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13-04-2017 n. 64 - D.Legislativo

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, cc. 180 e 181, lett. h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. deleghe della Buona Scuola)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge  13  luglio  2015,  n.  107. (17G00072)

(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)

Vigente al: 31-5-2017

 

Capo I

Sistema della formazione italiana nel mondo

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

  Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante  riforma  del  sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare i commi 180,  181 lettera h), 182 e 184;

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,  e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri  e della cooperazione internazionale;

  Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104,  recante  legge  quadro  per l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate;

  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali, per  la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione  amministrativa  e  successive  modificazioni  ed  in particolare l'articolo 20;

  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata  dalla  legge 11 gennaio 2007, n. 1;

  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente la  definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  di istruzione, e successive modificazioni;

  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

  Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente  disposizioni  in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;

  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze  relative  a  «Cittadinanza  e  Costituzione»,  di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

  Vista la legge 8 ottobre 2010 n. 170 recante norme  in  materia  di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  2011,  n.  71,  recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

  Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.  13  concernete  la definizione delle norme  generali  e  dei  livelli  essenziali  delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti  non  formali  e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale  di certificazione delle competenze;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica e la Conferenza episcopale italiana  per  l'insegnamento  della  religione cattolica nelle scuole pubbliche;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  21 novembre 2007, n. 235, concernente lo  statuto  delle  studentesse  e degli studenti della scuola secondaria;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di studio di istruzione secondaria superiore;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n. 275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia delle istituzioni scolastiche;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122,  concernente  regolamento  recante  coordinamento  delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il  riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per  il  riordino  degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto  2008,  n. 133»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n. 89,  che  adotta  il  «Regolamento  recante  revisione dell'assetto ordinamentale,  organizzativo  e  didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n. 80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale  di  valutazione in materia di istruzione e formazione»;

  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante  norme  in  materia  di adempimento dell'obbligo di istruzione,  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  7  ottobre 2010 n. 211, concernente Regolamento  recante  indicazioni  nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento  concernenti  le attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi  previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3,  del  decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  89,  in  relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;

  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca del  16  novembre  2012  n.  254,  Regolamento  recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma  4,  del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

  Considerato che l'articolo 1, commi 180, 181 e 182, della legge  n. 107 del 2015, delega il  Governo  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di istruzione;

  Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'articolo 1,  comma  181, lettera h), della predetta legge n. 107  del  2015,  a  disciplinare, sulla base dei principi e dei criteri  direttivi  ivi  declinati,  il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni  e iniziative scolastiche italiane all'estero;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281  espresso  nella seduta del 9 marzo 2017;

  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per materia e per i profili finanziari;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 7 aprile 2017;

  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze  e  il  Ministro  per  la  semplificazione  e la pubblica amministrazione;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalita' individuate dalla legge 13 luglio 2015 n. 107,  riordina e  adegua  la  normativa  in  materia  di  istituzioni  e  iniziative scolastiche italiane all'estero attuando  un  effettivo  e  sinergico coordinamento  tra  il  Ministero  degli  affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero  dell'istruzione dell'universita' e della ricerca nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua e della cultura italiana all'estero.

 

Art. 2

Obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo

  1. Il sistema della formazione  italiana  nel  mondo  favorisce  la centralita' del modello educativo e formativo della  scuola  italiana nella  societa'  della  conoscenza  in  contesti multiculturali e pluralistici, fondato sui  valori  dell'inclusivita', dell'interculturalita', della democrazia e della non discriminazione. 2. Il sistema della formazione italiana nel mondo ha come obiettivo fondamentale la diffusione e  la  promozione  della  lingua  e  della cultura italiana all'estero in un sistema valoriale europeo ed in una dimensione internazionale e persegue prioritariamente  gli  obiettivi formativi  cui  si  ispira  il  sistema  nazionale  di  istruzione  e formazione in conformita' con la legge n. 107 del 2015.

  3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 39, commi  1,  2  e  3, all'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 3

Articolazione e coordinamento del sistema  della formazione italiana nel mondo

  1. Il sistema della formazione italiana nel mondo si articola in:

  a) scuole statali all'estero;

  b) scuole paritarie all'estero;

  c) altre scuole italiane all'estero;

  d) associazione delle scuole italiane all'estero;

  e) corsi promossi dagli enti gestori e altre  iniziative  per  la lingua e la cultura italiana all'estero;

  f) lettorati.

  2.  Con  decreto  del  Ministro  degli  affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro  dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di  regia,  formata da  rappresentanti  del  Ministero  degli  affari  esteri e della cooperazione  internazionale e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  che  assicura,  mediante  riunioni periodiche, il coordinamento strategico del sistema della  formazione italiana nel mondo.

  3.  Il  Ministero  degli  affari  esteri e della cooperazione internazionale, oltre all'azione svolta mediante  le  scuole  statali all'estero, puo' sostenere le scuole europee di cui all'articolo 35 e le attivita' di cui al  comma  1  promosse  da  soggetti  pubblici  o privati, anche stranieri,  inclusi  gli  enti  gestori  attivi  nella diffusione e promozione della lingua e cultura  italiana  nel  mondo, concedendo  contributi,  fornendo  libri  e  materiale  didattico o destinandovi docenti secondo quanto  previsto  dal  presente  decreto legislativo.

