Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Decreto 26-07-2017 n. 522
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n, 297, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall'art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 come modificata dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 4 giugno 2004 n. 143;
VISTO il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTO l'art. 2, commi 411 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n.244;
VISTO l'art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge del 6 giugno 2008 n. 133;
VISTI gli articoli 678 , comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 20 10 n. 66;
VISTO il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, converti to con modificazioni dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011 che all'art. 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 20 12 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013. n. 104, convertito nella Legge 8 novembre 2013, n.128 ed in particolare l'art.15, comma 2 e seguenti relati vi alla stabilizzazione dei posti di sostegno agli alunni con disabilità;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante ad oggetto "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposi zioni legislative vigenti";
VISTI i D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016, n. 106 del 23 febbraio 2016 e n. 107 del 23 febbraio 2016 di indizione delle procedure concorsuali del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado nonché per i posti di sostegno;
VISTO il D.M. n. 621 del 5 agosto 2016 di autorizzazione del contingente per le nomine in ruolo della scuola dell'infanzia pari a n. 3.619 posti comuni e n. 786 posti di sostegno;
VISTO il successivo D.M. 661 del 31 agosto 2016, con il quale il suindicato contingente della scuola dell'infanzia è stato rideterminato, tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti all'esito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 per tutti i gradi di istruzione, nel numero di 3.632 posti comuni e di 787 posti di sostegno;
VISTO in particolare l'art. 2, comma 3 del richiamato D.M. 661 del 31 agosto 2016;
VISTO l'art. 1, comma 366, della legge n.232 del 2016 (legge di bilancio per l'anno 2017) e l'art.22 ter del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017, relativo al consolidamento di una quota dei posti di organico di fatto in organico di diritto;
VISTO il parere favorevole del Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P.;
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente delle istituzioni scolastiche statali della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado all'esito delle complessive operazioni di mobilità per l'a.s. 2017/2018;
CONSIDERATO che il numero dei posti vacanti e disponibili per il personale docente per la scuola dell'infanzia è pari a n 4.050, di cui n. 2.733 per posti comuni e n. 1.317 per posti di sostegno, per la scuola primaria è pari a n. 11.521 unità, di cui n. 6.685 per posti comuni e n 4.836 per posti di sostegno, per la scuola secondaria di primo è pari a n. 20.705 unità, di cui n. 14.785 per posti comuni e n. 5.920 per posti di sostegno e per la scuola secondaria di secondo grado è pari a n. 16.712 unità, di cui n. 15.392 per posti comuni e n. 1.320 per posti di sostegno;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 66 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevede a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 che i ruoli del personale docente sono regionali e che di conseguenza le eventuali posizioni di esubero devono essere l'i assorbite tra le province della regione stessa;
CONSIDERATO che al termine delle operazioni di mobilità e dell'avvenuta suddetta compensazione a livello regionale per l'a.s. 2017/18 sono ancora presenti delle situazioni di personale docente in esubero per un totale di 1.215 unità e che le stesse sono dovute per 652 unità a posizioni di esubero regionale e per 563 unità a posizioni di esubero a livello nazionale;
CONSIDERATO che l'esubero, a livello nazionale deve essere riassorbito in modo proporzionale tra tutte le classi di concorso e le province della scuola secondaria di primo e secondo grado (posto comune), atteso che entro l'ambito della scuola secondaria stessa sarà prioritariamente possibile procedere al riassorbimento dell'esubero tanto sui posti comuni, relativamente al personale docente che abbia idoneo titolo di abilitazione, che su quelli di sostegno, relativamente al personale che sia in possesso del prescritto diploma di specializzazione;
RITENUTO che il riassorbimento di tale esubero dovrà avvenire decurtando proporzionalmente alle disponibilità dell'organico preesistente dei posti comuni, l'intera quota di 1.215 unità (563+652) sulla scuola secondaria di I e II grado. La percentuale di abbattimento conseguente risulta pari al 6,8% delle disponibilità fino alle 10 unità;
CONSIDERATO che tale riassorbimento, in caso di consistenza di posti di pari valore, deve essere effettuato per la classe di concorso/provincia che presenta un numero di posti di organico maggiore;
VISTE le elaborazioni effettuate, con i criteri suddetti, dal sistema informativo del MIUR;
CONSIDERATO che in base a tali elaborazioni è risultato che il contingente di nomina dei posti di tipo comune della scuola secondaria di primo grado viene rideterminato in 14.016 unità e che il contingente di nomina dei posti di tipo comune della scuola secondaria di secondo grado viene rideterminato in 14.946 unità, di cui 718 posti relativi alle discipline specifiche dei licei musicali;
CONSIDERATO che complessivamente il contingente per le nomine in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2017/18 è pari a n. 51.773 al netto dell'esubero sopra descritto;
CONSIDERATA l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, in tempi congrui per l'efficacia delle assunzioni medesime a decorrere dall'inizio dell'a.s. 2017-2018;
Sentite le Organizzazioni sindacali;
DECRETA
ART. 1
Contingente
1.1 Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado da effettuarsi per l'anno scolastico 2017/18 è pari a n. 51.773 posti, di cui 718 per le discipline specifiche dei licei musicali nonché 13.393 per il sostegno;
ART. 2
Personale docente
2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo l per il personale docente è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale. Le assunzioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico.
2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli attualmente vigenti e le graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come disposto dall'articolo 1, comma 109 lettera c) della legge n. 107/2015,nonché secondo quanto previsto dall'art.399,comma 2,del Dlgs. 16 aprile 1994 n. 297;
2.3 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107 nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296.
2.4 Le immissioni in ruolo per la scuola secondaria di I e II grado saranno disposte sulle classi di concorso del D.P.R. n. 19/2017 anche per i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento adeguate, per effetto del D.M. n.400/17, alle classi di concorso istituite con il richiamato D.P.R. n. 19/17.
2.5 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 come previsto dai D.D.G.n. 105, n.106 e n. 107 del 23 febbraio 2016.
2.6 Relativamente alle nomine in ruolo della scuola dell'infanzia, in applicazione a quanto disposto dal D.M. n. 661 del 31 agosto 2016 ed in particolare dell'art. 2, comma 3, gli Uffici Scolastici Regionali avranno cura di restituire alla gae la quota eccedente il 15% dei posti vacanti e disponibili a livello regionale utilizzata nel 2016/17 per la nomina degli iscritti graduatoria GM del concorso 2012 nella fase nazionale prevista dalla legge n. 89 del 26 maggio 2016.
Articolo 3
Assegnazione sede
3.1 Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 109 lettere a) e c) della Legge n. 107/2015.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
IL MINISTRO
Valeria Fedeli