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Audizione VII Commissione Cultura Camera dei Deputati (Deleghe L. 107/2015)

Documento consegnato alla VII Commissione Cultura durante l'audizione tenutasi questa mattina alla Camera dei Deputati

 

 

AUDIZIONE DELLO SNALS-CONFSAL ALLA CAMERA

SUI DECRETI LEGISLATIVI PREVISTI 
 DALLE DELEGHE LEGGE 107/2015

 

 

Lo Snals-Confsal intende, prima di formulare alcune considerazioni generali nonché osservazioni e richieste di integrazione sui singoli provvedimenti attuativi previsti dalla Legge 107/2015, ribadire il giudizio fortemente negativo sull’eccesso di delega contenuto nella legge stessa e rilevare il persistere della tendenza all’invasione del campo contrattuale, in particolare sugli oneri di lavoro che ricadranno sul personale, non quantificati e non riconosciuti né sul piano economico né sul piano del necessario potenziamento della dotazioni organiche.

Si evidenzia, inoltre, la necessità di una complessiva ricognizione dei diversi testi legislativi per un’armonizzazione delle diverse previsioni normative per garantirne omogeneità e compatibilità.

 

CONSIDERAZIONI GENERALI

Lo SNALS-CONFSAL ritiene che ogni intervento legislativo debba essere orientato a sostenere tre questioni prioritarie: l’affermazione della serietà degli studi, la restituzione del prestigio sociale dei docenti e la valorizzazione di tutto il personale.

Lo Snals-Confsal sostiene, infatti, la necessità che siano riaffermati i valori della serietà degli studi, dell’impegno, dei comportamenti responsabili, del merito e della promozione delle eccellenze. Solo così si potrà rimettere in moto un cambiamento reale per lo sviluppo del Paese, fondato sull’istruzione, sulla formazione, sulla ricerca e sulla scuola intesa come istituzione e non come semplice servizio.

L’istruzione ha bisogno di ampio respiro, di tempi lunghi e di riaffermare l’importanza di un sapere approfondito e critico, fondato sulle conoscenze e non immediatamente appiattito sulla conquista delle competenze spendibili nella socialità e nel mondo del lavoro, la cui rapida trasformazione non consente ora di immaginare ciò che sarà richiesto ai giovani nel prossimo futuro.

Sempre nell’ottica della qualità formativa, lo Snals-Confsal si è battuto per il ripristino delle votazioni espresse in numeri e del voto di condotta ed è contrario ad ogni ipotesi volta alla riduzione a quattro anni della scuola secondaria superiore. Decisione che comporterebbe un abbassamento del livello di istruzione degli studenti in uscita dal sistema di istruzione, con pesanti ricadute sulla qualità delle competenze di coloro che accedono agli ITS, all’Afam, all’Università e alla Ricerca.

Lo Snals-Confsal è convinto che la vera riforma è quella che rifonderà il sistema scolastico non su un generico diritto all’istruzione, ma su un concreto accesso, e fruizione, a un’istruzione di qualità, restituendo ai docenti l’autorevolezza e il prestigio sociale, riconosciuto anche  economicamente, facendo uscire l’insegnamento da un declassamento sociale dovuto a una scuola che non considerando il merito è, di fatto, falsamente inclusiva.

Non è, infatti, attraverso la promozione generalizzata o altri strumenti non condivisibili che si rende l’istruzione una leva fondamentale per l’uguaglianza delle opportunità, per contrastare la dispersione scolastica e universitaria, per promuovere l’inclusione e la mobilità sociale.

Va garantito un diffuso e concreto diritto allo studio a tutti gli studenti, ma questo va accompagnato con l’obbligo per gli stessi di studiare e di rendere produttiva la spesa pubblica, sia per il Paese sia per il destino personale di ciascun studente.

Non sono solamente i provvedimenti normativi che determinano la qualità della scuola, ma anche gli investimenti finanziari e soprattutto una nuova cultura, sostenuta dalla politica, dall’intera società e dalle famiglie, che riconosca la funzione istituzionale della scuola e il ruolo prioritario dei docenti e di tutto il personale.