  4. I soggetti del sistema della formazione italiana  nel  mondo  si raccordano con la rete diplomatica e consolare, con gli  istituti  di cultura e con gli altri soggetti  pubblici  e  privati  attivi  nella promozione della lingua e della cultura  italiana  nel  mondo,  sulla base di piani Paese pluriennali che tengono conto delle esigenze  del contesto culturale, sociale ed economico delle realta' locali.

 

Art. 4

Scuole statali all'estero

  1.  Con  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero  dell'istruzione dell'universita'  e  della ricerca, possono essere istituite, trasformate o soppresse scuole statali all'estero.

  2. Le scuole di cui al comma 1 conformano il proprio ordinamento  a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano  di istruzione e formazione. Il Ministero degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della  ricerca,  puo'  autorizzare varianti  in  relazione  a  esigenze  locali.  Ai  titoli  di  studio conseguiti e' riconosciuto valore legale.

  3.  Ciascuna  istituzione  scolastica  redige  il  piano  triennale dell'offerta  formativa,  secondo  le  disposizioni  applicabili  nel territorio nazionale. Le realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche italiane possono partecipare alla formulazione del  piano. Per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 13, della  legge  n. 107  del  2015  e  per  assicurare  la  continuita'  delle  relazioni internazionali  e  la  coerenza  dell'azione  dell'Italia  nel  Paese interessato, il piano e' trasmesso per  il  tramite  del  capo  della rappresentanza diplomatica  o  dell'ufficio  consolare  al  Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  4. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  puo'  autorizzare l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.

 

Art. 5

Gestione delle scuole statali all'estero

  1. A ciascuna scuola statale all'estero e' assegnato  un  dirigente scolastico. In caso di assenza o  di  impedimento  dello  stesso,  le funzioni sono temporaneamente svolte da un  docente  individuato  dal dirigente stesso, o, in mancanza, dal capo dell'ufficio  consolare  o della rappresentanza diplomatica. Il predetto  docente  e'  esonerato

dall'insegnamento limitatamente al periodo di assenza  o  impedimento del dirigente scolastico purche' sostituito da un  docente  destinato al potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali di cui all'articolo 18, comma 1.

  2. La gestione amministrativa  e  contabile  delle  scuole  statali all'estero e' regolata dalle disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche. I poteri attribuiti da dette disposizioni ai  commissari amministrativi  e  ai  capi  di  ufficio all'estero sono rispettivamente esercitati dal direttore dei  servizi generali ed amministrativi e  dal dirigente  scolastico.  I  bilanci preventivi e consuntivi, nei quali e' data specifica  evidenza  delle gestioni  provenienti dalle casse scolastiche, sono inviati all'ufficio  consolare  competente,  che,  nel  termine  di quindici giorni, li inoltra, con il  proprio  motivato  parere,  al  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

Art. 6

Scuole paritarie all'estero

  1.  Con  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri e della cooperazione  internazionale e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' essere riconosciuta la  parita' scolastica alle scuole italiane all'estero non statali che presentano requisiti analoghi a quelli previsti  per  le  scuole  paritarie  nel territorio nazionale.

  2. Alle scuole paritarie si applica l'articolo 4, commi 2, 3 e 4.

  3. Ciascuna scuola paritaria individua un  coordinatore dell'attivita' didattica, che si raccorda con il dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in mancanza,  con il capo dell'ufficio consolare.

  4. Le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto  ed  alloggio del personale di cui all'articolo 24, comma 2,  e  alla  sostituzione del personale di cui al capo III temporaneamente assente.

 

Art. 7

Altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero

  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con  il  Ministero  dell'istruzione dell'universita' e  della  ricerca,  tiene  un  elenco  delle  scuole all'estero che, avuto riguardo alle specificita'  locali,  presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole non paritarie  nel territorio nazionale.

  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri e della cooperazione internazionale,  di  concerto  con il Ministero dell'istruzione dell'universita'  e  della  ricerca,  puo'  riconoscere  o  istituire sezioni italiane all'interno di scuole straniere o  internazionali  e ne definisce l'ordinamento.

  3.  Il  Ministero  degli  affari  esteri e della cooperazione internazionale,  di  concerto  con il Ministero dell'istruzione dell'universita'  e  della  ricerca,  puo' riconoscere scuole a ordinamento misto. Tali  scuole,  integrate  nei  sistemi  scolastici locali, assicurano agli alunni il conseguimento della  certificazione della conoscenza dell'italiano come seconda lingua rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e  della cooperazione internazionale,  sentito  il  Ministero  dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.

 

Art. 8

Associazione delle scuole

  1. Le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7  possono  realizzare  in forma associata azioni volte all'attuazione  del  piano  dell'offerta formativa, alla diffusione e promozione della lingua e della  cultura italiana e al sostegno della mobilita' degli studenti in eta' scolare da e verso l'Italia.

 

Art. 9

Partecipazione di  soggetti  pubblici  e  privati  al  sistema  della formazione italiana nel mondo

  1. In conformita' con il piano triennale dell'offerta formativa, le scuole di cui agli articoli 4, 6 e  7  possono  realizzare  forme  di collaborazione con soggetti pubblici e privati, inclusi gli  istituti italiani di cultura, gli  enti  gestori  attivi  nella  diffusione  e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo.

  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con  il  Ministero  dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, puo' avviare forme di  cooperazione e di partenariato tra settore pubblico e privato per il funzionamento e la gestione di scuole all'estero.

