E’ in discussione alla VII Commissione cultura della Camera dei Deputati, in sede referente, la proposta di legge presentata il 5 luglio 2018 su iniziativa dei deputati AZZOLINA, NITTI, LATTANZIO, GALLO, TESTAMENTO, TUZI, VILLANI, ACUNZO, MELICCHIO, BELLA, CASA, CARBONARO, FRATE relativa alla riqualificazione del rapporto alunni/docenti per la composizione delle classi della scuola pubblica italiana.
E’ un tema delicato che tocca molti aspetti della vita della scuola e specifiche problematiche nei confronti delle quali lo Snals ha sempre manifestato preoccupazione ed interesse.
La normativa attuale è rappresentata da una norma del 2008 a firma di Giulio Tremonti, allora Ministro dell’economia e delle finanze: si tratta dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
La disposizione ha incrementato di un punto, nel triennio 2009-2011, il rapporto alunni/docente per classe (dall’8,94 del 2008 al 9,94 del 2012). Precisamente, la norma ha previsto l’adozione, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 e ai fini di una fantomatica « migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente », di «interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili» come è dettagliatamente precisato nella relazione dell’onorevole Casa.
Le criticità emerse dall’applicazione di tale norma sono molteplici.
Prima di tutto c’è stato il drastico taglio delle cattedre che ha avuto un impatto devastante sotto il profilo occupazionale e l’inevitabile aumento del numero degli studenti per classe (a volte fino a 40) ha causato il verificarsi di episodi assurdi in deroga ad ogni norma sulla sicurezza.
Il caso più eclatante riguarda le scuole secondarie di secondo grado, in cui è attualmente possibile comporre classi di 33 alunni. Se si tiene conto della possibilità di derogare fino al 10 per cento al numero massimo degli alunni per classe, prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 (che ha tradotto in legge le drammatiche ed inevitabili conseguenze del piano di razionalizzazione), è facile comprendere come ad oggi sia legittimo e pienamente conforme alla legge comporre sezioni con ben 36 alunni.
In secondo luogo (come precisato dalla relazione dell’on. Casa) la puntualità nel tradurre in legge il piano programmatico di razionalizzazione contenuto nell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e la conseguente modifica dei parametri per la composizione delle classi non sono state purtroppo accompagnate da altrettanta solerzia nel concretizzare a livello normativo la realizzazione del piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica, previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e a tutt’oggi mai realizzato.
In fase di redazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 non si è tenuto conto di norme già esistenti in materia di prevenzione di incendi che indicano il parametro massimo di 26 persone per classe al fine di evitare il sovraffollamento; in materia di edilizia scolastica in cui le norme stabiliscono che, per poter essere sicuro, ogni alunno deve godere di uno spazio minimo di 1,80 metri quadri nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e di 1,96 metri quadri nella scuola secondaria di secondo grado. Il superamento di questi limiti mette chiaramente a repentaglio la sicurezza degli studenti.
Ridurre il numero massimo di alunni per classe (come richiesto dal DDL 877 all’esame alla Commissione cultura) è dunque, in primis, una questione di sicurezza, di incolumità fisica, di igiene e di vivibilità.
Ma rivedere il rapporto alunni/docente è necessario perché inciderebbe molto positivamente soprattutto sulla qualità della didattica: avere meno studenti da seguire permetterebbe al docente di dedicarsi individualmente con maggiori attenzione e sollecitudine ai suoi allievi.
Inoltre si realizzerebbe la piena integrazione degli alunni con disabilità con certificazioni specifiche e degli alunni BES.
Sul tema della disabilità interviene espressamente l’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, stabilendo che le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni disabili al loro interno non possono superare « di norma » il numero di 20 alunni. Eppure, nonostante le ripetute circolari emesse dal MIUR, tutte volte a raccomandare il rispetto della normativa, la realtà dei fatti risulta ben diversa, con aule che superano abbondantemente i parametri stabiliti per legge e che costringono le famiglie con figli disabili a rivolgersi ai tribunali per vedere applicate le normative.
Si ricorda nella relazione dell’on. Casa che , a supporto della proposta di legge, oltre al buon senso e alla volontà di difendere la sicurezza degli alunni e la qualità della didattica, ci sono le pronunce del tribunale amministrativo regionale (TAR) Molise, che già nel 2012 con le sentenze nn. 144 e 145 hanno annullato alcuni provvedimenti di accorpamento di più classi composte da pochi alunni finalizzati a costituirne un minor numero ma con moltissimi studenti. Le norme richiamate dai giudici e poste a fondamento delle decisioni del TAR sono particolarmente interessanti e tra queste si ricordano le citate norme di cui ai decreti ministeriali 18 dicembre 1975 e 26 agosto 1992.
E’ oltremodo significativo che, a seguito del tentativo da parte delle amministrazioni scolastiche regionali di eccepire che tali norme fossero in realtà state automaticamente abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, il TAR abbia chiaramente affermato che le norme contenute in un decreto del Presidente della Repubblica sono a carattere generale, mentre quelle contenute in un decreto ministeriale sono speciali e dunque, per legge, non possono essere abrogate da norme generali poiché riguardano specificamente la “ tutela al diritto alla salute e alla sicurezza”.
Lo Snals confida nel buon esito della discussione in Parlamento della proposta in oggetto e nella veloce esecutività della modifica dell’art. 64 del Decreto legge n. 112 del 2008.
Si allega il testo della proposta di legge contenente la formulazione di due articoli in sostituzione alla norma contenuta nell’art. 64.