L’INPS con messaggio 3265 del 9.8.2017 ha fornito le prime indicazioni per l’applicazione sperimentale delle norme previste dagli articoli 18 e 22 del D.Lgs. 75/17 che sono entrate in vigore dal 1.9.17.
In sostanza il citato decreto prevede la competenza esclusiva dell’INPS ad effettuare visite mediche di controllo in quanto unico titolare e gestore del “Polo unico per le visite fiscali”.
E’ prevista altresì dal citato decreto l’emanazione di un decreto ministeriale per l’armonizzazione delle fasce di reperibilità tra il settore pubblico e quello privato e per la disciplina dello svolgimento delle visite fiscali.
Restano invariate per il momento le fasce di reperibilità dei lavoratori pubblici per le visite mediche di controllo(VMC). Le nuove disposizioni riguardano il personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, delle Università statali e non statali legalmente riconosciute, degli enti di Ricerca e delle istituzioni AFAM.
Dal 1° settembre 2017, la richiesta di visite mediche di controllo può essere effettuata, da parte delle Pubbliche Amministrazioni tramite PortaleINPS .
L’Istituto con il messaggio 3685 del 26 settembre 2017 (pdf) fornisce ulteriori indicazioni sulle modalità di accreditamento delle Pubbliche Amministrazioniper usufruire del servizio. Il modulo di richiesta delle credenzialiper l’accesso al servizio on line di Richiesta visita medica di controllo, potrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato.
Il datore di lavoro pubblico che richieda una visita medica di controllo dovrà specificare se deve essere effettuata o meno la visita ambulatoriale.Una volta effettuate le visite , l’Inps metterà a disposizione dei datori di lavoro pubblici gli esiti dei verbalimediante i servizi telematici.
Dal 1° settembre 2017 può disporre un numero prestabilito di visite d’ufficio per i casi che, con l’ausilio dei servizi statistici del sistema informativo , hanno una elevata probabilità di essere esposti a riduzione della prognosi.
Anche per le visite d’ufficio dall’INPS verrà restituito al datore di lavoro pubblico l’esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio, per le giustifiche dei quali l’INPS non ha competenza, e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale.Nel caso il dipendente debba allontanarsi dal proprio domicilio per giustificati motivi ha l’obbligo di comunicarlo alla struttura di appartenenza che poi lo comunica all’INPS.
Allegato N.1
Allegato N.2