Memoria dello Snals Confsal in occasione dell’audizione parlamentare del 18 luglio 2017.
La sicurezza degli edifici scolastici e le responsabilità del dirigente scolastico sono state all’attenzione del nostro sindacato sin dall’emanazione della legge 626 del ‘94 e del successivo decreto 292 del ‘96 che individuò nel capo d’istituto la figura del datore di lavoro operando, a nostro giudizio, una confusione di ruoli e competenze tra responsabilità connesse al funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e responsabilità proprie del proprietario dei luoghi in cui le predette attività si svolgono.
Detta confusione si è consolidata con la trasformazione del ruolo direttivo, al quale appartenevano i capi d’istituto, in ruolo dirigenziale con la sottoscrizione del contratto di lavoro del 1/3/2002 e la successiva promulgazione del decreto legislativo 81/08 che ha imposto al dirigente scolastico le responsabilità di cui all’art. 18 comma 1.
Sulla base delle citate previsioni normative la magistratura ha emanato, anche recentemente, sentenze di condanna per alcuni dirigenti scolastici ritenuti responsabili di infortuni, anche mortali, per incidenti accaduti nelle scuole causati da carenze strutturali degli edifici e non per negligenze nell’organizzazione del lavoro scolastico.
Il profilo professionale del dirigente scolastico
E’ questo, secondo la nostra valutazione, il punto dirimente della questione in esame.
Dobbiamo cioè chiarire, in termini legislativi e contrattuali, quali sono le competenze professionali del dirigente scolastico sia all’interno dell’amministrazione scolastica sia nei rapporti con soggetti esterni, pubblici e privati, in ragione dell’attività che svolge.
Per quanto riguarda l’attività di prevenzione della sicurezza, il luogo di lavoro in uso è di proprietà di soggetti diversi dall’amministrazione scolastica perché la normativa in materia (dall’epoca post unitaria) prevede che siano gli enti locali – comuni e province- a fornire edifici ed arredi per il servizio scolastico, mentre lo Stato deve assicurare il personale docente e i programmi d’insegnamento.
A nostro parere in questo quadro legislativo generale il dirigente scolastico ha responsabilità dirette, in materia di prevenzione della sicurezza, esclusivamente in riferimento all’uso che l’istituzione cui è preposto fa dell’edificio e dei materiali forniti dall’ente locale proprietario.
Nostre considerazioni sulle proposte di modifiche in esame
Lo Snals Confsal esprime vivo apprezzamento per le iniziative parlamentari in esame di modifica del decreto legislativo 81/08, perché rappresentano un approccio positivo al problema delle responsabilità del dirigente scolastico in materia.
Entrando nel merito delle modifiche che si propongono esprimiamo le seguenti considerazioni.
AC 3830
Riteniamo che la previsione introdotta dal nuovo art. 3 ter all’art. 18 del d. lgs. 81/08, di” esenzione per i dirigenti da ogni responsabilità qualora abbiano assolto tempestivamente all’obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione” non risolva la questione, perché rimane aperto il quesito di fondo : “ il dirigente scolastico ha competenze tecnico-professionali per individuare/riconoscere quali sono gli interventi strutturali di manutenzione?”
In coerenza con le nostre valutazioni andrebbe abrogata la norma, richiamata nella nota illustrativa, che prevede la delega alle scuole- anche su loro richiesta- di funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici, assicurando a tal fine le necessarie risorse finanziarie. Non si tratta di assegnare fondi alle scuole per riparare maniglie di porte e finestre, ma di collocare queste attività, che apparentemente sembrano non presentare rischi per gli utenti, in un contesto di valutazioni, e conseguenti assegnazioni di incarichi manutentivi, proprie di competenze specifiche e professionali e non approssimative e occasionali.
AC 3963
Lo Snals Confsal condivide pienamente il contenuto dell’art. 7 bis di modifica all’art. 13 del d. lgs. 81/08 che prevede che la vigilanza spetta al dirigente scolastico solamente per i rischi attinenti all’attività scolastica.
Il nuovo disposto normativo riporterebbe la competenza e la responsabilità del dirigente in un ambito coerente con il profilo professionale proprio di una dirigenza che trova nell’organizzazione dell’attività scolastica il fulcro della sua azione.
Il dirigente risponderà, ad esempio, del numero di alunni collocati in un locale per lo svolgimento di attività previste dal Pof, del carico d’incendio di aule, biblioteche, laboratori ecc., che le vie di fuga siano libere da ingombri e sempre facilmente accessibili, che l’orario di ingresso e di uscita dei ragazzi sia organizzato con opportuni scaglionamenti di orari per adeguarlo alle strutture esistenti, che i piani di esodo in caso di emergenza siano periodicamente testati, simulati ed eventualmente adeguati a nuove evenienze che dovessero insorgere.
La ridefinizione legislativa delle competenze del dirigente in materia di sicurezza dovrebbe anche avere una ricaduta in termini contrattuali con una rivalutazione economica della sua retribuzione, anche in riferimento alla complessità dell’istituzione di cui è responsabile (numero dei plessi, degli alunni, del personale docente e amministrativo).
In questo nuovo quadro normativo riteniamo che possa essere prevista una competenza del dirigente di segnalare al proprietario dell’edificio, qualora ne venga a conoscenza, palesi, evidenti problemi di tenuta strutturale dell’immobile con contestuale richiesta di immediata verifica di agibilità dell’immobile stesso, con la previsione della eventuale sospensione dell’attività scolastica a seguito di una sua valutazione discrezionale.
Al fine di dare nuova coerenza ad un quadro legislativo che si propone di rivedere competenze e conseguenti responsabilità per la sicurezza delle scuole, riteniamo che possa essere opportuna la costituzione di una “autorità” di rango nazionale con il compito di operare un monitoraggio annuale di tutti gli edifici scolastici , con il rilascio della certificazione di idoneità strutturale e con l’indicazione degli interventi necessari per la tenuta degli edifici e per la prevenzione del loro degrado, non solo in riferimento ai grandi rischi, ma anche alla fisiologica usura causata dal tempo.
Il segretario generale Il coordinatore nazionale dei dirigenti scolastici