Nel sito dell’Istat sono stati pubblicati gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aggiornati al mese di settembre 2019.
Utilizzando i dati pubblicati e ipotizzando per i mesi di ottobre, novembre e dicembre la conferma dell’indice di settembre, si è calcolata, provvisoriamente, l’aliquota percentuale di variazione che determinerà gli aumenti legati alla perequazione delle pensioni per l’anno 2019 con decorrenza 1° gennaio 2020.
L’aliquota percentuale di variazione ipotizzata, provvisoria, è pari allo 0.60%.
La suddetta aliquota dovrebbe essere, in teoria, applicata sull’importo mensile lordo della pensione.
Naturalmente, sarà necessario attendere la conferma che l’indice di settembre sia effettivamente applicabile anche per i mesi successivi senza variazioni.
La normativa attualmente vigente (art.1, co.260 della Legge di Bilancio 2019), che si applica per il periodo 2019-2021, prevede dei limiti nell’applicazione dell’aliquota al 100% e precisamente:
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Euro
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percentuale
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Pensioni minime INPS
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513,01
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Fino a tre volte il trattamento minimo
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1.539,03
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0,600
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Fino a quattro volte il trattamento minimo
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2.052,04
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0,582
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Fino a cinque volte il trattamento minimo
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2.565,05
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0,462
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Fino a sei volte il trattamento minimo
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3.078,06
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0.312
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Fino a otto volte il trattamento minimo
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4.104,08
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0.282
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Fino a nove volte il trattamento minimo
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4.617,09
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0,270
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Oltre nove volte il trattamento minimo
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4.617,09
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0,240
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Si parla di modificare la suddetta normativa nella Legge di bilancio 2020, come emerso nell’incontro “tecnico” con i sindacati sul tema delle pensioni, svolto lo scorso 11 ottobre al Ministero del Lavoro.