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Il passo del gambero. I docenti precari con 36 mesi di servizio dopo la Legge di bilancio

I triennalisti docenti con servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti hanno fatto alcuni passi all'indietro per colpa della recente legge di bilancio 2019.

Secondo un diffuso luogo comune “fare il passo del gambero” richiama l'agire di quanti, nell’affrontare le scelte richieste dalla vita, collettive o personali usino fare (figurativamente) un passo avanti per farne poi alcuni all’indietro.

I “triennalisti” -  i docenti con servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti -  hanno fatto alcuni passi all’indietro. Ma per colpa della recente legge di bilancio 2019. Non è stata una loro scelta. 

Per loro era prevista una procedura riservata, con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto. Ciascun soggetto avrebbe potuto partecipare alla procedura in un'unica regione per ciascuna tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali avessero  maturato un servizio di almeno un anno.

Il primo concorso doveva essere bandito entro il 2018 (d.lgs. 59/2017 – art. 17).

Fin dall’estate scorsa le prospettive sembravano buone.

Era stata abrogata (con l’art. 4 bis della legge 12 luglio 2018, n. 87) la norma che impediva a chi avesse lavorato per tre anni di continuare a lavorare con gli incarichi annuali (il comma 131 della legge 107/2015). Una norma che aggirava la normativa europea e poneva un limite ai contratti a termine e quindi la sua eliminazione era stata la giusta soluzione, condivisa ampiamente dallo SNALS-Confsal perché un contratto reiterato per più di tre annualità prova che quel rapporto di lavoro va convertito in un posto a tempo indeterminato.

Secondo la ratio del legislatore dell’epoca la formulazione del co. 131 non doveva costituire un problema, stante la regolarità dei concorsi e quindi le assunzioni in ruolo che sarebbero avvenute con continuità. Ma la realtà si era rivelata diversa e tale norma, nella sua definizione così come era, rischiava di lasciare senza lavoro numerosi docenti, con la perdita inevitabile del bagaglio di esperienza maturato negli anni.

L’abolizione del comma 131, secondo lo Snals, era stato un primo passo: il provvedimento doveva essere accompagnato da un solido e prolungato piano di assunzioni, misura imprescindibile per dare risposta ai tanti lavoratori docenti, educatori e ATA che da anni, con il proprio lavoro, danno un contributo fondamentale al funzionamento della scuola pubblica.

Ma la nuova formulazione del comma all’esame del Parlamento sin dal novembre 2018 lasciava “per strada” numerosi docenti!

Lo SNALS-Confsal proponeva emendamenti per i docenti con tre anni di servizio sia su posti vacanti e disponibili (31 agosto) sia su posti solo disponibili (30 giugno e comunque con servizio di anno intero):

-    per i primi proponeva l’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio europeo, del 28 giugno 1999;

-    per i secondi chiedeva il diritto di precedenza per i contratti a tempo determinato e la conferma del concorso riservato, perché risultava del tutto assente una fase transitoria prima della messa a regime di un nuovo sistema di reclutamento.

La questione, si è conclusa, per ora, con una sonora sberla a docenti che in questi anni hanno garantito con il loro lavoro il funzionamento delle scuole.

La legge di bilancio 2019 ha modificato il sistema di reclutamento nella scuola secondaria.

Ha azzerato la “fase transitoria” per i docenti con 36 mesi di servizio e il previsto concorso riservato. Dovranno partecipare al concorso ordinario selettivo per titoli ed esami.

Ha abolito gli ambiti disciplinari. Si concorre per una sola classe di concorso.

In prima applicazione ai “triennalisti” è riservato il 10% dei posti e possono partecipare alle procedure concorsuali senza il possesso dei 24 CFU, per una tra le classi di concorso (non ambiti, dunque) per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno.

L’espressione “in prima applicazione” potrebbe riferirsi al fatto che la riserva del 10% di posti è prevista soltanto per la prima applicazione della legge, ossia per il primo concorso bandito con le nuove norme. Concorreranno comunque anche per il rimanente 90% di posti messi a concorso per tutti gli altri concorrenti.

Sempre in prima applicazione saranno esonerati dal conseguimento dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, richiesti a chi partecipa con la sola laurea. Però devono comunque sostenere e superare – anche in prima applicazione - la seconda prova scritta, che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche.

La norma così concepita significa, in definitiva, che se i triennalisti non entrano nella graduatoria dei vincitori del primo concorso, già nell’eventuale concorso successivo devono conseguire i 24 CFU e non hanno il 10% dei posti riservati.

Nell’ultima tornata di immissioni in ruolo un numero enorme di cattedre  (più del 50% del contingente assegnato) non è stato attribuito. Ci sono ancora circa 100 mila cattedre da coprire e necessitano norme urgenti in materia di reclutamento, che consentano l’assegnazione di tutti i posti a chi ne ha diritto. I supplenti che da anni lavorano con contratti a termine dopo 36 mesi di rinnovi contrattuali a tempo determinato hanno diritto a essere assunti a tempo indeterminato, secondo la direttiva europea 1999/70/CE. Ad essi va garantito un percorso riservato e semplificato con la totale disponibilità dei posti messi a concorso, al netto di quelli da assegnare alle GM e alle GAE.

 

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