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04-09-2017 n. 150 - D.P.C.M.

Argomenti trattati: DPCM, APE, Pensioni - pensionati,
Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

4 settembre 2017, n. 150

Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia  di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). (17G00164)

(GU n.243 del 17-10-2017)

 

 Vigente al: 18-10-2017 

 

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto l'articolo 1, comma 166, della legge  11  dicembre  2016,  n. 232,  che  istituisce,  a  decorrere  dal  1°  maggio  2017,  in  via sperimentale fino al  31  dicembre  2018,  l'anticipo  finanziario  a garanzia pensionistica;

  Visto, in particolare, l'articolo 1,  comma  175,  della  predetta legge n. 232 del 2016, che demanda a un decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 166 a 174 dell'articolo 1 della medesima  legge  e  degli ulteriori  criteri,  condizioni  e  adempimenti  per   l'accesso   al finanziamento, nonche' la disciplina dei criteri, delle condizioni  e delle modalita' di funzionamento del fondo  di  garanzia  di  cui  al comma 173 dell'articolo 1 della medesima legge e  della  garanzia  di ultima istanza dello Stato;

  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

  Visto l'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che modifica l'articolo 1, comma 173, della legge 11  dicembre  2016, n. 232;

  Sentito l'INPS, per i profili di competenza  inerenti  alle  misure previste dalle citate disposizioni di cui all'articolo  1,  commi  da 166 a 178, della citata legge n. 232 del 2016;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2017;

  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali, espresso nella riunione del 26 luglio 2017;

  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini delle disposizioni contenute  nel  presente  decreto  si intendono per:

  a) accordi quadro: congiuntamente l'accordo quadro tra  i  Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle  finanze e l'associazione bancaria italiana, e l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie, ai sensi dell'articolo  1,  comma  169,  della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come regolati dall'articolo 11;

  b) anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE): il prestito di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della  legge  11  dicembre 2016, n. 232;

  c) contratto di finanziamento: il contratto concluso tramite flusso telematico tra il richiedente e l'istituto finanziatore di  cui  alla lettera  l),  mediante  il  quale  sono  regolati  i  termini  e   le condizioni, in conformita' all'articolo 1, commi da 166 a 178,  della legge 11 dicembre 2016, al  presente  decreto  nonche'  agli  accordi quadro di cui alla lettera a), ai fini dell'erogazione e del rimborso del finanziamento di cui alla lettera d);

  d) finanziamento: l'ammontare complessivo del  prestito  erogato  a titolo di APE durante la fase di erogazione, comprensivo dell'importo dei premi assicurativi complessivamente pattuiti e della  commissione di  accesso  al   fondo   di   garanzia,   anticipati   dall'istituto finanziatore per conto del richiedente;

  e) fondo di garanzia o fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  i  cui  interventi  sono assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato  quale  garanzia  di  ultima istanza;

  f) gestore: l'Istituto nazionale di previdenza sociale  (INPS),  al quale e' affidata la gestione del fondo di garanzia,  sulla  base  di un'apposita convenzione da stipulare tra  lo  stesso  Istituto  ed  i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

  g) impresa  assicuratrice:  l'impresa  assicuratrice  che  aderisce all'accordo quadro tra  i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese  assicurative  primarie,  ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11  dicembre  2016,  n. 232 e di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto;

  h) interessi contrattuali: l'ammontare complessivo degli  interessi contrattuali maturati sul finanziamento;

  i) debito residuo: l'ammontare del  finanziamento  e  dei  relativi interessi contrattuali non ancora rimborsati, da  restituire  secondo il piano di ammortamento;

  l) istituto finanziatore: la banca  o  l'intermediario  finanziario che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri  del  lavoro  e  delle politiche sociali e dell'economia e delle  finanze  e  l'associazione bancaria italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto;

  m) piano di ammortamento: il piano di ammortamento per il  rimborso del debito residuo, definito ai sensi degli  accordi  quadro  di  cui all'articolo 11, comma 1.

 

Art. 2

Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di accesso  all'APE, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento  del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato,  di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

Art. 3

Soggetti beneficiari

  1. Possono richiedere  l'APE  i  soggetti  iscritti  alle  gestioni previdenziali individuate dall'articolo 1, comma 167, della legge  11 dicembre 2016, n. 232, che risultino in possesso, congiuntamente, dei requisiti previsti dal medesimo comma.

  2. Il requisito anagrafico che consente la maturazione del  diritto alla pensione di vecchiaia entro 3  anni  e  7  mesi  dalla  data  di domanda di APE tiene conto  dell'adeguamento  agli  incrementi  della speranza di vita dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico, ai sensi  della  normativa  vigente  e,  in  particolare,  di  quanto disposto dall'articolo 24, comma  9,  del  decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214.

  3. Coloro che hanno maturato i requisiti in una data  compresa  tra il 1° maggio 2017 e  la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, come certificata dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, possono richiedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso la domanda di  APE  di  cui  all'articolo  7,  la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere  dalla suddetta data di maturazione dei requisiti.