 

OSSERVAZIONI E INTEGRAZIONI SUI SINGOLI DECRETI LEGISLATIVI

Si sintetizzano di seguito alcune osservazioni e proposte di modifica e integrazione su aspetti prioritari dei singoli schemi di decreti legislativi.

 

RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE INIZIALE E DI ACCESSO AI RUOLI DI DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA PER RENDERLO FUNZIONALE ALLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLA PROFESSIONE (commi 180 e 181 lett. b) – ATTO 377

Un’ovvia osservazione preliminare è legata alla mancata adozione di norme uniformi dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 2° grado: non essendo previste dalle deleghe, sarà necessario individuare gli strumenti opportuni.

La previsione di riordinare e aggiornare periodicamente le classi di concorso deve far riflettere sull’opportunità di una riflessione ponderata e approfondita sull’opportunità di formalizzare le modifiche in atto in quanto non esaustive dei problemi complessivi esistenti, anche per poter operare includendo nel provvedimento la indispensabile “fase transitoria”, attualmente non prevista.

Va introdotta una fase transitoria per il personale ITI, per il personale ITD con servizio, per il personale ITD incluso in 3° fascia e per gli attuali laureati. Ci si potrebbe limitare, per il prossimo anno scolastico, alla correzione dei “meri errori materiali”.

Si deve prestare molta attenzione al fatto che, per favorire l’utilizzo del personale, non si proceda a forzature nell’integrare la preparazione del personale tale da non garantire la necessaria qualità dell’insegnamento.

Occorre chiarire:

·  se il corso di specializzazione del primo anno di contratto è effettuato a cura delle università e/o anche dagli enti di formazione accreditati al MIUR;

·  se il superamento del corso sia requisito per la conferma per il 2° anno e che cosa potrebbe succedere se per motivi oggettivi e certificati il docente non abbia potuto frequentarlo completamente;

·  la modalità di retribuzione, pur permanendo qualche dubbio sul fatto che il contrattista possa effettuare supplenze, la cui durata massima non è prevista e che, dal terzo anno, possa anche coprire l’insegnamento su posti vacanti e disponibili.

Non si condivide la previsione che coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione, ma che non abbiano concluso positivamente il percorso triennale di formazione e di tirocinio, per qualsiasi ragione, sono riammessi alla parte residua previo superamento di un nuovo concorso.

In relazione alla disciplina transitoria:

· si condivide la necessità di indire un bando TFA, ma non si capisce la ragione di limitarlo ai casi per cui sono esaurite le GAE provinciali. In pratica, sembra bastare la GAE di una provincia per bloccare l’uscita del TFA per i relativi posti per tutto il territorio nazionale;

· va specificata e definita in modo congruo la percentuale di posti riservata agli abilitati e a chi ha 360 giorni di servizio che, oltre al non essere necessariamente continuativo, deve anche essere cumulabile tra i diversi insegnamenti eventualmente prestati. La quantificazione del requisito del servizio dovrebbe essere prevista con la dizione 360 giorni e/o 3 anni.

 

PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E RICONOSCIMENTO DELLE DIFFERENTI MODALITÀ DI COMUNICAZIONE(comma 181 lett.c) -  ATTO 378

Si ritiene opportuno evidenziare:

· la difficoltà di rendere cogente ed esigibile con certezza quanto ipotizzato, in considerazione della pluralità di soggetti coinvolti. Basti pensare al MEF per la parte economica, agli enti locali, alla sanità, al lavoro … Da qui la difficoltà di garantire realmente, su tutto il territorio nazionale, uniformità e qualità dei servizi offerti;

· il problema della continuità didattica che non può aggravare, oltre quanto attualmente previsto, l’obbligo di permanenza obbligatoria sul sostegno, fermo restando che va definitivamente chiarito che, a questi fini, vale anche il servizio prestato come non di ruolo. Ciò non per negare il valore della continuità didattica, ma in considerazione del livello di stress che questa tipologia di prestazione produce al personale. Perplessità crea anche la creazione di “sezioni dei docenti per il sostegno didattico” da cui si esce per “passaggio e non per trasferimento”;

