L’INAIL, in attuazione dell’art. 3, co. 3-bis, del DL 30/12/2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2/2017, n. 19, con la Circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, ha fornito le prime indicazioni operative in tema di comunicazione delle assenze per infortuni sul lavoro.
Nel rinviare per completezza di informazione al testo completo della suddetta circolare, si riportano di seguito gli aspetti salienti della stessa.
Obblighi datori di lavoro
Ai fini statistici ed informativi, a decorrere dal 12 ottobre 2017, tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare, in via telematica, all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
Per gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del DPR 30/6/1965, n. 1124, e successive modificazioni, apportate, da ultimo con D.Lgs. 14/9/2015, n. 151 e secondo le indicazioni fornite con le circolari emanate a riguardo dall’Inail.
Sanzioni
Il mancato rispetto dei termini per la comunicazione d’infortunio comporta le seguenti sanzioni:
- per l’infortunio di un solo giorno, sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro;
- per gli infortuni superiori a tre giorni, sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.
Obblighi per il lavoratore
Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea