a integrazione del piano di studi del corso di laurea già concluso;
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30 ore per tutti gli altri corsi erogati on line.
Per il personale con orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA le ore spettano in proporzione all’orario svolto.
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Fruizione dei permessi
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I permessi possono essere concessi:
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per la frequenza dei corsi, compreso l’eventuale tirocinio o attività di laboratorio, se parti integranti del corso;
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limitatamente al personale non di ruolo, per sostenere gli esami.
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