  3. Nell'ambito delle scuole statali all'estero, il Ministero  degli affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  sentito il Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e  della  ricerca,  puo' organizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o  privati italiani o stranieri, scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto o locale.

 

Art. 10

Iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero

  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri e della cooperazione internazionale promuove e attua, anche con modalita' a  distanza,  le seguenti  iniziative  per  l'apprendimento  della  lingua  e  cultura italiana:

  a) interventi per favorire il bilinguismo;

  b) corsi e moduli curriculari  o  extracurriculari  nelle  scuole locali, anche avvalendosi dell'attivita' degli enti  gestori  di  cui all'articolo 11, per la  diffusione  della  lingua  e  della  cultura italiana;

  c)  corsi  di  lingua  e  cultura  italiana  e  altre  iniziative linguistico-culturali offerti, a studenti di ogni ordine e grado  con la collaborazione di universita' italiane.

  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri e della cooperazione internazionale promuove ed attua, altresi', le  seguenti  iniziative, svolte anche con modalita' a distanza:

  a) classi o corsi preparatori per agevolare  l'inserimento  degli studenti italiani nei sistemi scolastici locali;

  b)  iniziative  di  formazione,  per  i  docenti  locali, anche riguardanti le linee guida e le indicazioni nazionali dei percorsi di studio dell'ordinamento nazionale.

  3.  Il  Ministero  degli  affari  esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con  il  Ministero  dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, promuove e attua le  iniziative  di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:

  a) programmazione dell'attivita' su base triennale  coerentemente con il piano Paese di cui all'articolo 3;

  b) incentivazione di percorsi di miglioramento e di diversificazione dell'offerta formativa;

  c) innalzamento della professionalita' dei docenti locali,  anche mediante l'individuazione di requisiti minimi per il reclutamento  da parte degli enti gestori;

  d) incoraggiamento  della  diffusione  di  buone  pratiche  e  di sistemi didattici innovativi, anche mediante reti  di  collaborazione con altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo.

 

Art. 11

Enti gestori

  1. Le iniziative di cui all'articolo 10 possono  essere  realizzate da enti gestori non aventi fine di lucro attivi  nella  diffusione  e promozione  della  lingua  e  della  cultura  italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale.

  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri e della cooperazione internazionale sostiene le iniziative di cui all'articolo 10 promosse dagli enti gestori di cui al comma 1.

 

Art. 12

Lettorati

  1. Nell'ambito del contingente di  cui  all'articolo  18  comma  1, possono essere  inviati  lettori  presso  universita'  e  istituzioni scolastiche  straniere,  i  quali  collaborano  alle attivita' di insegnamento, di assistenza agli studenti e  di  ricerca  nell'ambito della lingua e della cultura italiana.

  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri e della cooperazione internazionale puo' incaricare i lettori  di  svolgere  attivita'  di promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive a  quelle di  cui  al  comma  1,  sulla  base  di  direttive  della  competente rappresentanza diplomatica  e  in  collaborazione  con  gli  istituti italiani di cultura. Dette  attivita'  possono  includere l'organizzazione di eventi culturali, la docenza in corsi di lingua e cultura italiana organizzati da  istituti  italiani  di  cultura,  da rappresentanze diplomatiche o da uffici consolari,  lo  sviluppo  dei rapporti culturali bilaterali, anche con riferimento  alle  borse  di studio e agli scambi giovanili.

  3. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e  della  ricerca, sentito  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale, puo'  collaborare  con  universita'  straniere  nella selezione di personale specializzato cui le stesse intendono affidare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana.

 

Art. 13

Gestione, coordinamento e vigilanza

  1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema  della  formazione italiana nel mondo, la selezione e  la  destinazione  all'estero  del personale di cui all'articolo 18, nonche' le ulteriori  attivita'  di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e  il  Ministero  dell'istruzione dell'universita'  e  della  ricerca si avvalgono di dirigenti scolastici, docenti  e  personale  amministrativo  della  scuola  nel limite complessivo di 35 unita' per ciascuno dei due ministeri.

  2.  L'amministrazione  di  appartenenza  colloca  fuori  ruolo il personale di cui  al  comma  1,  di  concerto  con  il  Ministero  di destinazione e con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Il servizio prestato ai sensi del presente articolo e'  valido  a  tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza.

  3. Il trattamento economico del personale di cui al  presente  capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza  e  continua  ad essere corrisposto dagli uffici  che  vi  provvedevano  all'atto  del collocamento fuori ruolo.

 

Capo II

Requisiti e formazione del personale da destinare all'estero e valutazione del sistema della formazione italiana nel mondo

 

Art. 14

Requisiti del personale da destinare all'estero

  1. Per garantire l'identita' culturale dei percorsi  di  istruzione dell'ordinamento  scolastico  italiano  in  una  dimensione internazionale, nonche' per assicurare la qualita' del sistema  della formazione  italiana  nel mondo, il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, con decreto  adottato  di  concerto con  il  Ministero  degli  affari esteri e della cooperazione internazionale, individua, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in vigore del presente decreto  legislativo,  i  requisiti  culturali  e professionali fondamentali dei dirigenti scolastici,  dei  docenti  e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero.

 

Art. 15

Formazione del personale da destinare all'estero

  1. Per garantire la qualita', l'efficacia e la coerenza del sistema della  formazione  italiana  nel  mondo,  con  il  decreto di cui all'articolo  14  sono  stabilite  le  modalita' della formazione propedeutica  alla  destinazione  all'estero  e  delle  attivita'  di formazione in servizio del personale da destinare all'estero.