  4. Non possono ottenere  l'APE  i  soggetti  gia'  titolari  di  un trattamento pensionistico diretto ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  5. In caso di liquidazione  di  trattamenti  pensionistici  diretti prima del perfezionamento del diritto  alla  pensione  di  vecchiaia, l'erogazione dell'APE viene interrotta e, fatto salvo il ricorso  del soggetto richiedente all'estinzione anticipata  di  cui  all'articolo 12,  l'istituto  finanziatore   comunica   all'INPS   il   piano   di ammortamento  rideterminato  e  l'importo   della   nuova   rata   di ammortamento da trattenere sulla pensione, con le modalita'  previste dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1. In tale ipotesi, l'impresa assicuratrice rimborsera' al soggetto richiedente la  parte di premio non goduta, secondo le  modalita'  e  i  termini  stabiliti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2, e  il  fondo  di garanzia  corrispondera'  la  quota  parte   non   utilizzata   della commissione per l'accesso al fondo,  secondo  le  modalita'  previste dalle istruzioni operative di cui all'articolo 19.

 

Art. 4

Domanda di certificazione del diritto all'APE

  1. La domanda di certificazione del diritto all'APE  e'  presentata dal  soggetto  richiedente  all'INPS  direttamente  o  attraverso  un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, specificamente delegato dal richiedente,  rispetto  al  quale  l'INPS verifica, in conformita'  alle  norme  vigenti,  la  validita'  della delega.  La  domanda,  predisposta  secondo   il   modello   di   cui all'allegato  1,   e'   inviata   secondo   le   modalita'   previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.  Al richiedente e' rilasciata l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Art. 5

Certificazione del diritto all'APE

  1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della   domanda   di certificazione del diritto all'APE, l'INPS  comunica  al  richiedente per via telematica  tramite  il  sito  istituzionale,  nella  sezione riservata al richiedente  e  con  contestuale  invio  dell'avviso  di comunicazione  di  avvenuta  pubblicazione  all'indirizzo  di   posta elettronica fornito dal richiedente nella domanda di certificazione:

  a) la certificazione del diritto all'APE, qualora sia accertato  il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo  3.  In tal  caso,  l'INPS  comunica  al  soggetto  richiedente  la  data  di maturazione dei requisiti anagrafici per la domanda  di  APE  di  cui all'articolo 3, nonche' gli importi  minimo  e  massimo  della  quota mensile di APE ottenibile, in base ai criteri di cui all'articolo  6, commi da 1  a  4,  vigenti  alla  data  della  certificazione,  fermo restando che tali importi  saranno  successivamente  riverificati  ai sensi dell'articolo 6 al momento della domanda di APE;

  b) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il  possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 commi 1,  2  e 3.

  2. La certificazione del  diritto  all'APE  e'  effettuata  tenendo conto delle  disposizioni  e  condizioni  vigenti  al  momento  della domanda  di  certificazione,  sulla  base  degli  elementi  e   delle informazioni presenti negli archivi dell'INPS.

 

Art. 6

Importo minimo e massimo del diritto di APE ottenibile

  1. L'importo minimo della quota di APE ottenibile  e'  pari  a  150 euro mensili.

  2. Ai fini della determinazione dell'importo  massimo  della  quota mensile di APE ottenibile, l'INPS  determina  l'importo  mensile  del trattamento pensionistico al lordo  dell'imposta  sul  reddito  delle persone  fisiche   calcolato   sulla   base   dei   coefficienti   di trasformazione vigenti alla data della domanda  di  APE,  e  relativi all'eta' posseduta alla stessa data per  i  soggetti  con  anzianita' contributiva dal 1° gennaio 1996 e relativi all'eta' di pensionamento di vecchiaia  per  i  soggetti  con  anzianita'  contributiva  al  31 dicembre 1995. A  tal  fine,  il  calcolo  dell'importo  mensile  del trattamento pensionistico deve essere  effettuato  sulla  base  degli elementi presenti negli archivi dell'INPS.

  3. L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non puo' superare rispettivamente:

  a)  il  75  per  cento   dell'importo   mensile   del   trattamento pensionistico, se la durata dell'erogazione dell'APE e'  superiore  a 36 mesi;

  b)  l'80   per   cento   dell'importo   mensile   del   trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 24 e 36 mesi;

  c)  l'85   per   cento   dell'importo   mensile   del   trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 12 e 24 mesi;

  d)  il  90  per  cento   dell'importo   mensile   del   trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' inferiore a  12 mesi.

  4. In aggiunta ai limiti di cui  al  comma  3,  si  applica  quanto previsto dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in merito all'importo della pensione  al  netto  della  rata  di ammortamento corrispondente all'APE richiesta.

  5. Fermo restando quanto previsto  ai  commi  3  e  4,  l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile  deve  essere  tale  da determinare, al momento della domanda di APE, di cui all'articolo  7, una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali  rate  per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione  dell'APE,  non  risulti  superiore  al   30   per   cento dell'importo mensile  del  trattamento  pensionistico,  al  netto  di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni  divorzili, di  mantenimento  dei  figli  e  di  assegni  stabiliti  in  sede  di separazione tra i coniugi.