· tutte le problematiche connesse alle tematiche della formazione dovrebbero trovare una corretta collocazione, per l’individuazione delle soluzioni, all’interno del rinnovo del CCNL;

·  la necessità che si ponga un limite alle richieste, sia nei confronti dei docenti che del personale ATA, di prestazioni fuori dalle proprie competenze e mansioni, che non solo creano aggravi di lavoro ingiustificati, ma soprattutto pongono il personale in situazioni di rischio e di responsabilità ingiustificate di cui sono poi chiamati a rispondere;

· l’inaccettabilità di voler caricare di tali oneri il personale ATA, che opera in condizioni  di organico insufficiente anche per l’attività ordinaria,  nei confronti del quale si propone di tener conto del numero di studenti con disabilità ai fini della definizione della consistenza della dotazione organica d’istituto, pur nell’invarianza della complessiva dotazione organica;

· il rischio di un inaccettabile aggravio dell’impegno burocratico dei docenti per svolgere i diversi adempimenti richiesti. Già oggi il docente, di fatto, si trova a dedicare, in modo eccesivo, molte ore a riunioni e alla compilazione di documenti, progetti e verbali oltre all’attività di insegnamento con gli allievi;

·  la non condivisione dell’ipotesi di prevedere un coordinamento a livello di ambito territoriale che, per come è stato strutturato e costituito sul territorio, in frequenti casi è eterogeneo sotto molti aspetti, anche quello geografico-territoriale, e non è, quindi, sede idonea per coordinare (tra l’altro senza specificare con chi e con quali strumenti) una attività così delicata quale quella dell’inclusione scolastica dei soggetti con disabilità.

 

REVISIONE DEI PERCORSI DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE, NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ RACCORDO CON I PERCORSI DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, ATTRAVERSO:

1) LA RIDEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI, DELLE ARTICOLAZIONI E DELLE OPZIONI DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE;

2) IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE LABORATORIALI ANCHE ATTRAVERSO UNA RIMODULAZIONE, A PARITÀ DI TEMPO SCOLASTICO, DEI QUADRI ORARI DEGLI INDIRIZZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PRIMO  BIENNIO;…” (comma 181 lett. d) – ATTO 379

Non si condivide:

·         la previsione di utilizzo del personale per “assi disciplinari”, soprattutto non essendo chiaro come si coniuga con il necessario rispetto della titolarità con riferimento alla classe di concorso di nomina;

·         l’aggravio di lavoro dei docenti legato alla definizione e all’attuazione del piano formativo individuale, nonché per la progettazione e attuazione delle modalità di accompagnamento e di sostegno dello studente nel passaggio tra diversi sistemi formativi;

·   l’introduzione dei contratti d’opera;

·   la determinazione delle cattedre da parte delle istituzioni scolastiche e degli USR con, per di più, il vincolo di non determinare soprannumero nel relativo ambito territoriale.

Non sono chiare le modalità di passaggio al percorso liceale o tecnico degli studenti. Anche il passaggio tra FP ed IeFP appare inutilmente complesso.

ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI, COSTITUITO DAI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, AL FINE DI GARANTIRE AI BAMBINI E ALLE BAMBINE PARI OPPORTUNITÀ DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, CURA, RELAZIONE E GIOCO, SUPERANDO DISUGUAGLIANZE E BARRIERE TERRITORIALI, ECONOMICHE, ETNICHE E CULTURALI, NONCHÉ AI FINI DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA, DI CURA E DI LAVORO DEI GENITORI, DELLA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DELL'OFFERTA EDUCATIVA E DELLA CONTINUITÀ TRA I VARI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI E LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE (comma 181 lett. e) – ATTO 380

Si ritiene opportuno inserire esplicitamente il principio che il percorso del sistema integrato 0 – 6 anni ha una logica di continuità nel complessivo percorso di educazione e istruzione 0 – 18.

In considerazione dello sviluppo, che giustamente viene proposto per il segmento 3 – 6 e per le sezioni primavera, si ritiene necessario che anche questo segmento scolastico venga dotato di un organico aggiuntivo di potenziamento, ad integrazione delle quantità complessive già previste dalla legge 107/2015 e assegnate alle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo per il corrente anno scolastico.