  2. Le scuole statali all'estero concorrono al sistema nazionale  di formazione  del personale della scuola, ospitando attivita' propedeutiche alla formazione in ingresso o in servizio.

 

Art. 16

Sistema di valutazione

  1. E' istituito un sistema di valutazione delle attivita' svolte in applicazione del presente decreto  legislativo,  in  particolare  con riguardo a:

  a) qualita' dell'offerta formativa;

  b) impatto degli interventi;

  c)  qualita'  dell'insegnamento  offerto  dai docenti inviati all'estero a norma del capo III;

  d) performance  del  personale  amministrativo  e  dei  dirigenti scolastici inviati all'estero a norma del capo III.

  2. Il sistema di valutazione di cui al comma 1 verifica l'efficacia e l'efficienza delle attivita' svolte in  applicazione  del  presente decreto legislativo, in coerenza con i principi e  con  le  finalita' della valutazione del sistema nazionale di istruzione e tenuto  conto dei contesti locali.

  3. Entro 120 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto legislativo, il Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e  della ricerca, con decreto adottato di  concerto  con  il  Ministero  degli affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale, stabilisce modalita', criteri e strumenti del sistema di valutazione di  cui  al presente articolo e disciplina i processi  di  autovalutazione  e  di valutazione  esterna,  nonche'  le  azioni  di  miglioramento  e di rendicontazione sociale.

 

Art. 17

Pubblicita' del sistema della formazione italiana  nel mondo

  1. Nell'ambito del Portale unico  dei  dati  della  scuola  di  cui all'articolo 1, comma 136, della legge n. 107 del 2015, e' istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, una sezione  dedicata  al sistema della formazione italiana nel mondo.

  2. Nella sezione di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di continuita' delle  relazioni  internazionali,  sono pubblicati:

  a) i piani dell'offerta formativa delle  istituzioni  scolastiche statali e di quelle paritarie;

  b) i dati in  forma  aggregata  degli  studenti  frequentanti  le istituzioni scolastiche e le  iniziative  disciplinate  dal  presente decreto legislativo;

  c) i bilanci delle scuole;

  d) i dati pubblici afferenti al sistema di valutazione;

  e) i dati, anche curricolari, del personale destinato all'estero;

  f) i dati,  i  documenti  e  le  informazioni  utili  a  valutare l'avanzamento didattico,  tecnologico  e  d'innovazione  del  sistema scolastico all'estero;

  g) le iniziative per la lingua e la cultura  italiana  all'estero realizzate nell'ambito del  sistema  della  formazione  italiana  nel mondo;

  h) gli esiti della valutazione di cui all'articolo 16,  comma  1, lettere a) e b).

 

Capo III

Personale inviato all'estero

Sezione I

Stato giuridico

 

Art. 18

Categorie e contingenti di personale

  1. Dirigenti scolastici, docenti e personale  amministrativo  della scuola a tempo indeterminato possono essere collocati fuori  ruolo  e destinati alle attivita' previste  dal  presente  articolo  entro  il limite complessivo di 674 unita', comprensivo delle unita'  destinate al sostegno degli alunni con disabilita' e delle unita' destinate  al potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali di cui all'articolo 1, comma  7,  della  legge  n.  107  del  2015,  con particolare riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  e dei suoni. Il contingente di cui al precedente periodo  comprende  50 posti individuati nei limiti delle  dotazioni  organiche  determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre non comprende il personale di  cui  all'articolo 35.  I  contingenti  delle  categorie  di  personale da destinare all'estero sono stabiliti  su  base  triennale  dal  Ministero  degli affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  con  decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'universita'  e  della  ricerca, sentite le  autorita'  diplomatiche  e  consolari.  Con  le  medesime modalita' possono essere apportate variazioni annuali nel  corso  del triennio.

  2. I dirigenti scolastici possono essere assegnati a scuole statali all'estero,  ad  ambasciate  o  a  uffici  consolari. I dirigenti scolastici assegnati ad ambasciate o a uffici consolari promuovono  e coordinano le attivita' scolastiche  di  cui  al  capo  I,  nell'area geografica determinata dal Ministero  degli  affari  esteri  e  della cooperazione  internazionale,  sulla  base  delle indicazioni del titolare della sede o del funzionario da lui delegato e  in  raccordo con gli istituti italiani di cultura.

  3. I docenti possono essere  assegnati  ad  una  o  piu'  attivita' scolastiche all'estero per svolgere attivita'  didattica,  promuovere la lingua e la cultura italiana e partecipare  a  progetti,  previsti dal  piano triennale dell'offerta formativa, finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, all'innalzamento  del  successo scolastico e formativo ed al superamento del  disagio  scolastico.  I docenti non assegnati a scuole statali all'estero sono coordinati dal dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in caso di  sua  assenza  o  impedimento,  dal  capo  dell'ufficio consolare.

  4. Il personale  amministrativo  puo'  essere  destinato  a  scuole statali  all'estero,  a  rappresentanze  diplomatiche  o a uffici consolari per l'organizzazione delle attivita'  scolastiche all'estero, nel rispetto del profilo professionale  di  appartenenza. L'attivita'  del  personale amministrativo in servizio presso rappresentanze diplomatiche o uffici  consolari  e'  organizzata  dal dirigente scolastico o, in caso di assenza o  impedimento,  dal  capo dell'ufficio consolare.

