Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

  • Home > 23-02-2017 N. 1987 - NOTA MIUR

23-02-2017 N. 1987 - NOTA MIUR

Argomenti trattati: nota ministeriale, Tasse scolastiche,
Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2017/2018.

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio II

 

 

OGGETTO: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2017/2018.

 

 

Le tasse scolastiche di cui all’art. 200, co.1, del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come noto, sono dovute soltanto per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:

- tassa di iscrizione1 - € 6,04;

- tassa di frequenza - € 15,13;

- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione - € 12,092;

- tassa di rilascio dei relativi diplomi - € 15,13.

L’art. 200, comma 5, del d.lgs. n. 297 del 1994 prevede, tra l’altro, la dispensa dalle tasse scolastiche per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all’articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). Ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), i predetti limiti di reddito per l’esenzione dalle tasse scolastiche sono da rivalutarsi in ragione del tasso di inflazione annuo programmato.

I limiti di reddito per l’esenzione dalle tasse scolastiche sono pertanto rivalutati, per l’anno scolastico 2017/2018, in ragione dello 0.9 per cento, tasso di inflazione programmato per il 2017 ( Documento di economia e finanza 2016 e relativa Nota di aggiornamento – fonte Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro), come indicato nel seguente prospetto.

 

 

Per i nuclei familiari

formati dal seguente

numero di persone

 

Limite massimo di

reddito per l’a.s.

2016/2017 riferito

all’anno d’imposta

2015

 

Rivalutazione in

ragione dello 0.9 %

con arrotondamento

all’unità di euro

superiore

 

Limite massimo di

reddito per l’a.s.

2017/2018 riferito

all’anno d’imposta

2016

 

1

€ 5.336,00

€ 48,00

€ 5.384,00

2

€ 8.848,00

€ 80,00

€ 8.928,00

3

€ 11.372,00

€ 102,00

€ 11.474,00

4

€ 13.581,00

€ 122,00

€13.703,00

5

€ 15.789,00

€ 142,00

€ 15.931,00

6

€ 17.895,00

€ 161,00

€ 18.056,00

7 e oltre

€ 19.996,00

€ 180,00

€ 20.176,00

 

Con l’occasione, in relazione al versamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno ribadire in questa sede quanto precisato nella C.M. 9 novembre 2016, n.12474, ovvero che il versamento del predetto contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo per le suddette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Il pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale.

 

_____________________

1 La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile una tantum all’atto dell’iscrizione al quarto anno.

2 Si precisa che, a seguito dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con D.I. 15 giugno 2010, l’esame di qualifica professionale statale non è più sussistente.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela PALUMBO

 

 

Ai Direttori generali e ai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali

LORO SEDI

 

al Sovrintendente scolastico per la Provincia autonoma di

BOLZANO

 

all’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO

 

all’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine

BOLZANO

 

al Dirigente del Dipartimento istruzione della Provincia autonoma di

TRENTO

 

al Sovrintendente agli studi della Valle di

AOSTA

 

p.c.,

al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

al Capo di Gabinetto

al Capo dell’Ufficio legislativo

SEDE

 

al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione I

Via XX Settembre, 97

ROMA

Scadenze di: ottobre 2024