  6. Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo della  quota mensile di APE ottenibile ai sensi del comma 5,  l'ammontare  massimo della quota mensile di APE ottenibile e' calcolato sulla  base  degli elementi forniti sotto la responsabilita' del richiedente e con piena manleva dell'INPS.

  7. Ai soli fini dei commi 3 e 5, l'importo di cui  al  comma  2  e' considerato al netto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche dovuta  per  il  solo  reddito  da  pensione,  inclusa  l'addizionale regionale, escluse le addizionali comunali e applicando le detrazioni di  imposta  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  vigenti  alla data della certificazione del diritto all'APE.

 

Art. 7

Domanda di APE

  1. Il soggetto in possesso della certificazione di cui all'articolo 5 presenta la domanda di APE all'INPS attraverso l'uso dell'identita' digitale SPID almeno di secondo livello, secondo  i  modelli  di  cui agli allegati 2,  3  e  4.  La  domanda  e'  sottoscritta  con  firma elettronica avanzata ed inviata per via telematica  tramite  il  sito istituzionale dell'INPS, direttamente o attraverso  un  intermediario autorizzato  ai  sensi  della  legge   30   marzo   2001,   n.   152, specificamente delegato dal richiedente,  rispetto  al  quale  l'INPS verifica, in conformita'  alle  norme  vigenti,  la  validita'  della delega. Al richiedente e' inoltre rilasciata da  parte  dell'istituto finanziatore e dell'impresa  assicuratrice,  con  adeguate  modalita' informatiche, l'informativa ai sensi  dell'articolo  13  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  2. Nella domanda di APE sono ricomprese:

  a) la proposta del  contratto  di  finanziamento,  con  indicazione dell'istituto finanziatore prescelto;

  b) la proposta di contratto di assicurazione contro il  rischio  di premorienza, con indicazione dell'impresa assicuratrice prescelta;

  c) l'istanza di accesso al fondo di garanzia.

  3. Contestualmente alla domanda di  APE,  il  soggetto  richiedente presenta all'INPS  domanda  di  pensione  di  vecchiaia,  secondo  il modello di cui all'allegato 5.

  4. Si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, secondo e terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  fermo  restando che i termini per il recesso decorrono dalla data di  perfezionamento dell'APE di cui al comma 15. In caso  di  recesso  dal  contratto  di assicurazione, la domanda di APE, il contratto di  finanziamento,  la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al  fondo  di garanzia sono inefficaci. Parimenti, in caso di recesso dal contratto di finanziamento,  il  contratto  di  assicurazione,  la  domanda  di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso  al  fondo  di  garanzia sono inefficaci.

  5. Ai  fini  della  sottoscrizione  della  domanda  di  APE,  della proposta  del  contratto  di  finanziamento  e  della  proposta   del contratto  di  assicurazione  contro  il  rischio   di   premorienza, l'identificazione del soggetto richiedente  e'  effettuata  dall'INPS con il sistema SPID almeno di  secondo  livello.  Si  applica  quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, sesto periodo,  della  legge  11 dicembre 2016, n. 232.

  6. Nella domanda di APE il soggetto richiedente indica:

  a) di voler accedere o meno al finanziamento supplementare al  fine di poter garantire l'erogazione dell'APE fino all'effettiva  eta'  di pensionamento qualora nella fase di  erogazione  dell'APE  intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita  ai sensi della normativa vigente;

  b) l'ammontare della quota mensile di APE, nei limiti  dell'importo minimo e dell'importo massimo ai sensi dell'articolo 6;

  c) l'importo di eventuali rate per debiti erariali;

  d)  l'importo  di  eventuali  rate  per  prestiti  con  periodo  di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE;

  e) l'importo di eventuali assegni divorzili,  di  mantenimento  dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

  7. Sulla base della quota mensile di APE richiesta,  anche  per  le finalita'  di  cui  all'articolo  8,  e'  determinata  la   rata   di ammortamento mensile che  deve  essere  compatibile  con  l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile  determinato  ai  sensi dell'articolo 6. Il piano di ammortamento e' definito sulla  base  di quanto previsto nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.

  8. Nella domanda di APE, il soggetto di cui al  comma  1  dichiara, sotto la sua responsabilita', di:

  a) non avere, nei confronti  delle  banche  o  di  altri  operatori finanziari,   esposizioni   per   debiti   scaduti   o    sconfinanti (intendendosi con cio' l'utilizzo di fondi in eccedenza  rispetto  al saldo del conto corrente, in assenza di apertura di  credito,  ovvero in eccedenza rispetto all'apertura di credito concessa) e non  pagati da oltre novanta giorni;

  b) non essere a conoscenza di essere attualmente  registrato  negli archivi della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia e  non aver ricevuto comunicazioni relative all'iscrizione in un sistema  di informazioni   creditizie   gestito   da   soggetti   privati,    per l'inadempimento di uno o piu' prestiti, quali mutui, finanziamenti  o altre forme di indebitamento;

  c) non aver avviato o essere oggetto di procedure  di  composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi  della  legge  27  gennaio 2012, n. 3;

  d) non avere  pignoramenti  in  corso  o  estinti  senza  integrale soddisfazione dei creditori;

  e) non avere protesti a proprio  carico  e  non  essere  registrato nell'archivio degli assegni  bancari  e  postali  e  delle  carte  di pagamento irregolari istituito presso la Banca  d'Italia,  denominato centrale di allarme interbancaria - CAI.