 

Art. 19

Selezione

  1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente  capo e' scelto tra i dipendenti con contratto a tempo  indeterminato  che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre  anni di effettivo servizio  nei  ruoli  corrispondenti  alle  funzioni  da svolgere all'estero.

  2.  Il  personale  e'  selezionato  dal  Ministero  dell'istruzione dell'universita' e della ricerca  sulla  base  di  un  bando  emanato sentito  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale. Il bando disciplina:

  a) le procedure,  i  requisiti  e  i  criteri  oggettivi  per  la selezione del personale in possesso del profilo professionale di  cui all'articolo 14, in  modo  da  garantire  la  massima  pubblicita'  e trasparenza in ogni fase della selezione;

  b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione e  i  relativi livelli di certificazione;

  c) i titoli culturali, professionali e  di  servizio  valutabili, pertinenti alle funzioni da svolgere all'estero. Sono valutati, quali titoli di preferenza, i titoli rilasciati da universita' o  da  altri istituti  di  formazione  superiore  equiparati,  sia  italiani sia stranieri, previo riconoscimento, che sono  stati  conseguiti  in  un corso che contempli almeno 60 crediti formativi  universitari  ovvero almeno un anno accademico svolto, in particolare,  nell'ambito  delle discipline dell'interculturalita' e  dell'insegnamento  dell'italiano come lingua seconda o lingua straniera;

  d) le modalita' di svolgimento, eventualmente anche telematiche e comunque al di fuori  dell'orario  delle  lezioni,  di  un  colloquio obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico.

  3. Ai membri della commissione e ai candidati alla selezione di cui al comma 2 non spettano compensi, gettoni o  indennita'  di  presenza ne' rimborsi spese comunque denominati.

  4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate  ogni  sei anni  e  sono  pubblicate  sul  sito  istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. Per  posti  le  cui graduatorie sono esaurite  o  mancanti,  le  procedure  di  selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale. Il  personale docente inserito in graduatoria permane nell'ambito  territoriale  di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n.  107  del 2015.

 

Art. 20

Destinazione all'estero

  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri e della cooperazione internazionale  comunica  annualmente  al  Ministero  dell'istruzione dell'universita' e della ricerca i posti nell'ambito del  contingente di cui all'articolo 18, comma 1, che si rendono disponibili nell'anno scolastico  successivo a quello in corso. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute.  I  posti  disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'universita' e  della ricerca e del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale.

  2. Previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il  Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca destina sui posti di cui al comma 1 gli aspiranti che  si  collocano  in  posizione  utile nelle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4.

 

Art. 21

Durata del servizio all'estero

  1. La permanenza all'estero non puo'  essere  superiore,  nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali  di  sei  anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo  l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due  periodi  sono  separati  da almeno sei anni  scolastici  di  effettivo  servizio  nel  territorio nazionale.

  2. Il personale di cui  al  presente  capo  puo'  essere  destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per  sei anni  scolastici.  Se  il  personale  rientra  in  Italia  prima  del sessennio in applicazione dell'articolo 26 comma 2, oppure a  seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali  o  familiari,  non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla  parte terza, titolo II, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18.

  3. La destinazione da una ad altra sede  all'estero  e'  consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

 

Art. 22

Articolazione del tempo di lavoro

  1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente capo inviato all'estero corrisponde a quello in Italia.

  2. L'orario puo' essere articolato in maniera flessibile, anche  su base plurisettimanale.

  3. Per i docenti e per i lettori, le unita' orarie sono di sessanta minuti ciascuna. Il minor tempo di lavoro derivante dall'utilizzo  di unita' didattiche di durata inferiore a sessanta minuti e' recuperato con attivita'  di  insegnamento.  I  lettori  possono  effettuare  il recupero  anche  con  altre  attivita'  previste  delle istituzioni straniere  di  assegnazione  o,  in  mancanza,  dalla  rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente.

  4. Si applica l'articolo  143  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

Art. 23

Insegnamenti  obbligatori  che  comportano  un orario settimanale  inferiore  a  quello  di  cattedra  e sostituzione di docenti temporaneamente assenti

  1. Nelle scuole statali all'estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono ripartiti fra i docenti gia' in servizio con abilitazione specifica od affine o con titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina, anche in considerazione  del  percorso  formativo e dell'acquisizione di competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.

  2.  I  docenti  temporaneamente  assenti nelle scuole statali all'estero sono  prioritariamente  sostituiti  mediante  ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti gia' in servizio nel medesimo Paese. Il presente comma si applica, laddove possibile, alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle iniziative  di cui all'articolo 10.

 

Art. 24

Assegnazioni temporanee e invio in missione

  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri e della cooperazione internazionale,  di  concerto  con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della  ricerca,  puo'  inviare,  per  esigenze  di servizio, personale docente e dirigenti scolastici,  in  assegnazione temporanea presso  scuole  statali  all'estero  ed  altre  iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata  di  un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma e' individuato  sulla  base  delle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4. Il personale e' collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione,  la  sede occupata nel territorio nazionale.

  2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del  primo  e del secondo ciclo d'istruzione, il Ministero degli  affari  esteri  e della cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il  Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, invia in missione o in viaggio di servizio il personale necessario alla formazione  delle relative commissioni secondo le disposizioni vigenti in  materia  nel territorio nazionale.

