Art. 14
“Pensione quota 100 e altre disposizioni pensionistiche”
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Note
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1) Durata e requisiti
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- In via sperimentale triennio 2019/2021
- 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.
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Il requisito anagrafico sarà adeguato all’aspettativa di vita
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2) Cumulo contributivo
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-Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, non titolari di trattamento pensionistico, possono ai fini del raggiungimento del requisito dell’anzianità contributiva, cumulare i periodi non coincidenti.
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3) Non cumulabilità
con altri redditi
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Divieto di cumulo della pensione quota 100 con redditi da lavoro dipendente e autonomo.
Possibilità di cumulare solo redditi da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.
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4) Decorrenza diritto pensione
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Chi ha maturato i requisiti entro il 31.12.2018 ha diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
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Chi ha maturato i requisiti entro dal 1° gennaio 2019 ha diritto al trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
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Solo per i dipendenti privati
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5) Dipendenti di Pubbliche Amministrazione
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Vista la specificità del rapporto di lavoro a questi lavoratori viene applicato quanto riportato ai punti 1) 2) 3).
Per cui le finestre del punto 4) si applicano solo ai dipendenti privati.
Le uscite dei dipendenti pubblici sono cosi regolamentate:
-Chi matura i requisiti entro il 31 marzo 2019 ha diritto alla pensione dal 1° luglio 2019.
-Chi matura i requisiti dal 1° aprile 2019 ha diritto alla pensione trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
-la domanda di pensionamento va presentata all’Amministrazione di appartenenza con 6 mesi di preavviso.
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Ai dipendenti Pubblici sono applicabili i punti 1) 2) e 3)
Il punto 4), invece, è riferito per i soli dipendenti privati.
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Personale scolastico
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Per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Si ricorda il testo del su detto articolo:
“Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.
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Sembrerebbe, quindi, che anche per il personale della scuola ci possa essere la possibilità di pensionamento con quota 100 dal 1.09.2019, per coloro che maturino i requisiti entro il 31.12.2019
Attendiamo disposizioni in merito da parte del Miur e dell’INPS una volta che il decreto sia stato ufficializzato.
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Norme di salvaguardia
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-Ai fini della decorrenza della pensione anticipata valgono le disposizioni dell’ultimo ente pensionistico di iscrizione.
- Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli.
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