  9.  Ai  fini  della  mancata  accettazione  della  domanda  di  cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), non  saranno  considerate  quali condizioni ostative:

  a) in relazione alla lettera a)  del  comma  8,  i  debiti  che  al momento della domanda sono estinti per qualunque causa;

  b) in relazione alle lettere c) ed e) del comma 8, rispettivamente, qualora  si  sia  verificata,  la   chiusura   della   procedura   di composizione  della  crisi,  la  cancellazione  dell'elevazione   del protesto e la cancellazione della registrazione dall'archivio  presso la centrale di allarme interbancaria - CAI;

  c) in relazione alla lettera  d)  del  comma  8,  l'essere  decorsi trentasei  mesi  dall'estinzione  non  satisfattiva  della  procedura esecutiva.

  10. Al momento di presentazione  della  domanda  di  APE,  e'  resa disponibile l'informativa precontrattuale e  contrattuale,  anche  ai fini della normativa in tema di trasparenza delle  operazioni  e  dei servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento  della  Banca d'Italia del 29 luglio 2009, rilasciata dall'istituto finanziatore  e dall'impresa assicuratrice con modalita' informatiche adeguate.

  11.  L'INPS  trasmette  all'istituto  finanziatore   indicato   dal richiedente,  mediante  flusso  telematico,  secondo   le   modalita' stabilite dall'accordo quadro di cui all'articolo  11,  comma  1,  la domanda di APE con la proposta di contratto di  finanziamento  e  con evidenza dell'importo della commissione di accesso al  fondo  di  cui all'articolo  13;  l'INPS  trasmette  la  proposta  di  contratto  di assicurazione  contro   il   rischio   di   premorienza   all'impresa assicuratrice scelta dal richiedente.

  12.  L'istituto  finanziatore  trasmette  all'INPS  e  al  soggetto richiedente,  mediante  flusso   telematico,   l'accettazione   della proposta  di   contratto   di   finanziamento,   ovvero   l'eventuale comunicazione di mancata  accettazione  della  stessa,  ai  sensi  di quanto previsto all'articolo  8,  nei  termini  e  con  le  modalita' previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.

  13. L'INPS mette a disposizione dell'impresa assicuratrice indicata dal soggetto richiedente, mediante flusso telematico,  l'accettazione della proposta di contratto di finanziamento da  parte  dell'istituto finanziatore.

  14. L'impresa assicuratrice accetta la proposta di assicurazione  e la trasmette all'INPS e  al  soggetto  richiedente,  mediante  flusso telematico, nei termini e  con  le  modalita'  previsti  dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2.

  15. L'APE si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico,  nella  sezione  riservata  al  richiedente   sul   sito istituzionale INPS, l'accettazione del contratto di  finanziamento  e l'accettazione della proposta di assicurazione. La pubblicazione  dei predetti  documenti  e'  contestualmente  comunicata   dall'INPS   al richiedente all'indirizzo di posta elettronica fornito  dallo  stesso nella domanda di APE, con modalita' che rispettino  il  principio  di minimizzazione  dei   dati.   Il   richiedente   puo'   delegare   un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, alla verifica dello stato della documentazione relativa alla  domanda di APE.

  16.  Qualora  nella  fase   di   erogazione   dell'APE   intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita  ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma  2,  l'ammontare  del finanziamento e la  relativa  durata  sono  rideterminati  in  misura corrispondente alle variazioni  disposte  ai  sensi  della  normativa vigente, a meno che il richiedente non abbia  espresso,  in  sede  di domanda  di  APE,  la  volonta'  di  non  voler   accedere   a   tale finanziamento supplementare. L'ammontare  massimo  del  finanziamento supplementare e le modalita' di rideterminazione del finanziamento  e del debito  residuo,  comprensivo  della  quota  relativa  al  premio assicurativo, e del relativo piano di ammortamento, sono disciplinati nell'ambito dei rispettivi accordi quadro  di  cui  all'articolo  11, fermo restando che il finanziamento supplementare, qualora  richiesto in sede di domanda di APE, e' incluso  nelle  valutazioni  svolte  ai sensi dell'articolo  6  ai  fini  dell'accertamento  delle  cause  di mancata  accettazione  della  proposta  di   finanziamento   di   cui all'articolo  8,  comma  1,  lettera  b),   e,   pertanto,   previsto originariamente  nel  contratto  di   finanziamento,   senza   alcuna successiva verifica da parte dell'istituto  finanziatore  al  momento dell'adeguamento.  Ai  fini   dell'articolo   124-bis   del   decreto legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   la   rideterminazione dell'ammontare  del  finanziamento  ai  fini   dell'adeguamento   dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai  sensi  di  quanto disposto  dall'articolo  3,  comma  2,  non  costituira'  un  aumento significativo dell'importo totale del credito. 