 

Art. 25

Sanzioni disciplinari

  1. Il personale di cui al presente capo e' soggetto  alle  sanzioni disciplinari previste per la categoria di appartenenza.

  2. Nei casi in cui la sanzione disciplinare non  e'  di  competenza dell'ufficio per i  procedimenti  disciplinari  di  cui  all'articolo 55-bis del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  il  procedimento disciplinare compete al dirigente scolastico o, in  sua  assenza,  al capo  del  consolato  o  consolato  generale di prima categoria territorialmente  competente  o, in mancanza, al capo della rappresentanza  diplomatica,  fatta  salva  diversa  previsione del decreto istitutivo di cui all'articolo 4, comma 1.

  3. Salvo quanto previsto al comma 2,  i  procedimenti  disciplinari spettano all'ufficio competente per i procedimenti  disciplinari  del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

Art. 26

Rientro in Italia

  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri e della cooperazione internazionale puo' far cessare  in  qualsiasi  momento  il  servizio all'estero  per  ragioni  di  servizio  o  per  incompatibilita' di permanenza nella sede. Se  le  ragioni  di  servizio  attengono  alle esigenze del sistema scolastico nazionale o agli esiti negativi della valutazione di cui all'articolo 16 comma  1,  lettere  c)  e  d),  la cessazione e' disposta dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale.

  2.  L'irrogazione  di  una  sanzione  disciplinare  superiore  alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per  dieci giorni comporta l'immediata cessazione dal servizio all'estero.

  3. Al rientro  in  Italia,  il  personale  docente  e'  riassegnato all'ambito territoriale che ricomprende l'istituzione  scolastica  di ultima titolarita'.

  4. Al rientro in Italia il personale amministrativo e'  riassegnato alla scuola di ultima titolarita' o, in subordine,  ad  altra  scuola della medesima provincia secondo le ordinarie procedure di  mobilita' della categoria.

  5. Al rientro  in  Italia  il  personale  dirigente  scolastico  e' riassegnato alla scuola di ultima titolarita'  o,  in  subordine,  ad altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto  al relativo ufficio scolastico regionale.

 

Art. 27

Foro competente

  1. Per le controversie di lavoro del personale di cui  al  presente capo e' competente il foro di Roma.

 

Sezione II

Trattamento economico

 

Art. 28

Retribuzione

  1. Il trattamento economico, previsto per il servizio  prestato  in Italia, del personale  di  cui  al  presente  capo  rimane  a  carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi  provvedevano  all'atto  del  collocamento  fuori ruolo.

 

Art. 29

Trattamento economico all'estero

  1. Al personale di cui al presente capo ad eccezione di  quello  di cui all'articolo 24 oltre allo stipendio e agli assegni di  carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete,  dal  giorno  di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni  in  sede,  uno speciale assegno di  sede,  non  avente  carattere  retributivo,  per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale  assegno e' costituito:

  a) dall'assegno base di cui al comma 3;

  b) dalle maggiorazioni relative  alle  singole  sedi  determinate secondo coefficienti da fissarsi  con  decreto  del  Ministero  degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 172  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18.

  2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo  della  vita  e delle sue variazioni risultanti da rilevamenti  obiettivi  effettuati avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale  o  dei dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione  europea, con particolare riferimento al costo dei  servizi.  Agli  assegni  si applicano le  maggiorazioni  per  situazioni  di  rischio  e  disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa sede.

  3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma  1,  lettera  a), sono cosi' determinati:

  a) dirigente scolastico: euro 800;

  b) docente di scuola secondaria di secondo grado: euro 650;

  c) docente di scuola secondaria di primo grado / lettore: 600;

  d) insegnante di scuola primaria o dell'infanzia: euro 570;

  e) direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 570;

  f) assistente amministrativo: euro 490.

  4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo  5,  comma 1,  secondo  periodo,  o  all'articolo  12  comma 2, spetta una maggiorazione del trattamento economico di cui al  presente  articolo in misura pari a un dodicesimo dell'assegno di sede di cui  al  comma 1.

  5. Per ciascuna ora di insegnamento eccedente l'orario obbligatorio prestata ai sensi  dell'articolo  23  spetta  una  maggiorazione  del trattamento  di  cui  al  presente  articolo  in  misura  pari  a  un quindicesimo dell'assegno base di cui al comma 3. In alternativa,  il docente  puo'  fruire,  nei  periodi  di  sospensione  dell'attivita' didattica, di riposi compensativi,  in  ragione  di  un  giorno  ogni quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate.

  6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, per  la  durata delle missioni di cui all'articolo 24 comma  1,  il  Ministero  degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale  corrisponde  il trattamento economico  di  cui  l'articolo  170,  quinto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18.  Si applica il comma 5.

  7. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si  applicano i titoli I e II della parte III, nonche' gli articoli 84,  205,  207, 208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica n.  18  del 1967. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina  ivi prevista  per  l'indennita'  di  servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1.

 

Art. 30

Servizio in residenze disagiate

  1. Si applica l'articolo  144  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 18 del 1967, nonche'  l'articolo  23  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

Capo IV

Situazioni particolari

Sezione I

Personale locale nelle scuole statali all'estero

 

Art. 31

Docenti a contratto locale

  1. Nelle  scuole  statali  all'estero  possono  essere  affidati  a personale straniero o italiano,  residente  nel  paese  ospitante  da almeno  un  anno,  in  possesso  dei requisiti prescritti dalle disposizioni  locali,  gli  insegnamenti  obbligatori  in  base  alla normativa locale e non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonche' le attivita' di potenziamento dell'offerta formativa che  non possano essere coperte con docenti di cui all'articolo 18, comma 1.

