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Costituzione reti di scuole - Nota SNALS-Confsal

In seguito all'incontro svoltosi ieri, lo SNALS-Confsal ha inviato al MIUR una nota con le proprie considerazioni

In seguito all’incontro svoltosi ieri, 15/03/2017, lo SNALS-Confsal ha inviato al MIUR la nota che si trascrive:

Roma, 16 marzo 2017

 

 

Alla Dott.ssa Rosa De Pasquale

Alla Dott.ssa Maddalena Novelli

MIUR

 

LORO SEDE

 

 

A seguito dell’incontro avuto con le S.V., precisiamo per iscritto i principali punti su cui è necessario un intervento chiarificatore da parte del MIUR. Riteniamo necessario puntualizzare, in particolare, che:

-     le scuole non hanno nessun obbligo, pena la grave lesione della loro autonomia, di aderire alle reti;

-     la formazione del personale va assicurata a tutti, Docenti e ATA, a prescindere dall’adesione della propria scuola alla rete di scopo o di ambito e che la quota spettante di risorse alle scuole non aderenti è un fatto automatico e non negoziabile. Infatti la scuola polo sulla formazione ha solo compiti funzionali e organizzativi ma non di merito;

-     gli USR non possono mettere fra gli obiettivi da affidare al Dirigente scolastico e su cui esercitare la valutazione, la specifica azione dell’adesione alle reti di ambito, né possono citare i documenti del 7 giugno 2016 elaborati dal MIUR sulle reti come una “fonte normativa”. Questi sono solo documenti di studio e di supporto;

-     le risorse e il personale utilizzati per le attività delle reti di ambito (ad esempio sulla formazione) devono essere sottoposte a contrattazione (territoriale se il personale utilizzato proviene da più scuole, di istituto se il personale utilizzato proviene da un solo istituto) e devono essere ricondotti alla contrattazione anche i compensi (previsti dal “datato” D.I. 326/1995) per il personale impegnato nella formazione come docente, direttore, coordinatore, tutor, ecc.;

-     sulle materie che riguardano tematiche didattiche, di ricerca, sperimentazione, documentazione, formazione, l’adesione deve essere approvata, oltre cha da Consiglio di Istituto, anche dal Collegio dei docenti;

-     la scuola polo non può assumere decisioni che non siano state approvate dalle singole scuole; infatti essa non ha alcuna facoltà di rappresentanza, essendo questa prerogativa di un ente di diritto pubblico (la rete non lo è) a cui tale prerogativa deve essere concessa per legge (e la legge 107 certamente non lo ha previsto);

-     la scuola aderente mantiene comunque il suo diritto di recesso dall’adesione alla rete;

-     gli Uffici Scolastici Regionali non possono stipulare accordi con Enti terzi (vedi convenzioni con l’INPS in varie regioni) che impegnano personale delle scuole tramite le scuole polo.

 

Distinti saluti

 

Il Segretario Generale
Marco Paolo Nigi

 

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