 

Art. 8

Mancata accettazione del contratto di finanziamento

  1. L'istituto finanziatore, sulla base delle verifiche abitualmente svolte per analoghe tipologie di finanziamento, nei termini e con  le modalita' definite ai sensi dell'accordo quadro di  cui  all'articolo 11, comma 1, non accetta la proposta di  contratto  di  finanziamento nei seguenti casi:

  a) errori o mancanze nelle dichiarazioni  effettuate  dal  soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda  di  APE,  secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 6;

  b) se la quota mensile di APE richiesta e' superiore  all'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile  determinato  ai  sensi dell'articolo 6;

  c) il soggetto richiedente si trovi in una delle condizioni di  cui all'articolo  7,  comma  8,  ovvero  abbia  reso  dichiarazioni   non veritiere in relazione a una o piu' delle predette situazioni.

  2.  L'istituto  finanziatore  trasmette  all'INPS  e  al   soggetto richiedente, mediante  flusso  telematico,  la  mancata  accettazione della proposta di contratto di finanziamento.

  3. In caso di mancata accettazione della proposta di  contratto  di finanziamento da parte  dell'istituto  finanziatore,  la  domanda  di pensione di vecchiaia, la proposta di assicurazione  e  l'istanza  di accesso al fondo  di  garanzia  sono  prive  di  effetti.  E'  sempre possibile procedere ad una nuova domanda di APE.

  4. Le controversie che possono sorgere tra il soggetto  richiedente e l'istituto finanziatore in relazione  alla  domanda  di  APE  e  al contratto di finanziamento possono essere  devolute,  anche  per  gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4  marzo  2010, n. 28,  a  sistemi  alternativi  di  risoluzione  delle  controversie definiti in sede di  accordi  quadro  di  cui  all'articolo  11,  che saranno altresi' inclusi nel modello di contratto  di  finanziamento.

Gli  accordi  quadro,  per  i  rispettivi  profili   di   competenza, disciplinano  i  profili  di  vincolativita'  dei  suddetti   sistemi alternativi di risoluzione delle controversie,  prevedendo  l'obbligo per gli istituti finanziatori di conformarsi a  quanto  stabilito  in sede di mediazione o proposta  conciliativa,  qualora  accettata  dal richiedente.

 

Art. 9

Obblighi degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici

  1. Gli  obblighi  previsti  dall'articolo  125-bis,  comma  4,  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si considerano assolti mediante la messa a  disposizione  gratuita  da  parte  dell'istituto finanziatore di una tabella relativa al piano di ammortamento e di un quadro dell'andamento  del  rapporto,  aggiornati  almeno  una  volta l'anno,  in  formato  elettronico.  Tale   documentazione   e'   resa disponibile al soggetto  finanziato  tramite  il  sito  istituzionale dell'INPS, per conto dell'istituto finanziatore.

  2.  Ai  fini  dell'assolvimento   dell'obbligo   di   comunicazioni periodiche,   l'impresa   assicuratrice   mette    gratuitamente    a disposizione del soggetto  assicurato  le  informazioni  relative  al premio versato, in formato elettronico. Tale documentazione  e'  resa disponibile al soggetto  finanziato  tramite  il  sito  istituzionale dell'INPS, per conto dell'impresa assicuratrice.

  3. L'erogazione del prestito ha inizio entro il  trentesimo  giorno lavorativo successivo alla data del perfezionamento dell'APE  di  cui all'articolo  7,  comma  15,  tempestivamente  comunicata   dall'INPS all'istituto  finanziatore.  L'istituto  finanziatore  accredita  sul conto  corrente  indicato  dal  richiedente  ed  a  lui  intestato  o cointestato, il prestito erogato su base mensile fino  alla  data  di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia  ai  sensi  di quanto disposto dalla normativa vigente e dall'articolo 3,  comma  2, ovvero fino alla precedente data di accesso alla pensione diretta.

  4. L'istituto finanziatore provvede al versamento della commissione di accesso al fondo, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  dandone  comunicazione  al  gestore,  e provvede  al  pagamento  del  premio  della  copertura   assicurativa all'impresa assicuratrice indicata dal richiedente.

 

Art. 10

Obblighi dell'INPS

  1. Fermo restando quanto previsto dal sesto  periodo  dell'articolo 1, comma 171, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  in  caso  di incapienza della pensione mensile, l'INPS trattiene dalla pensione il massimo importo  consentito  dalla  legge  e  lo  versa  all'istituto finanziatore.  Nei  successivi  centottanta  giorni  dalla  data   di scadenza della medesima rata, l'INPS trattiene dalle rate di pensione mensili  erogate   al   richiedente   l'importo   mancante   per   il completamento  del  pagamento  della  rata   inevasa   e   lo   versa all'istituto finanziatore unitamente alle rate correnti.

  2. L'INPS predispone sul suo portale uno strumento  di  simulazione che consente al richiedente di calcolare l'ammontare  della  rata  di ammortamento in funzione dell'importo del finanziamento.