  2.  Nelle  scuole  statali  all'estero  un numero limitato di insegnamenti  obbligatori  nell'ordinamento  italiano puo' essere affidato a  personale  italiano  o  straniero,  residente  nel  paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata  della  lingua italiana con finalita'  didattiche  a  livello  avanzato  secondo  il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle  lingue. Con decreto del Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione

internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti, avendo  riguardo  alle  specificita' dei contesti locali e  delle  discipline  caratterizzanti  i  diversi indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola  si applicano le disposizioni del presente comma, nonche' i criteri e  le procedure di selezione e di assunzione del personale interessato.

  3. Se non e' possibile procedere ai sensi dell'articolo 23 e per la sostituzione di personale di cui  ai  commi  1  e  2  temporaneamente assente, le scuole statali  all'estero  possono  stipulare  contratti conformemente  al  presente  articolo.  Se  non  si  puo'  provvedere diversamente, puo' prescindersi dal periodo minimo di  residenza  nel paese ospitante. Le scuole statali all'estero non  possono  stipulare contratti ai sensi del presente articolo per  posti  di  insegnamento disponibili per meno di dieci giorni.

  4. I contratti a tempo determinato  hanno  la  durata  strettamente necessaria ad assicurare l'attivita' didattica.

  5. Il trattamento  economico,  commisurato  alle  ore  di  servizio

effettivamente  prestate,  e'  pari  alla  retribuzione  dell'analogo personale delle scuole locali, o, se piu' favorevole, ai  tre  quarti della posizione stipendiale iniziale  spettante  al  personale  delle scuole in Italia con le  medesime  funzioni.  Nel  secondo  caso,  al personale di cui al  comma  3  non  residente  nel  Paese  ospitante, compete anche il pagamento delle spese di viaggio nella  classe  piu' economica.

 

Art. 32

Personale non docente assunto localmente

  1.  Le  scuole  statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nei limiti delle  risorse  finanziarie  disponibili, personale non docente permanentemente residente da  almeno  due  anni nel Paese dove opera la scuola ed avente una conoscenza della  lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti.

 

Art. 33

Legge regolatrice dei contratti

  1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione, i  contratti di lavoro di cui agli articoli 31 e 32 sono regolati dalla  normativa locale, nonche' dagli articoli 84 e da 154  a  166  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive integrazioni e  modificazioni,  ad  eccezione  dell'articolo  160  e, limitatamente al personale docente, dell'articolo 157.

  2. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato non puo' superare i limiti temporali massimi previsti dalla  normativa  locale per la forma contrattuale  prescelta  o,  se  piu'  restrittivi,  dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 1, comma 131, della legge 13  luglio  2015,  n. 107.  Per  esigenze  eccedenti  detti  limiti,  le scuole statali all'estero stipulano contratti a tempo indeterminato, anche  a  tempo parziale.

  3. Le selezioni del personale  di  cui  alla  presente  sezione  si conformano a principi di imparzialita', pubblicita' e  trasparenza  e mirano ad accertare la conoscenza della lingua italiana e il possesso delle competenze necessarie ai  compiti  da  svolgere.  Le  modalita' delle selezioni sono stabilite con decreto del Ministro degli  affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,  sentito  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca.  Ai  componenti delle commissioni di selezione non sono corrisposti compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati.

  4. E' in ogni caso escluso il transito nei ruoli del  personale  di cui alla presente sezione.

 

Sezione II

Altre situazioni particolari

 

Art. 34

Servizio civile e tirocini

  1. Il servizio civile all'estero puo' essere  prestato  nell'ambito del sistema della  formazione  italiana  nel  mondo.  Si  applica  la vigente normativa in materia.

  2. Per le finalita' di cui  al  presente  decreto  legislativo,  il Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  o il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca possono cofinanziare appositi programmi di tirocinio  curriculare  in  favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea  magistrale,  promossi da universita' o da altri istituti di formazione superiore equiparati abilitati al rilascio di titoli accademici. Al tirocinante spetta  un rimborso  forfetario  delle  spese  sostenute  nella  misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  puo'  essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o  benefici non monetari. I programmi di tirocinio prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari o accademici  per  mese  di attivita'.

 

Art. 35

Personale in servizio nelle scuole europee

  1. Al personale in servizio nelle scuole europee  si  applicano  le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali.

  2. Con le modalita' di cui all'articolo 18 comma 1, e' stabilito il contingente del personale destinato alle scuole europee i  cui  oneri non  sono  a  carico  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della cooperazione  internazionale.  Il  Ministero  dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero  degli  affari esteri e della cooperazione  internazionale,  individua  i  candidati italiani ai posti di direttore e  di  direttore  aggiunto  di  scuola europea, previa pubblicazione di un  bando  che  regola  modalita'  e criteri di selezione. Al  personale  di  cui  al  presente  comma  si applicano, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni delle scuole europee, gli articoli 14 e 19.

  3.  La  durata  del  servizio  nelle  scuole  europee  e'  regolata dall'articolo  21,  in quanto compatibile con le specifiche disposizioni delle scuole europee.  Il  personale  gia'  in  servizio presso una scuola  europea,  in  caso  di  nomina  a  direttore  o  a direttore aggiunto di una scuola europea, puo' svolgere, nella  nuova funzione, un mandato pieno di cinque anni. Al segretario  generale  e al vice segretario generale si applicano le  specifiche  disposizioni delle scuole europee.

