Il Miur, con la nota prot. n. 1987 del 23/2/2017, ha reso noto i limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’a.s. 2017/2018. Inoltre, in tale nota viene precisato che:
- le tasse scolastiche di cui all’art. 200, co.1, del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, sono dovute soltanto per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:
- tassa di iscrizione - € 6,04;
- tassa di frequenza - € 15,13;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione - € 12,09;
- tassa di rilascio dei relativi diplomi - € 15,13.
- l’art. 200, comma 5, del d.lgs. n. 297 del 1994 prevede, tra l’altro, la dispensa dalle tasse scolastiche per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all’articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). Ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), i predetti limiti di reddito per l’esenzione dalle tasse scolastiche sono da rivalutarsi in ragione del tasso di inflazione annuo programmato;
- i limiti di reddito per l’esenzione dalle tasse scolastiche sono pertanto rivalutati, per l’anno scolastico 2017/2018, in ragione dello 0.9 per cento, tasso di inflazione programmato per il 2017 ( Documento di economia e finanza 2016 e relativa Nota di aggiornamento – fonte Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro), come indicato nel seguente prospetto.
Per i nuclei familiari
formati dal seguente
numero di persone
|
Limite massimo di
reddito per l’a.s.
2016/2017riferito
all’anno d’imposta
2015
|
Rivalutazione in
ragione dello 0.9 %
con arrotondamento
all’unità di euro
superiore
|
Limite massimo di
reddito per l’a.s.
2017/2018riferito
all’anno d’imposta
2016
|
1
|
€ 5.336,00
|
€ 48,00
|
€ 5.384,00
|
2
|
€ 8.848,00
|
€ 80,00
|
€ 8.928,00
|
3
|
€ 11.372,00
|
€ 102,00
|
€ 11.474,00
|
4
|
€ 13.581,00
|
€ 122,00
|
€13.703,00
|
5
|
€ 15.789,00
|
€ 142,00
|
€ 15.931,00
|
6
|
€ 17.895,00
|
€ 161,00
|
€ 18.056,00
|
7 e oltre
|
€ 19.996,00
|
€ 180,00
|
€ 20.176,00
|
- il versamento del predetto contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo per le suddette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- il pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale.