Fonte normativa
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· Messaggi Inps 3265 del 9 agosto 2017, 3384 del 31 agosto 2017 e 4282 del 31 ottobre 2017
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Assenza del lavoratore al domicilio di reperibilità
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· In caso di assenza del lavoratore pubblico al domicilio di reperibilità, il medico legale deve sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale.
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Il procedimento sulla giustificazione o meno per l’assenza al domicilio
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· Il procedimento sulla giustificazione o meno del lavoratore per la sua assenza al domicilio è deciso esclusivamente dal datore di lavoro, a seguito di un’istruttoria di cui però può far parte anche la valutazione tecnica degli Uffici medico legali dell’Inps sull’esame delle giustificazioni eventualmente addotte dal lavoratore.
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Giustificazioni di tipo amministrativo
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· E’ di esclusiva competenza del datore di lavoro pubblico la valutazione della giustificazione dell’assenza nel caso in cui il lavoratore produca una documentazione di tipo amministrativo o anche di tipo sanitario, dal cui esame però non si possa concludere per la giustificabilità (es. visita medica o esame specialistico che non riveste carattere d’urgenza) o non produca alcun documento giustificativo.
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Giustificazioni di tipo sanitario
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· Se il lavoratore produce documenti giustificativi di carattere medico, il cui esame consente per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, l’Ufficio medico legale dell’Inps nell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” dovrà valorizzare il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile”.
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Comunicazione delle informazioni al datore di lavoro
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· In attesa del rilascio di aggiornamenti procedurali che consentiranno di comunicare con il datore di lavoro in via automatizzata, l’informazione perverrà al datore di lavoro per il tramite del lavoratore, che gli consegnerà copia del documento “Visita medica di controllo” con le relative annotazioni.
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Assenza alla visita ambulatoriale
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· Qualora il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, ma provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, l’Ufficio medico legale dell’Inps non procederà al loro esame, salvo esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico.
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