  3. In caso di premorienza del richiedente,  l'INPS  si  impegna  ad informare, in via telematica,  l'istituto  finanziatore  e  l'impresa assicuratrice della morte del soggetto richiedente entro  il  termine di dieci giorni  dalla  ricezione  della  variazione  anagrafica  per decesso da parte dell'ufficiale d'anagrafe, ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, o del certificato di accertamento del decesso da parte del medico necroscopo, ai sensi dell'articolo 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non  rispondendo  di eventuali ritardi nelle comunicazioni da parte dei soggetti preposti, come identificati.  L'impresa  assicuratrice  provvede  al  pagamento della prestazione assicurata nei termini e con le modalita'  previsti dagli accordi quadro.

  4. L'INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri,  al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del  lavoro  e delle   politiche   sociali,   relazioni    trimestrali    contenenti informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, ripartite  anche  in base   all'eta'   dei   soggetti   richiedenti,   all'ammontare   del finanziamento richiesto, alle richieste di estinzione  anticipata  ed altre variazioni dei piani di ammortamento al fine  di  garantire  il monitoraggio dello stato di attuazione dell'APE.

 

Art. 11

Accordi Quadro con gli istituti finanziatori e le imprese assicurative

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali  stipulano  con   l'associazione bancaria italiana un accordo quadro per definire, in particolare,  il tasso di interesse da corrispondere sul finanziamento,  in  relazione all'evoluzione dei parametri di riferimento, i termini e le modalita' di  adesione  da  parte  degli  istituti  finanziatori   nonche'   le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi  tra  INPS, istituti finanziatori e imprese assicurative, sentito il Garante  per la protezione dei dati  personali  e  trasmesso  all'Autorita'  della concorrenza e del mercato per i profili di  competenza.  Nell'accordo quadro  sono  regolati  anche  gli  effetti  della  liquidazione  dei trattamenti  pensionistici  diretti  prima  del  perfezionamento  del diritto   alla   pensione   di   vecchiaia   e    quelli    derivanti dall'adeguamento del requisito anagrafico alla speranza  di  vita  di cui all'articolo 3, comma 2, il modello di contratto di finanziamento e le  relative  condizioni,  nonche'  la  definizione  del  piano  di ammortamento per il rimborso del debito residuo.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali  stipulano  con   l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre  imprese  assicurative primarie un accordo quadro per definire, in  particolare,  la  misura del premio assicurativo del rischio di premorienza, i  termini  e  le modalita' di  adesione  da  parte  delle  imprese  assicuratrici,  le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi  tra  INPS, istituti finanziatori e imprese assicurative, sentito il Garante  per la protezione dei dati personali,  e  trasmesso  all'Autorita'  della concorrenza e del mercato per i profili di  competenza.  Nell'accordo quadro  sono  regolati  anche  gli  effetti  della  liquidazione  dei trattamenti  pensionistici  diretti  prima  del  perfezionamento  del diritto alla pensione di vecchiaia e  gli  effetti  di  un  eventuale adeguamento del requisito anagrafico alla speranza  di  vita  di  cui all'articolo 3, comma 2, nonche' le condizioni generali e particolari di  assicurazione  che  devono  essere   utilizzate   dalle   imprese assicuratrici per la stipula dei relativi contratti.

  3. Possono aderire all'accordo quadro di cui al comma 2 le  imprese assicuratrici operanti in Italia da almeno  3  anni,  che  presentino fondi propri, come definiti al Capo IV del regolamento delegato  (UE) n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre  2014,  che  integra  la direttiva 2009/138/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilita' II ), per un ammontare non inferiore al 140 per cento del solvency capital requirement determinato secondo la formula standard, di cui alla direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre  2009,  o  secondo  i  propri modelli  interni,  se  previamente  autorizzati   dall'Autorita'   di vigilanza.

  4. Gli istituti finanziatori e  le  imprese  assicurative  aderenti agli accordi quadro  possono,  con  successivo  accordo  di  servizio stipulato con l'INPS, affidare all'ente previdenziale  il  compimento delle  attivita'  di  loro   competenza   previste   e   disciplinate dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente decreto, relativamente alla domanda  di  APE,  al perfezionamento dell'APE, alle eventuali  modifiche  contrattuali  ai sensi degli accordi quadro, alla domanda di recesso o  di  estinzione anticipata,  alla  trasmissione  delle  informazioni  periodiche,  ai rapporti con il  fondo  di  garanzia,  ad  eccezione  di  quelle  che costituiscono  esercizio  del  credito,  di  agenzia   in   attivita' finanziaria, di mediazione creditizia.

  5.  Gli   istituti   finanziatori   e   le   imprese   assicurative sottoscrittrici  dell'accordo  di  servizio   esonerano   l'INPS   da responsabilita'  contrattuale  ed  extracontrattuale  connessa   allo svolgimento dei compiti affidati allo  stesso  ente  con  la  stipula dell'accordo di servizio, eccetto dolo e colpa grave.