 

EFFETTIVITA’ DEL DIRITTO ALLO STUDIO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI, IN RELAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI DISAGIO E AI SERVIZI STRUMENTALI, NONCHE’ POTENZIAMENTO DELLA CARTA DELLO STUDENTE (commi 180 e 181, lett f) – ATTO 381

Non vi sono particolari osservazioni.

 

PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, SULLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE PRODUZIONI CULTURALI E SUL SOSTEGNO DELLA CREATIVITA’ (commi 180 e 181, lett. g) – ATTO 382

Non vi sono particolari osservazioni.

 

 

DISCIPLINA DELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO (commi 180 e 181, lett. h) – ATTO 383

Lo schema di decreto legislativo dispone all’art. 2, comma 1, che: “il sistema della formazione italiana nel mondo favorisce la centralità del modello educativo e formativo della scuola italiana…” e al comma 2 che “Il sistema della formazione italiana nel mondo ha come obiettivo fondamentale la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo…

Lo Snals-Confsal ritiene necessario, affinché si realizzi un sistema della cultura italiana all’estero, che venga promossa la diffusione della lingua e della cultura italiana nei Paesi emergenti anche in base alla cresciuta domanda di conoscenza della lingua italiana nel mondo. E’, quindi, necessario che la nostra scuola statale all’estero mantenga le sue peculiarità, come previsto dal vigente art. 627 del D.lgs. 297/1994.

Il modello delineato dallo schema di decreto (artt.1-5), invece, non mantiene tale peculiarità, ma trasforma, di fatto, queste istituzioni scolastiche in scuole amministrate dallo Stato, infatti:

·   all’art. 3, comma 1, lettera a, le scuole amministrate dallo Stato non sono più definite “statali”;

·   all’art 4, comma 3 vengono coinvolte le rappresentanze diplomatiche senza precisare che il loro parere  non può incidere sulla sfera didattica del collegio dei docenti;

· all’art.30, comma 2 viene previsto che ”... un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell’ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o straniero ...” in sostituzione del personale a tempo indeterminato. Da cui ne consegue:

-      che non  viene garantito  uno standard di insegnamento qualificato agli alunni  e il diritto alla formazione e all’istruzione in linea con quanto garantito in territorio metropolitano;

-      di fatto viene soppresso definitivamente  l’art. 40 del CCNL..

A questo proposito è necessario ricordare che l’accordo sottoscritto tra il Governo e le  OO.SS. in data 30 novembre u.s., prevede (punto 1)  “l’impegno del Governo  alla definizione di un intervento legislativo volto a promuovere il riequilibrio  a favore della contrattazione del rapporto tra le fonti che disciplinano il rapporto di lavoro “privilegiando la fonte contrattuale  quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro”. Lo Snals -Confsal chiede, pertanto, che vengano soppresse dallo schema di decreto legislativo tutte le disposizioni inerenti la materia contrattuale vigente, (artt.18/26 dello schema di decreto) i cui temi dovranno essere affrontati nell’imminente rinnovo contrattuale.

 

ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI, NONCHÉ DEGLI ESAMI DI STATO, ANCHE IN RACCORDO CON LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, ATTRAVERSO:

1)  LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE, METTENDO IN RILIEVO LA FUNZIONE FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO DELLA VALUTAZIONE, E DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO;

2)  LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO RELATIVI AI PERCORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO DAI REGOLAMENTI DI CUI AI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, NN. 87, 88 E 89  (comma 181 lett. i)  - ATTO 384

Si prende atto, con soddisfazione, che nella stesura attuale del decreto legislativo non compaiono più quegli aspetti inaccettabili presenti nella prima bozza relativi in particolare:

·    al ripristino dei giudizi valutativi espressi in lettere;

·   alla valutazione del comportamento tramite indicatori e non voti. Non si condivide l’appiattimento delle valutazioni che si verifica comprimendole in cinque livelli di giudizio rispetto ai dieci attuali;

· al fatto che, per la scuola primaria, la non ammissione alla classe successiva veniva consentita solamente in caso di mancata frequenza, il che corrispondeva ad un passaggio generalizzato alle classi successive.

 

 

Scadenze di: settembre 2024