  4. Il periodo di servizio nelle scuole europee  e'  computato  come servizio  all'estero  agli  effetti  di  cui  all'articolo 21. La permanenza all'estero ai sensi dell'articolo  21  e'  computata  agli effetti di cui al comma 2.

 

Capo V

Innovazione digitale

 

Art. 36

Piano per l'innovazione digitale

  1. Le scuole statali  all'estero  concorrono  all'attuazione  delle misure previste dal Piano nazionale per la  scuola  digitale.  A  tal fine, e' autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2017 per  la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali innovativi.

  2. Le scuole paritarie all'estero possono concorrere all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale per la scuola  digitale  se in rete con una scuola statale all'estero o con  una  scuola  statale del territorio nazionale senza oneri  a  carico  del  bilancio  dello Stato.

 

Capo VI

Disposizioni finali

 

Art. 37

Disposizioni transitorie

  1. Alle scuole gia' istituite ai sensi dell'articolo 627 del  testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del  1994  si  applica  la disciplina prevista  dal  presente  decreto  per  le  scuole  statali all'estero.

  2. Restano fermi i riconoscimenti della  parita'  e  le  iscrizioni nell'elenco delle scuole non paritarie gia' disposti nei confronti di scuole all'estero. Le successive revisioni sono effettuate secondo il presente decreto.

  3. L'articolo 5, comma 2,  si  applica  dall'esercizio  finanziario successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Con  la medesima decorrenza la gestione delle casse scolastiche e i  relativi rapporti giuridici attivi e passivi confluiscono nel  bilancio  della scuola.

  4. Il capo II si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/19.

  5. L'articolo 19, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 20  si  applicano  a decorrere dall'anno scolastico 2018/19.

  6. Per l'anno scolastico 2017/18 il contingente di cui all'articolo 18, comma  1,  resta  fissato  in  624  unita',  con  esclusione  del personale destinato alle scuole europee.

  7. L'articolo 21, commi 1 e 2, si applica  al  personale  destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente  decreto,  ancorche' incluso in graduatorie pubblicate precedentemente.

  8. Il personale gia' destinato all'estero alla data di  entrata  in vigore  del  presente  decreto  puo'  permanervi  fino  a  nove  anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il  personale  interessato cessa di diritto dal servizio  all'estero,  secondo  quanto  previsto dall'articolo 26  a  decorrere  dall'anno  scolastico  successivo  al compimento di detto periodo.

  9. L'articolo 29 si applica a  decorrere  dal  1°  settembre  2017. Entro  la  medesima  data  sono  aggiornati  i  coefficienti  di  cui all'articolo 29, comma 2, primo periodo.

  10. Per i contratti stipulati precedentemente, l'articolo 31, comma 5, e l'articolo 33 si applicano a decorrere dall'anno scolastico  che ha inizio nell'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

  11. All'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n.  228 dopo le parole: «alla parte V del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge  13  luglio 2015, n. 107».

 

Art. 38

Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni

  1. A decorrere dal primo  giorno  dell'anno  scolastico  successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo,  all'articolo 1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo  la parola: «stagionale» sono aggiunte le seguenti «,  nonche'  dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori  ruolo  ed  inviati all'estero nell'ambito di attivita' scolastiche fuori dal territorio nazionale».

  2. Ferme restando  le  disposizioni  degli  accordi  internazionali vigenti in materia, sono abrogate le seguenti disposizioni:

  a) legge 6 ottobre 1962, n. 1546;

  b) decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1967,  n. 215;

  c) decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro  della pubblica istruzione del 20 luglio 1969;

  d) legge 26 maggio 1975, n. 327;

  e) legge 22 dicembre 1980, n. 924;

  f) legge 10 giugno 1985, n. 285;

  g) gli articoli da 625 a 675 del testo unico di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

  h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62;

  l) articolo 1-quater del decreto-legge 3  agosto  2004,  n.  220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257;

  m) articolo 2, comma  4-novies,  del  decreto-legge  29  dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2011, n. 10;

  n) articolo 14, commi 11, 12 e 12-bis del decreto-legge 6  luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

Art. 39

Copertura finanziaria

  1.  Agli  oneri  derivanti dagli articoli 15 e 16, pari rispettivamente a euro 170.000 annui e a 200.000  annui  a  decorrere dall'anno 2018, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13  luglio  2015, n. 107.

  2. All'onere derivante dall'articolo  18,  comma  1,  si  provvede, quanto al trattamento economico di cui all'articolo 29, pari ad  euro 2.724.490 nell'anno 2018 e euro 4.967.541 annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  3. Al  maggior  onere  derivante  dall'articolo  29,  pari  a  euro 10.068.324 per l'anno 2017, euro 10.086.385 per l'anno 2018  ed  euro 10.068.052  a  decorrere  dall'anno  2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  4. Agli oneri derivanti dall'articolo 36,  comma  1,  pari  a  euro 520.000  per  l'anno  2017,  si  provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13 luglio 2015, n. 107.

  5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza pubblica.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

  Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni  Silveri, Presidente del  Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca

Alfano, Ministro degli affari esteri e  della cooperazione internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e delle  finanze

Madia, Ministro per la semplificazione  e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: 

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