 

Art. 12

Estinzione anticipata del finanziamento

  1.  I  percettori  dell'APE  possono  fare  domanda  di  estinzione anticipata  parziale  o   totale   del   finanziamento   all'istituto finanziatore tramite il sito istituzionale dell'INPS, secondo  quanto previsto all'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'identificazione del soggetto richiedente l'estinzione e' effettuata  dall'INPS  con  il  sistema  SPID  almeno  di  secondo livello. L'estinzione anticipata totale comporta  l'estinzione  della relativa copertura assicurativa e della relativa garanzia del  fondo. Qualora l'estinzione  anticipata  totale  intervenga  nella  fase  di erogazione del finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia  di cui all'articolo 7 si intende priva di effetti.

  2. A  seguito  della  presentazione  della  domanda  di  estinzione anticipata, l'istituto finanziatore determina l'importo da restituire e lo comunica  al  richiedente.  In  caso  di  estinzione  anticipata parziale, l'istituto finanziatore comunica all'INPS, che  ne  informa il richiedente,  e  all'impresa  assicuratrice,  il  nuovo  piano  di ammortamento  e  l'importo  della  nuova  rata  di  ammortamento   da trattenere sulla pensione.

  3.  L'estinzione  anticipata  si  perfeziona   con   il   pagamento dell'importo da restituire, da parte  del  richiedente,  in  un'unica soluzione, entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  dell'istituto finanziatore di cui al comma 2.  In  caso  di  estinzione  anticipata parziale, e' previsto il pagamento di un  indennizzo  a  ristoro  dei costi amministrativi e di gestione, ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto  legislativo  1°  dicembre  1993,  n.  385,  da  definire nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.

  4.  A  seguito  dell'estinzione   anticipata   totale,   l'istituto finanziatore trasmette all'impresa assicuratrice la comunicazione  di avvenuta  estinzione  e  all'INPS  la   comunicazione   di   avvenuta estinzione e la relativa liberatoria. L'INPS provvede a  interrompere la  trattenuta  sul  primo  rateo  di  pensione   utile.   L'istituto finanziatore provvede a rimborsare al richiedente le  trattenute  sui ratei   di   pensione   indebitamente    incassate    successivamente all'avvenuta estinzione anticipata, totale o parziale.

  5. A seguito dell'estinzione  anticipata,  l'impresa  assicuratrice rimborsa al richiedente la parte di premio  non  goduta,  secondo  le modalita'  e  i  termini  stabiliti  nell'accordo   quadro   di   cui all'articolo 11, comma 2.

  6. A seguito  dell'estinzione  anticipata,  il  fondo  di  garanzia rimborsa al richiedente la quota parte non goduta  della  commissione per l'accesso al fondo, con le modalita'  previste  nelle  istruzioni operative di cui all'articolo 19.

 

Art. 13

Condizioni e modalita' di funzionamento del fondo di garanzia

  1. Il fondo di  garanzia  garantisce  l'80  per  cento  del  debito residuo, nei casi previsti dall'articolo 14.

  2. Il fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto  a quello del gestore, e opera nei limiti delle  risorse  disponibili  e fino ad esaurimento delle stesse.

  3.  La  concessione  della  garanzia  e'  subordinata  all'avvenuto pagamento della commissione di accesso  al  fondo  pari  all'1,6  per cento   dell'importo    di    ciascun    finanziamento,    comunicato tempestivamente al gestore.

  4.  Ai  fini  di  una  sana  e  prudente  gestione  delle   risorse finanziarie assegnate, il gestore effettua, a  valere  sulle  risorse del fondo, un accantonamento a copertura del rischio di  importo  non inferiore a quello della commissione di accesso di cui  al  comma  3. Tale  percentuale  puo'  essere  incrementata  dal  gestore  in  base all'andamento delle escussioni  del  fondo,  dandone  informativa  al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  gestore   provvede, all'atto della ricezione della richiesta di intervento del  fondo  di cui all'articolo  14,  ad  accantonare  un  ammontare  corrispondente all'importo del debito  residuo  garantito  per  il  quale  e'  stato richiesto l'intervento del fondo.

 

Art. 14

Attivazione della garanzia del fondo

  1. La garanzia del fondo puo' essere attivata nei seguenti casi:

  a) ove sia revocata la pensione da parte dell'INPS;

  b) qualora l'ammontare totale delle rate di  ammortamento  dell'APE non corrisposte all'istituto finanziatore  risulti  superiore  a  200 euro e siano trascorsi centottanta  giorni  dalla  data  di  scadenza dell'ultima rata che ha concorso al superamento  del  limite  di  200 euro;

  c) ove l'impresa assicuratrice non adempia all'obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell'APE;

  d)  qualora  il   soggetto   finanziatore,   che   non   e'   stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, abbia erogato successivamente  al  decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei centottanta giorni successivi.

  2. Nei casi di cui al comma 1,  lettera  a),  successivamente  alla comunicazione  di  revoca   della   pensione   da   parte   dell'INPS all'istituto finanziatore, quest'ultimo notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla ricezione della comunicazione dell'INPS, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta  di  intervento  del fondo di garanzia, secondo  l'apposita  modulistica  predisposta  dal gestore.

  3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'istituto finanziatore, trascorsi ulteriori novanta  giorni  dalla  scadenza  indicata  nella stessa lettera b), notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dal decorso degli ulteriori novanta giorni di cui al presente  comma, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento  del fondo di garanzia, secondo  l'apposita  modulistica  predisposta  dal gestore.

