Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

  • Home > Pensionati - Bozza del Decreto Legge su reddito di cittadinanza e pensioni

Pensionati - Bozza del Decreto Legge su reddito di cittadinanza e pensioni

Per quanto riguarda la materia pensionistica ed, in particolare, il personale della scuola, i punti salienti del Decreto Legge, riportati nel Titolo II artt. 14, 15 e 16, si possono riassumere così...

E' stata finalmente resa nota, in data 6 gennaio 2019, la Bozza del Decreto Legge "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".

Secondo la Bozza, le norme in questione decorrono dall'1.01.2019.

Per quanto riguarda la materia pensionistica, ed in particolare il personale della scuola, i punti salienti del Decreto Legge, riportati nel Titolo II artt. 14, 15 e 16, si possono riassumere così:

Pensione Anticipata:

-    viene bloccato l'aumento dei 5 mesi, già contemplato nel D.M., che prevedeva per il personale scolastico la presentazione della domanda di pensionamento all'1.09.2019 entro il 12 dicembre u.s.;

-    rimangono quindi in vigore  i requisiti validi al 31.12.2018, cioè 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Successivamente all'approvazione definitiva del D.L. e nel caso in cui non ci siano ulteriori modifiche, sarà necessario attendere opportune comunicazioni da parte del MIUR per la riapertura dei termini di presentazione delle domande di pensionamento per coloro che, a causa dell'aumento dei 5 mesi precedentemente previsto, non hanno presentato domanda di pensionamento, ritenendo di non avere i requisiti.

Le/i docenti di scuola dell'infanzia, beneficiando delle misure relative alle categorie "lavori usuranti", avevano già diritto a non aver applicato l'aumento dei 5 mesi. Una situazione non contemplata nelle domande di istanze online al MIUR.

 

Pensione di Vecchiaia:

per questa tipologia di pensionamento vengono confermati i 5 mesi di aumento e quindi dall'1.01.2019 il requisito dell'età è pari a 67 anni (66 anni e 7 mesi +5 mesi).

 

Quota 100:

In via sperimentale questa disposizione è in vigore per tre anni, dal 2019 al 2021.

I requisiti per il pensionamento sono fissati in 62 anni di età e 38 anni di anzianità di servizio.

All'art. 14 co.7 del D.L. si legge: “Per il personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'art. 59 comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". Quindi si conferma la possibilità per detto personale di maturare i requisiti pensionistici entro il 31.12 dello stesso anno, avendo a disposizione un'unica finestra fissata al 1° settembre. Ad esempio si potrebbe andare in pensione l'1.09.2019, maturando i requisiti entro il 31.12.2019.

Per quanto concerne il pagamento della Buonuscita/TFR verrà effettuato secondo quanto previsto dalla legge Fornero e modifiche seguenti attualmente vigenti. Le singole Amministrazioni, per venire incontro ai pensionati, possono stipulare convenzioni con le banche per anticiparne il pagamento.

 

Opzione Donna:

Dall'1.01.2019 è riservata  la possibilità di accedere a tale tipologia di pensione alle lavoratrici nate entro il 31 dicembre 1959 e in possesso di un'anzianità di servizio pari o superiore a 35 anni.

 

Attendiamo comunque che, dopo l'emanazione del testo definitivo del D.L., siano date disposizioni e chiarimenti in merito dal MIUR.

Scadenze di: ottobre 2024