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Sospensione delle ritenute IRPEF a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 - Messaggio Inps

Argomenti trattati: Irpef, sisma,
L'INPS, con il messaggio n. 767 del 21/02/2017 ha fornito indicazioni

L’INPS, con il messaggio n. 767 del 21/02/2017 ha fornito indicazioni per la sospensione delle ritenute IRPEF a seguito degli eventi sismici a far data dal 24/08/2016. Ciò in ottemperanza del D.L. 17/10/2016, n. 189, convertito nella legge 15/12/2016 n. 229, come modificato dal D.L. 9/2/2017, n. 8.

Nel rinviare per completezza di informazione al testo completo del suddetto messaggio, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti dello stesso.

 

Le istanze

La sospensione delle predette ritenute alla fonte, per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 30 novembre 2017, è applicabile a tutti i soggetti sostituiti dall’INPS che con apposita istanza dichiarino di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a. di avere avuto, alla data del 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma di cui all’allegato 1 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 189/2016;

 

b. di avere avuto, alla data del 26 e del 30 ottobre 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma di cui all’allegato 2 del predetto Decreto Legge n. 189/2016;

 

c. di avere avuto, a far data dal 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e di aver subito a causa degli eventi sismici ivi verificatisi danni da cui sia derivata l' inagibilità del fabbricato o della casa di abitazione o dello studio professionale o dell’ azienda.

 

È in fase di predisposizione, in ambiente web, la procedura che consentirà l’acquisizione delle domande di sospensione per le tre tipologie di prestazioni interessate dal menzionato decreto legge, per le quali l’INPS svolge il ruolo di sostituto di imposta:

·       pensioni o assegni ad esse equiparate di cui all’art. 49 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917;

·       prestazioni a sostegno del reddito;

·       retribuzioni.

In attesa della realizzazione delle procedure di acquisizione delle domande, al messaggio in argomento è allegato il modello contenente le dichiarazioni da rendere ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e da inoltrare alle Strutture INPS territorialmente competenti.

Qualora siano già state presentate alle predette Strutture territoriali istanze a seguito della legge di conversione n. 229/2016 del decreto legge n. 189/2016, le stesse non possono essere acquisite in quanto devono essere presentate alla luce della vigente normativa.

Modalità di sospensione

La sospensione verrà effettuata, previa istruttoria delle istanze presentate, con le seguenti modalità:

·       a favore del soggetto richiedente direttamente sulla prestazione ovvero su ciascuna prestazione (nel caso di plurititolarità), assoggettata a ritenute IRPEF, di cui lo stesso risulti titolare;

·       a decorrere dalla prima rata utile successiva alla data di presentazione della domanda da parte del soggetto interessato e fino al mese di novembre 2017.

Rimborso delle ritenute già operate

In conformità a quanto testualmente contemplato dalla novella normativa - secondo cui “Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”- al fine di garantire l’efficacia dell’agevolazione normativa le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari (o comunque già estratte alla data della domanda), ma non ancora versate all’Agenzia delle Entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile.

Diversamente le imposte trattenute e già versate all’Agenzia delle Entrate non daranno luogo al rimborso.

5. Ripresa della riscossione

L’art. 48, comma 11, del predetto D.L., prevede espressamente “La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi”.

Pertanto le trattenute che saranno oggetto di sospensione ed eventuale rimborso dovranno essere prelevate in unica soluzione sulle prestazioni in pagamento entro la predetta data del 16 dicembre 2017.

Nelle ipotesi di incapienze resta fermo l’obbligo dei sostituiti di versare i residui debiti d’imposta direttamente all’Agenzia delle Entrate.

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