  4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'istituto finanziatore, verificato il mancato rimborso dell'impresa  assicuratrice,  notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dall'inadempimento, a  pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento  del  fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal  gestore, corredata della documentazione ivi prevista.

  5. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), l'istituto  finanziatore notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla scadenza del termine di cui alla stessa lettera d), a pena  di  inefficacia  della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia nei limiti delle somme  erogate  dopo  il  decesso  e  non  recuperate,  secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore. 

  6. Entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta di  cui  ai commi 2, 3, 4 e 5, il gestore, verificati i presupposti, provvede  al pagamento all'istituto finanziatore di quanto dovuto.

  7. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al  comma 4, il termine di cui  al  comma  6  e'  sospeso  fino  alla  data  di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del fondo decade qualora la documentazione non pervenga al gestore entro il termine di centottanta giorni dalla data della  richiesta  della  documentazione mancante.

 

Art. 15

Surroga del fondo di garanzia

  1. Per la riscossione dei crediti  rivenienti  dall'intervento  del fondo di garanzia, l'INPS si avvale degli strumenti  derivanti  dalla surroga nei diritti dell'istituto finanziatore previsti dall'articolo 2751-bis,  primo  comma,  numero  1),  del  codice  civile,   nonche' dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui  all'articolo  30 del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  delle  trattenute sulla pensione e di ogni  altro  strumento  di  riscossione  previsto dalle disposizioni di legge. Le  somme  recuperate  confluiscono  nel fondo di garanzia.

  2. In caso di attivazione del  fondo  ai  sensi  dell'articolo  14, comma  1,  lettere  a)  e  b),  l'impresa  assicuratrice  provvede  a rimborsare al fondo l'80 per cento dell'importo del premio non goduto calcolato alla data di risoluzione del contratto di  finanziamento  e all'istituto finanziatore il restante 20 per cento.

 

Art. 16

Inefficacia della garanzia

  1. La garanzia del fondo e'  inefficace  qualora  risulti  che  sia stata concessa sulla base di dati, notizie o  dichiarazioni  mendaci, inesatte  o  reticenti,  se  quantitativamente   e   qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del  fondo,  ove risulti che tale non veridicita' di dati, notizie o dichiarazioni era nota all'istituto finanziatore.

  2. Il gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo  alla inefficacia della garanzia o alla decadenza  ai  sensi  del  presente decreto, comunica al richiedente ed all'istituto finanziatore,  entro il termine di trenta giorni, l'avvio del relativo procedimento.

 

Art. 17

Operativita' della garanzia dello Stato

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 173,  della  legge  11  dicembre 2016, n. 232, gli interventi del fondo sono assistiti dalla  garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

  2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da  parte del fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.

  3. In caso  di  inadempimento  parziale  da  parte  del  fondo,  la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto  dovuto  dal  fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima, ridotto di eventuali pagamenti gia' effettuati dal fondo.

  4. Trascorsi sessanta giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del fondo di garanzia, l'istituto finanziatore  puo'  trasmettere  la richiesta di escussione  della  garanzia  dello  Stato  al  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  -  Direzione VI, e all'INPS.

  5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla  base  delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo  aver  verificato  che  siano  stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure  che  regolano  gli interventi del fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.

  6. Le modalita' di escussione della garanzia e di  pagamento  dello Stato  assicurano  la  tempestivita'  di  realizzo  dei  diritti  del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di  opporre  il beneficio della preventiva escussione.

 

Art. 18

Trattamento e riservatezza dei dati personali

  1. L'INPS, gli istituti finanziatori  e  le  imprese  assicuratrici sono titolari, ciascuno per il  proprio  ambito  di  competenza,  dei trattamenti di dati personali necessari all'attuazione  dell'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  e  del presente decreto.

  2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto  sono svolti  e  conservati  esclusivamente  per  le   finalita'   indicate dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  3. I flussi  informativi  previsti  dagli  accordi  quadro  di  cui all'articolo 11 ed i dati  trattati  dall'INPS  devono  attuarsi  nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30  giugno  2003, n. 196, con particolare  riguardo  alle  misure  di  sicurezza,  alla modalita' di trasmissione e di  accesso  selettivo  e  ai  termini  e modalita' di conservazione dei dati, oltre alla  registrazione  delle operazioni effettuate.

 

Art. 19

Disposizioni finali

  1. Il gestore puo' provvedere alla  predisposizione  di  istruzioni operative volte a definire gli  aspetti  tecnici  e  procedurali  per l'accesso agli interventi del fondo di garanzia,  nell'ambito  e  nel rispetto di quanto  previsto  dal  presente  decreto,  dagli  accordi quadro di cui all'articolo 11 e dalla convenzione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  2. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a legislazione vigente.

  3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

 

Art. 20

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

    Roma, 4 settembre 2017

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri, reg.ne prev. n. 2046

 

Allegato 1 (articolo 4)

Allegato 2  (articolo 7)
Allegato 3  (articolo 7)
Allegato 4  (articolo 7)
Allegato 5  (articolo 7)

 

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