E' in discussione nelle Commissioni parlamentari il disegno di legge “Azzolina” (esame C. 877) che interviene sull’annosa questione del numero degli alunni per classe.
Un problema serio che determina non solo disagi dovuti al sovraffollamento ma soprattutto costituisce un pregiudizio alla qualità dell’azione didattica e alla tutela della sicurezza.
Inoltre, l’incremento del rapporto alunni/classe (introdotto con l'articolo 64 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado -) ha comportato una riduzione dell’organico di circa 87.000 docenti.
I disagi sono strutturali e marginali. Si pensi alle classi costituite da un numero di alunni superiore al previsto (disagio strutturale) e alle classi che diventano sovraffollate solo in alcune occasioni, quando, per esempio, nel caso di assenza di un docente gli alunni sono ripartiti tra le altre classi – e non è una buona pratica! - con possibile sforamento del limite di alunni per classe.
Le dotazioni di sicurezza sono progettate per un certo numero di persone; se aumenta, è a rischio l'incolumità di studenti e personale, anche in caso di emergenza.
Il pregiudizio alla didattica è del tutto evidente se solo si pensa alle difficoltà quotidiane di gestione di tanti alunni in uno spazio non adeguato, che determina, altresì, anche un pregiudizio per la sicurezza degli alunni stessi.
In queste condizioni e con queste evidenti e prevedibili ricadute il DPR del 20 marzo 2009, n. 81 (regolamento attuativo della legge n. 133 del 2008) aveva aumentato il numero degli alunni per classe senza prevedere un contestuale intervento normativo per la riqualificazione degli edifici scolastici, senza considerare che l’innalzamento del limite massimo di alunni per aula, avrebbe determinato, inevitabilmente «… conseguenti e prevedibili implicazioni, in termini di maggiore affollamento delle aule e di possibile inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità» (CdS - sentenza n. 3512, del 9.6.2011).
Ancora oggi il MIUR, al momento delle iscrizioni degli alunni, finalizzate alla formazione delle classi, ricorda la vigenza del Regolamento (ma non le criticità espresse dal Consiglio di Stato) e fa alle scuole una raccomandazione generica, inascoltata, mai monitorata: le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.
Quando gli alunni si iscrivono (in questo mese di gennaio) le Scuole non conoscono ancora il loro organico docenti, né dispongono - in massima parte - di un piano di utilizzo degli edifici scolastici con l’indicazione della capienza delle singole aule perché gli EELL non lo hanno predisposto.
Lo SNALS-Confsal condivide la previsione che:
- a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 siano adottati interventi e misure destinati a ridurre gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente entro l'anno scolastico 2022/2023;
- che si definiscano nuovi criteri per la formazione delle classi:
a) la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale sia a livello regionale dovrà tener conto della diminuzione di 0,40 del rapporto medio a livello nazionale di alunni per classe, da realizzare nel triennio 2019-2021. Si dovrà passare, quindi, dall’attuale 20,72 a 20,32 con attenzione alle caratteristiche geo-morfologiche e alle realtà socioeconomiche dei territori e agli attuali diversi livelli di partenza del rapporto medio alunni/classe;
b) le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, non potranno avere un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti. Oggi si arriva ai 27 dell’infanzia, ai 26 della primaria, ai 28 della scuola sec. di 1° grado, ai 27 della scuola sec. di 2° grado … ed oltre!
c) nel caso accolgano alunni con disabilità, dovrà essere obbligatorio costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell'infanzia, con non più di 20 alunni. Oggi siamo al “di norma con non più di 20 alunni .." ;
d) dovrà essere obbligatorio formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado con un numero di alunni di norma non inferiore a 20 (meglio indicare il limite massimo), comprese le classi delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso;
e) dovrà essere possibile costituire classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20 (meglio indicare il limite massimo).
Lo SNALS-Confsal confida in una rapida approvazione del DDL “Azzolina” di modifica dell’art. 64 della legge 133/2008 sulla formazione delle classi (con qualche ulteriore intervento migliorativo).