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Permessi retribuiti per il diritto allo studio

Scheda sintetica

Scheda sintetica sui permessi retribuiti per il diritto allo studio di cui all’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395.

La domanda di richiesta dei suddetti permessi è per l’anno solare 2018; per la normativa di riferimento consultare gli USR.

 

Fonte normativa

·         Contratto Collettivo Integrativo Regionale valido per l’anno solare 2018.

·         Note USR 

La data di scadenza per la domanda

·         La domanda per l’anno solare 2018 va presentata entro mercoledì 15 novembre 2017 al Dirigente Scolastico della scuola di servizio.

·         Va utilizzato esclusivamente il fac-simile allegato alla nota dell’USR.

·         Il termine del 15 novembre va rispettato anche da parte di coloro che non hanno ancora sostenuto le eventuali prove di accesso ai corsi di studio per i quali intendono chiedere i permessi. In tal caso saranno ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi. La riserva deve essere sciolta entro il 31 dicembre.

Destinatari

·         Oltre al personale con contratto a tempo indeterminato, può fruire dei permessi anche il personale con contratto a tempo determinato assunto:

  • fino al termine dell’anno scolastico;
  • fino al termine delle attività didattiche;
  • fino alla nomina dell’avente diritto, su posto vacante o disponibile.

·         Nel caso di nomina fino all’avente diritto, la mancata conferma comporta la perdita del diritto, ferme restando le ore eventualmente già fruite.

Corsi di studio la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi

·         I corsi di studio, specializzazione e qualificazione professionale, la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi retribuiti, sono indicati nell’art. 4 del CIR e sono riportati nel fac-simile della domanda in ordine di priorità.

·         Sono compresi anche i corsi per il conseguimento dei 24 CFU necessari per l’accesso al concorso di docente nella scuola secondaria.

Calcolo del contingente

·         Anche per il 2018 si procederà al calcolo del contingente del 3% degli aventi diritto nonché alla formulazione delle graduatorie dei richiedenti a livello provinciale anziché a livello di singola istituzione scolastica.

Pubblicazione della graduatoria provvisoria

·         Gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno alla pubblicazione della graduatoria provvisoria di norma entro il 15 dicembre assegnando 5 giorni per gli eventuali reclami.

Pubblicazione delle graduatorie definitive

·         Resta confermata la data del 31 dicembre per la pubblicazione delle graduatorie definitive da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

Durata massima dei permessi

·         I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di:

  • 150 ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31 agosto;
  • 125 ore annue individuali al personale a tempo determinato fino al 30 giugno;
  • 75 ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31 agosto o in proporzione con nomina fino al 30 giugno iscritto a corsi di laurea in regime di part-time;
  • 75 ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31 agosto o in proporzione con nomina fino al 30 giugno iscritto ai corsi per il conseguimento dei 24 CFU;
  • 15 ore annuali individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno per sostenere esami singoli a integrazione del piano di studi del corso di laurea già concluso;
  • 30 ore per tutti gli altri corsi erogati on line.

·         Per il  personale con orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA le ore spettano in proporzione all’orario svolto.

Fruizione dei permessi

·         I permessi possono essere concessi:

  • per la frequenza dei corsi, compreso l’eventuale tirocinio o attività di laboratorio, se parti integranti del corso;
  • limitatamente al personale non di ruolo, per sostenere gli esami.

Personale che ha comunque diritto ai permessi

·         Hanno diritto a fruire dei permessi senza gravare sul contingente del 3%:

  • i docenti di scuola primaria ammessi ai corsi di formazione in lingua inglese;
  • i docenti di scuola secondaria di secondo grado ammessi ai corsi con metodologia CLIL.
 

 

Scadenze di: ottobre 2024