L’INPS, con il messaggio n. 273, del 19/1/2018, ha fornito precisazioni nel caso di rideterminazione del provvedimento di ricongiunzione ai sensi dell’art. 2, della legge n. 29/1979, nell’ambito della Gestione Dipendenti Pubblici.
Nel rinviare per completezza d’informazione al testo completo del suddetto messaggio, si evidenzia che:
- l’onere rideterminato non è soggetto a compensazione per cui in tali fattispecie si provvede a rimborsare all’interessato l’importo già versato relativo al provvedimento annullato e ad attivare un nuovo piano di ammortamento in caso di pagamento rateale del nuovo provvedimento;
- la compensazione dell’onere consiste nella detrazione degli importi già versati dall’interessato e relativo al provvedimento precedentemente emesso.